|
23.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 293/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 927/2012 DEL CONSIGLIO
del 16 luglio 2012
che fissa il termine per il caso di sottoutilizzo delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall’altro
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 28 giugno 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 753/2007, relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall’altro (1). |
|
(2) |
Poiché l’attuale protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall’altro (2) («protocollo vigente»), giunge a scadenza il 31 dicembre 2012, il 3 febbraio 2012 è stato siglato un nuovo protocollo. Il nuovo protocollo accorda possibilità di pesca nelle acque della Groenlandia ai pescherecci UE. |
|
(3) |
Il 16 luglio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/653/UE (3), relativa alla firma e all’applicazione provvisoria del nuovo protocollo. |
|
(4) |
A norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie (4), qualora risulti che il numero di autorizzazioni di pesca o il volume delle possibilità di pesca assegnate all’Unione nell’ambito del protocollo vigente non sono pienamente utilizzati, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati. La mancata risposta entro il termine fissato dal Consiglio è da considerarsi conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo considerato. È pertanto opportuno che il Consiglio fissi tale termine. |
|
(5) |
Poiché il protocollo attuale scadrà il 31 dicembre 2012 e il nuovo protocollo deve essere applicato in via provvisoria dal 1o gennaio 2013, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2013, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Se, alla data fissata nell’allegato del presente regolamento, le domande di autorizzazione di pesca presentate dagli Stati membri nell’ambito del protocollo dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall’altro, non esauriscono tutte le possibilità di pesca assegnate annualmente in conformità di detto protocollo, la Commissione prende in esame le domande di autorizzazione di pesca presentate da qualsiasi altro Stato membro conformemente all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.
2. Il termine di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 è fissato a dieci giorni lavorativi.
3. Per ciascuno degli stock elencati nell’allegato la Commissione comunica agli Stati membri il livello di utilizzazione delle possibilità di pesca determinato in base alle domande di licenza ricevute entro:
|
a) |
un mese prima della data prevista nell’allegato; e |
|
b) |
la data prevista nell’allegato. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2012
Per il Consiglio
Il presidente
S. ALETRARIS
(1) GU L 172 del 30.6.2007,pag.1.
(2) GU L 172 del 30.6.2007, pag. 9.
(3) Cfr. pag. 4 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO
Date di cui all’articolo 1, paragrafi 1 e 3:
|
Stock |
Data |
|
Gamberello boreale nelle sottozone CIEM XIV e V |
1o agosto |
|
Ippoglosso nero nelle sottozone CIEM XIV e V |
15 settembre |
|
Ippoglosso atlantico nelle sottozone CIEM XIV e V e nella sottozona NAFO 1 |
1o settembre |
|
Ippoglosso nero nella sottozona NAFO 1 — a sud di 68° di latitudine nord |
15 ottobre |
|
Gamberello boreale nella sottozona NAFO 1 |
1o ottobre |
|
Scorfano pelagico nelle sottozone CIEM XIV e V e nella sottozona NAFO 1F |
1o settembre |
|
Scorfano demersale nelle sottozone CIEM XIV e V e nella sottozona NAFO 1F |
1o settembre |
|
Grancevola artica nella sottozona NAFO 1 |
1o ottobre |
|
Merluzzo bianco nella sottozona CIEM XIV e nella sottozona NAFO 1 |
31 ottobre |