7.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 307/60


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1019/2012 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 1096/2009 per quanto concerne il contenuto minimo di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dall’Aspergillus niger (CBS 109.713) come additivo per mangimi per polli da ingrasso e per le anatre (titolare dell’autorizzazione BASF SE)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’enzima endo-1,4-beta-xilanasi prodotto dall’Aspergillus niger (CBS 109.713), appartenente alla categoria degli «additivi zootecnici», è stato autorizzato per dieci anni come additivo per mangimi per i polli da ingrasso e per le anatre dal regolamento (CE) n. 1096/2009 della Commissione (2) e per l’impiego nei tacchini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1380/2007 della Commissione (3).

(2)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1831/2003 il titolare dell’autorizzazione ha proposto di modificare i termini dell’autorizzazione dell’enzima in questione riducendo il suo contenuto minimo da 560 TXU/kg a 280 TXU/kg per quanto ne riguarda l’impiego per polli da ingrasso e anatre. La domanda era corredata dei dati giustificativi pertinenti.

(3)

Nel suo parere del 2 febbraio 2012 (4) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») è giunta alla conclusione che alle nuove condizioni di impiego proposte l’enzima in questione è efficace alla dose minima richiesta di 280 TXU/kg. L’Autorità non ritiene che sussista la necessità di specifiche prescrizioni relative al controllo successivo alla commercializzazione.

(4)

Le condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono rispettate.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1096/2009.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1096/2009 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)   GU L 301 del 17.11.2009, pag. 3.

(3)   GU L 309 del 27.11.2007, pag. 21.

(4)  The EFSA Journal 2012; 10(2):2575.


ALLEGATO

Il testo dell’allegato al regolamento (CE) n. 1096/2009 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare della autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Scadenza della autorizzazione

Unità di attività/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: promotori della digestione.

4a62

BASF SE

Endo-1,4-beta-xilanasi

EC 3.2.1.8

 

Composizione dell’additivo

Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Aspergillus niger (CBS 109.713) avente un’attività minima di:

 

in forma solida: 5 600 TXU (1)/g

 

in forma liquida: 5 600 TXU/ml

 

Caratterizzazione della sostanza attiva

Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dall’Aspergillus niger (CBS 109.713)

 

Metodo analitico  (2)

metodo viscosimetrico basato sulla riduzione della viscosità prodotta dall’azione dell’endo-1,4-beta-xilanasi sul substrato contenente xilano (arabinoxilano di frumento) a pH 3,5 e a 55 °C.

Polli da ingrasso

—

280  TXU

—

1.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Dose massima raccomandata per kg di mangime completo per polli da ingrasso e anatre: 800 TXU.

3.

Da utilizzare in alimenti ricchi di polisaccaridi amilacei e non amilacei (soprattutto beta-glucani e arabinoxilani).

7.12.2019

Anatre

280  TXU


(1)  1 TXU è il quantitativo di enzima che libera 5 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) a partire da arabinoxilano di frumento al minuto a pH 3,5 e a 55 °C.

(2)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx»