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24.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 229/20 |
REGOLAMENTO (UE) N. 771/2012 DELLA COMMISSIONE
del 23 agosto 2012
che sottopone a registrazione le importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti d’America a norma dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 16, paragrafo 4, e l’articolo 24, paragrafi 3 e 5,
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 25 novembre 2011 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («avviso di apertura»), l’apertura di un procedimento antisovvenzioni («procedimento antisovvenzioni» o «il procedimento») relativo alle importazioni nell’Unione di bioetanolo originario degli Stati Uniti d’America («USA» o «il paese interessato») in seguito a una denuncia presentata il 12 ottobre 2011 da parte della European Producers Union of Renewable Ethanol Association (ePURE) («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale di bioetanolo dell’Unione. |
A. IL PRODOTTO IN ESAME
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(2) |
Il prodotto oggetto della registrazione è quello definito nell’avviso di apertura, vale a dire il bioetanolo, talvolta denominato «etanolo combustibile», ossia alcole etilico derivato da prodotti agricoli (quali elencati nell’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea), denaturato o non denaturato, esclusi i prodotti con un tenore di acqua superiore a 0,3 % (m/m) misurato secondo la norma EN 15376, nonché alcole etilico derivato da prodotti agricoli (quali elencati nell’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea) contenuto in miscele di benzina con un tenore di alcole etilico superiore al 10 % (v/v) originario degli Stati Uniti d’America, attualmente classificabile ai codici NC ex 2207 10 00 , ex 2207 20 00 , ex 2208 90 99 , ex 2710 12 11 , ex 2710 12 15 , ex 2710 12 21 , ex 2710 12 25 , ex 2710 12 31 , ex 2710 12 41 , ex 2710 12 45 , ex 2710 12 49 , ex 2710 12 51 , ex 2710 12 59 , ex 2710 12 70 , ex 2710 12 90 , ex 3814 00 10 , ex 3814 00 90 , ex 3820 00 00 ed ex 3824 90 97 . |
B. RICHIESTA
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(3) |
In seguito alla pubblicazione dell’avviso di apertura, il denunciante ha richiesto nel novembre 2011 che le importazioni del prodotto in esame siano sottoposte a registrazione a norma dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data di registrazione. Il denunciante ha ribadito a più riprese la sua richiesta di registrazione delle importazioni del prodotto in esame, da ultimo il 3 agosto 2012, e ha esposto ulteriori motivi per cui tale registrazione andrebbe effettuata nell’ambito della presente inchiesta. |
C. MOTIVI DELL’OBBLIGO DI REGISTRAZIONE
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(4) |
In conformità all’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione, sentito il comitato consultivo, può chiedere alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti delle stesse a decorrere dalla data di registrazione. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione in seguito a una domanda dell’industria dell’Unione che contenga sufficienti elementi di prova in tal senso. |
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(5) |
Il denunciante ha sostenuto che il prodotto in esame ha beneficiato di sovvenzioni e che il pregiudizio, difficilmente riparabile, arrecato all’industria dell’Unione è stato causato dall’incremento delle importazioni beneficiarie di sovvenzioni compensabili in un periodo di tempo relativamente breve. |
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(6) |
Il denunciante ha dimostrato che le importazioni del prodotto in questione sono notevolmente aumentate sia in termini assoluti sia in termini di quota di mercato. Il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame hanno avuto ripercussioni negative sui quantitativi venduti, sul livello dei prezzi praticati nel mercato dell’Unione e sulla quota di mercato detenuta dall’industria dell’Unione, con gravi effetti negativi sui risultati complessivi e sulla situazione finanziaria di quest’ultima. |
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(7) |
Tali ripercussioni sono state confermate dalla Commissione nella conclusione intermedia del procedimento antisovvenzioni nell’agosto 2012, come comunicato alle parti interessate. La domanda contiene pertanto elementi di prova sufficienti a giustificare la registrazione. |
D. PROCEDURA
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(8) |
Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha concluso che il denunciante ha fornito elementi di prova sufficienti per sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in esame, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base. |
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(9) |
Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova pertinenti. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un’audizione. |
E. REGISTRAZIONE
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(10) |
Nonostante l’accertamento del sovvenzionamento compensativo e del conseguente pregiudizio materiale arrecato all’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta («PI»), vale a dire tra il 1o ottobre 2010 e il 30 settembre 2011, la Commissione ha deciso di non adottare dazi compensativi provvisori ai sensi dell’articolo 12 del regolamento di base, in quanto è stato stabilito, a titolo provvisorio, che il principale regime di sovvenzioni in vigore durante il periodo dell’inchiesta era cessato, nel senso che nel momento in cui le misure provvisorie sarebbero state imposte esso non conferiva più un vantaggio. Tuttavia, esistono prove del fatto che gli Stati Uniti potrebbero ripristinare, nei prossimi mesi e con effetto retroattivo, tale regime di sovvenzioni principale risultato compensabile. Qualora ciò accadesse, la Commissione ritiene che essa avrebbe avuto diritto di adottare (ed eventualmente riscuotere) dazi compensativi provvisori nell’ambito della presente inchiesta. Per tutelare i diritti dell’Unione europea in tali circostanze particolari la Commissione ha pertanto deciso di procedere come segue. |
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(11) |
A norma dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto in esame devono essere sottoposte a registrazione in modo che, all’occorrenza, possano essere applicate alle importazioni in questione misure con effetto retroattivo a decorrere dalla data di registrazione. Qualora gli Stati Uniti reintroducessero il principale regime di sovvenzioni con effetto retroattivo, la Commissione intende proporre al Consiglio di riscuotere dazi definitivi sulle importazioni soggette a registrazione. Se, nella fase definitiva, la Commissione è convinta che gli Stati Uniti non abbiano intenzione di agire nel modo summenzionato, la Commissione intende proporre al Consiglio che tali importazioni soggette a registrazione non siano soggette ad alcun dazio aggiuntivo derivante dalla presente inchiesta antisovvenzioni. |
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(12) |
L’eventuale pagamento di dazi futuri dipenderà dai risultati definitivi dell’inchiesta antisovvenzioni. L’importo stimato di eventuali futuri dazi da pagare è fissato al livello di sovvenzione constatato finora, vale a dire a 108 EUR per tonnellata di bioetanolo puro (3). |
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(13) |
Affinché la registrazione sia sufficientemente efficace in vista dell’eventuale riscossione retroattiva di un dazio antisovvenzioni, il dichiarante è tenuto a indicare nella dichiarazione doganale la percentuale in miscela, espressa in peso, del tenore totale di alcole etilico derivato da prodotti agricoli (tenore di bioetanolo). |
F. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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(14) |
I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta antisovvenzioni saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (4), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 597/2009, le autorità doganali sono tenute ad adottare opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di bioetanolo, talvolta denominato «etanolo combustibile», ossia alcole etilico derivato da prodotti agricoli (quali elencati nell’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea), denaturato o non denaturato, esclusi i prodotti con un tenore di acqua superiore a 0,3 % (m/m) misurato secondo la norma EN 15376, nonché alcole etilico derivato da prodotti agricoli (quali elencati nell’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea) contenuto in miscele di benzina con un tenore di alcole etilico superiore al 10 % (v/v), attualmente classificabile ai codici NC ex 2207 10 00 , ex 2207 20 00 , ex 2208 90 99 , ex 2710 12 11 , ex 2710 12 15 , ex 2710 12 21 , ex 2710 12 25 , ex 2710 12 31 , ex 2710 12 41 , ex 2710 12 45 , ex 2710 12 49 , ex 2710 12 51 , ex 2710 12 59 , ex 2710 12 70 , ex 2710 12 90 , ex 3814 00 10 , ex 3814 00 90 , ex 3820 00 00 ed ex 3824 90 97 (codici TARIC 2207 10 00 11, 2207 20 00 11, 2208 90 99 11, 2710 12 11 10, 2710 12 15 10, 2270 12 21 10, 2710 12 25 10, 2710 12 31 10, 2710 12 41 10, 2710 12 45 10, 2710 12 49 10, 2710 12 51 10, 2710 12 59 10, 2710 12 70 10, 2710 12 90 10, 3814 00 90 70, 3820 00 00 10 e 3824 90 97 67) e originario degli Stati Uniti d’America. Le importazioni sono soggette a registrazione per 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il dichiarante è tenuto a indicare nella dichiarazione doganale la percentuale in miscela, espressa in peso, del tenore totale di alcole etilico derivato da prodotti agricoli (quali elencati nell’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea) (tenore di bioetanolo).
2. Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.
(2) GU C 345 del 25.11.2011, pag. 13.
(3) Denominato anche E100.