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9.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 274/18 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 920/2012 DELLA COMMISSIONE
del 4 ottobre 2012
relativo al divieto di pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo per i pescherecci d’alto mare con palangari battenti bandiera cipriota, o immatricolati a Cipro
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) n. 44/2012 del Consiglio, del 17 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all’UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (2) fissa il quantitativo di tonno rosso di cui è autorizzata la cattura nel 2012 da parte dei pescherecci dell’Unione europea nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo. |
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(2) |
Il regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007 (3), impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione i contingenti individuali assegnati alle loro navi di dimensioni superiori a 24 metri e, per le navi da cattura di dimensioni inferiori a 24 metri, almeno il contingente assegnato alle organizzazioni di produttori o ai gruppi di navi che praticano la pesca con un attrezzo analogo. |
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(3) |
La politica comune della pesca è intesa a garantire la redditività a lungo termine del settore della pesca attraverso lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive nel rispetto del principio precauzionale. |
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(4) |
In conformità all’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, la Commissione, sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri o di altre informazioni in suo possesso, quando constata che le possibilità di pesca di cui dispone l’Unione europea, uno Stato membro o un gruppo di Stati membri sono considerate esaurite per uno o più attrezzi o flotte pescherecce, ne informa gli Stati membri interessati e vieta le attività di pesca per la zona in questione, gli attrezzi, lo stock ittico, i gruppi di stock o la flotta coinvolti in queste attività di pesca specifiche. |
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(5) |
Sulla base delle informazioni di cui dispone la Commissione, le possibilità di pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo assegnate ai pescherecci con palangari di superficie battenti bandiera cipriota, o immatricolati a Cipro, si ritengono esaurite. |
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(6) |
Il 22 agosto 2012 Cipro ha informato la Commissione di aver imposto un fermo di pesca ai suoi pescherecci d’alto mare con palangari dediti nel 2012 alla pesca del tonno rosso. Il 5 settembre Cipro ha informato la Commissione che tale divieto ha avuto effetto a decorrere dalle ore 09:39 del 22 agosto 2012. |
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(7) |
Fatta salva la decisione di cui sopra da parte di Cipro, è necessario che la Commissione confermi il fermo di pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo, dalle ore 09:39 del 22 agosto 2012, per i pescherecci d’alto mare con palangari battenti bandiera cipriota, o immatricolati a Cipro. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo da parte di pescherecci d’alto mare con palangari battenti bandiera cipriota, o immatricolati a Cipro, è vietata al più tardi a decorrere dal 22 agosto 2012 alle ore 09:39.
A decorrere da tale data è inoltre vietato conservare a bordo, mettere in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, trasbordare, trasferire o sbarcare catture di tale stock effettuate dai pescherecci suddetti.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
Maria DAMANAKI
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.