13.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 247/12 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 813/2012 DELLA COMMISSIONE
del 12 settembre 2012
recante modifica del regolamento (CE) n. 718/2007 che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (1) (il «regolamento IPA»), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 718/2007 della Commissione, del 12 luglio 2007, che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (2) contempla dettagliate norme di attuazione del regolamento IPA. |
(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1292/2011 della Commissione (3) ha modificato il regolamento (CE) n. 718/2007 aumentando, tra l’altro, il prefinanziamento che la Commissione corrisponde ai paesi beneficiari delle componenti «sviluppo delle risorse umane» e «sviluppo rurale». |
(3) |
Il regolamento (UE) n. 1292/2011 intendeva allineare le disposizioni che disciplinano il prefinanziamento nell’ambito delle componenti «sviluppo regionale», «sviluppo delle risorse umane» e «sviluppo rurale»; nel modificare l’articolo 160, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 718/2007, si è però verificato un errore di redazione, che occorre correggere. |
(4) |
Oltre a correggere l’errore di redazione, occorre allineare ulteriormente le disposizioni che disciplinano il prefinanziamento nell’ambito delle componenti «sviluppo regionale», «sviluppo delle risorse umane» e «sviluppo rurale», eliminando il riferimento all’articolo 42, paragrafo 1, di cui all’articolo 160, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 718/2007, che risulta superfluo. |
(5) |
Le misure stabilite nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato IPA, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 160 del regolamento (CE) n. 718/2007, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Oltre a quanto stabilito dalle disposizioni di cui all’articolo 42, i pagamenti relativi al prefinanziamento ammontano al 30 % del contributo dell’Unione europea per i tre anni più recenti del programma in questione. Ove opportuno, in funzione della disponibilità dell’impegno di bilancio, il prefinanziamento può essere effettuato in due rate.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.
(2) GU L 170 del 29.6.2007, pag. 1.
(3) GU L 329 del 13.12.2011, pag. 1.