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9.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 274/20 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 921/2012 DELLA COMMISSIONE
dell’8 ottobre 2012
recante centosettantanovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 7 bis, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
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(1) |
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
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(2) |
Il 27 settembre 2012 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare una persona fisica dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche, dopo aver esaminato la richiesta di cancellazione dall’elenco presentata da questa persona e la relazione globale del mediatore istituito a norma della risoluzione 1904(2009) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, |
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(3) |
Occorre pertanto aggiornare opportunamente l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
Capo del servizio degli strumenti di politica estera
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:
La voce seguente è depennata dall’elenco “Persone fisiche”:
“Abdullahi Hussein Kahie. Indirizzo: 26 Urtegata Street, Oslo 0187 Norvegia. Data di nascita: 22.9.1959. Luogo di nascita: Mogadiscio (Somalia). Nazionalità: norvegese. Passaporto n.: (a) 26941812 (passaporto norvegese rilasciato il 23.11.2008, (b) 27781924 (passaporto norvegese rilasciato l’ 11.5.2010, valido fino all’ 11.5.2020. Numero di identificazione nazionale: 22095919778. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.11.2001.”