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30.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 300/43 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1002/2012 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 2012
recante centottantunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
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(2) |
Il 17 ottobre 2012 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere due persone fisiche al suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. |
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(3) |
Occorre pertanto aggiornare opportunamente l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, |
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(4) |
Il presente regolamento deve entrare immediatamente in vigore per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
Capo del servizio degli strumenti di politica estera
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:
le voci seguenti sono aggiunte all’elenco "Persone fisiche":
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(a) |
"Ayyub Bashir (alias (a) Alhaj Qari Ayub Bashar, (b) Qari Muhammad Ayub). Titolo: (a) Qari, (b) Alhaj. Data di nascita: (a) 1966, (b) 1964, (c) 1969, (d) 1971. Nazionalità: (a) uzbeka, (b) afghana. Indirizzo: Mir Ali, Agenzia del Waziristan settentrionale, aree tribali ad amministrazione federale, Pakistan. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 18.10.2012." |
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(b) |
"Aamir Ali Chaudhry (alias (a) Aamir Ali Chaudary, (b) Aamir Ali Choudry, (c) Amir Ali Chaudry, (d) Huzaifa). Data di nascita: 3.8.1986. Nazionalità: pakistana. N. passaporto: BN 4196361 (passaporto pakistano rilasciato il 28.10.2008, che scade il 27.10.2013. Numero di identificazione nazionale: 33202-7126636-9 (carta d'identità nazionale pakistana). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 18.10.2012." |