29.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 264/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 894/2012 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 2012

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che, fatte salve le misure in vigore nell’Unione europea relativamente ai sistemi di duplice controllo e alla sorveglianza preventiva e a posteriori dei prodotti tessili all’importazione nell’Unione europea, le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di 60 giorni, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Il comitato del codice doganale non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Fatte salve le misure vigenti nell’Unione europea relativamente ai sistemi di duplice controllo e alla sorveglianza preventiva e a posteriori dei prodotti tessili all’importazione nell’Unione europea, le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di 60 giorni a norma dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1)   GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)   GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Articolo confezionato costituito da dieci lamelle rettangolari di circa 25 cm di lunghezza e 2 cm di larghezza ciascuna, di stoffe non tessute in filamenti sintetici (polietilene), solidificate con un legante. Le lamelle sono unite tra di loro per tutta la lunghezza da una linea con punti perforati.

La porzione maggiore della superficie di un lato delle lamelle ha un unico colore. Le estremità e il retro delle lamelle sono di colore bianco. Un’estremità di ciascuna lamella è dotata di un meccanismo di chiusura costituito, sul lato anteriore, da una goffratura a zigzag e, sul lato posteriore, da uno strato di colla ricoperto da carta antiadesiva da rimuovere al momento della chiusura.

Sul lato anteriore di ciascuna lamella, poco prima del meccanismo di chiusura, ma nella parte bianca è stampato in nero un numero progressivo delle dimensioni di 5 mm.

Dopo che le lamelle sono state separate lungo i punti di perforazione ciascuna lamella diventa, una volta chiusa, un braccialetto resistente allo strappo.

(Cfr. fotografia n. 663) (*1)

6307 90 98

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalle note 7 b) e 8 a) nella sezione XI, nonché dal testo dei codici NC 6307 , 6307 90 e 6307 90 98 .

Le caratteristiche oggettive dell’articolo sono il colore unico della porzione principale di ciascuna lamella e il fatto che il numero progressivo è stampato in un punto poco evidente e risulta appena visibile una volta indossato il braccialetto, oltre ad essere molto piccolo e poco appariscente. Date tali caratteristiche, l’uso principale dell’articolo è l’identificazione delle persone mediante il colore dei braccialetti, mentre il numero progressivo è destinato ad un uso secondario. Poiché il carattere essenziale e l’uso principale dei braccialetti è determinato dal loro colore e non dai numeri stampati, la classificazione di cui al capitolo 49 è esclusa (cfr. anche le note esplicative del SA, capitolo 49, considerazioni generali, primo paragrafo).

L’articolo è costituito da stoffe non tessute di cui alla voce 5603 . Tuttavia, poiché i braccialetti sono manufatti ottenuti finiti e pronti per l’uso dopo essere stati semplicemente separati gli uni dagli altri mediante i punti di perforazione, essi sono manufatti tessili confezionati ai sensi della sezione XI, nota 7 b). A norma della sezione XI, nota 8 a), il capitolo 56 non si applica ai manufatti confezionati. La classificazione nel capitolo 56 è pertanto esclusa.

Non vi sono voci specifiche nella sezione XI, che coprano questo tipo di articoli tessili confezionati.

L’articolo deve pertanto essere classificato come «altri manufatti tessili confezionati» nel codice NC 6307 90 98 .

Image 1

663


(*1)  La fotografia ha carattere puramente informativo.