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9.11.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 310/41 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1049/2012 DELLA COMMISSIONE
dell’8 novembre 2012
che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’impiego di sciroppo di poliglicitolo in varie categorie di alimenti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3 e l’articolo 30, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell’Unione degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e specifica le condizioni del loro impiego. |
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(2) |
Tale elenco può essere modificato conformemente alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2). |
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(3) |
A norma dell’articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1331/2008 la procedura di aggiornamento dell’elenco UE degli additivi alimentari può essere avviata tanto su iniziativa della Commissione quanto a seguito di una domanda. |
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(4) |
Una domanda di autorizzazione per l’impiego di sciroppo di poliglicitolo in varie categorie di alimenti è stata presentata e messa a disposizione degli Stati membri. |
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(5) |
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha valutato la sicurezza dello sciroppo di poliglicitolo se usato come additivo alimentare (3). L’Autorità ritiene che i dati chimici e tossicologici disponibili per lo sciroppo di poliglicitolo non siano sufficienti per stabilire una dose giornaliera ammissibile. Essa conclude tuttavia che in base ai dati disponibili non vi sono indicazioni che evidenzino un pericolo per gli impieghi proposti e i livelli di utilizzo. |
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(6) |
Esiste la necessità tecnologica di utilizzare lo sciroppo di poliglicitolo come poliolo alternativo per gli altri polioli già autorizzati. Lo sciroppo di poliglicitolo è meno dolce e fornisce maggiore massa, opacità, capacità legante e stabilità in prodotti a basso valore energetico o senza zucchero. È pertanto opportuno autorizzare l’uso di sciroppo di poliglicitolo nelle categorie di alimenti per cui è stato richiesto e assegnare il numero E 964 a tale additivo alimentare. |
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(7) |
In applicazione delle disposizioni transitorie del regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione, dell’11 novembre 2011, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un elenco dell’Unione di additivi alimentari (4), l’allegato II che istituisce l’elenco dell’Unione degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro utilizzo si applica a decorrere dal 1o giugno 2013. Al fine di autorizzare l’uso dello sciroppo di poliglicitolo nelle categorie alimentari interessate prima di tale data, occorre fissare per tale additivo alimentare una data di applicazione anteriore. |
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(8) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. |
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(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.
(2) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.
(3) EFSA Journal 2009; 7(12):1413.
ALLEGATO
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:
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1) |
Nel punto 2 della parte B, dopo la voce E 962 è inserita la seguente voce E 964:
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2) |
Nella parte E, le seguenti voci relative a E 964 sono inserite in ordine numerico nelle categorie alimentari a cui si riferiscono:
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