30.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 300/37 |
REGOLAMENTO (UE) N. 999/2012 DEL CONSIGLIO
del 9 ottobre 2012
relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca nell’ambito del protocollo dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
In data 9 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/670/UE (1) relativa alla firma dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio («accordo di partenariato nel settore della pesca»). Il protocollo che fissa le opportunità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo («protocollo») costituisce parte integrante dell’accordo di partenariato nel settore della pesca. |
(2) |
È opportuno definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per il periodo di applicazione del protocollo. |
(3) |
Conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie (2), se risulta che le possibilità di pesca assegnate all’Unione nell’ambito del protocollo non sono pienamente utilizzate, la Commissione deve informare gli Stati membri interessati. La mancata risposta entro il termine fissato dal Consiglio è considerata conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo in questione. Tale termine dovrebbe pertanto essere stabilito dal Consiglio. |
(4) |
Considerato che il protocollo si applica per un periodo di tre anni a decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente regolamento dovrebbe applicarsi da tale data, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le possibilità di pesca fissate dal protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio («protocollo») sono così ripartite tra gli Stati membri:
a) |
tonniere con reti a circuizione
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b) |
pescherecci con palangari di superficie
|
2. Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fatte salve le disposizioni dell’accordo di partenariato e del protocollo.
3. Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 del presente articolo non esauriscono tutte le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione prende in considerazione le domande di autorizzazione presentate da altri Stati membri a norma dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.
4. Il termine di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 è fissato a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione informa gli Stati membri che le possibilità di pesca non sono state pienamente utilizzate.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del protocollo.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 9 ottobre 2012
Per il Consiglio
Il presidente
V. SHIARLY
(1) Cfr. pag. 34 della presente Gazzetta.
(2) GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.