13.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 247/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 813/2012 DELLA COMMISSIONE

del 12 settembre 2012

recante modifica del regolamento (CE) n. 718/2007 che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (1) (il «regolamento IPA»), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 718/2007 della Commissione, del 12 luglio 2007, che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (2) contempla dettagliate norme di attuazione del regolamento IPA.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1292/2011 della Commissione (3) ha modificato il regolamento (CE) n. 718/2007 aumentando, tra l’altro, il prefinanziamento che la Commissione corrisponde ai paesi beneficiari delle componenti «sviluppo delle risorse umane» e «sviluppo rurale».

(3)

Il regolamento (UE) n. 1292/2011 intendeva allineare le disposizioni che disciplinano il prefinanziamento nell’ambito delle componenti «sviluppo regionale», «sviluppo delle risorse umane» e «sviluppo rurale»; nel modificare l’articolo 160, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 718/2007, si è però verificato un errore di redazione, che occorre correggere.

(4)

Oltre a correggere l’errore di redazione, occorre allineare ulteriormente le disposizioni che disciplinano il prefinanziamento nell’ambito delle componenti «sviluppo regionale», «sviluppo delle risorse umane» e «sviluppo rurale», eliminando il riferimento all’articolo 42, paragrafo 1, di cui all’articolo 160, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 718/2007, che risulta superfluo.

(5)

Le misure stabilite nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato IPA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 160 del regolamento (CE) n. 718/2007, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Oltre a quanto stabilito dalle disposizioni di cui all’articolo 42, i pagamenti relativi al prefinanziamento ammontano al 30 % del contributo dell’Unione europea per i tre anni più recenti del programma in questione. Ove opportuno, in funzione della disponibilità dell’impegno di bilancio, il prefinanziamento può essere effettuato in due rate.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.

(2)  GU L 170 del 29.6.2007, pag. 1.

(3)  GU L 329 del 13.12.2011, pag. 1.