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22.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 226/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 760/2012 DELLA COMMISSIONE
del 21 agosto 2012
recante modifica del regolamento (CE) n. 595/2004 relativamente all’intensità dei controlli eseguiti dagli Stati membri nell’ambito del sistema delle quote latte
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 85 in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 22 del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2), stabilisce l’intensità dei controlli che gli Stati membri eseguono sul latte consegnato nell’ambito del sistema delle quote. Se il volume totale adeguato delle consegne è inferiore al 95 % delle consegne facenti parte della quota nazionale in ciascuno dei tre precedenti periodi di dodici mesi, l’intensità dei controlli sulle consegne può essere ridotta dal 2 % all’1 % dei produttori e dal 40 % al 20 % del quantitativo di latte dichiarato dopo l’adeguamento. |
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(2) |
La complessità amministrativa di tali controlli è relativamente elevata ed è auspicabile che sia semplificata. |
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(3) |
Gli Stati membri dispongono di un’esperienza pluriennale relativa a tali controlli e si avvalgono di un piano di controllo generale sulla base di analisi dei rischi. |
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(4) |
I risultati dei controlli della Commissione negli Stati membri mostrano che nella quasi totalità dei casi non è stato necessario applicare rettifiche. |
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(5) |
A norma dell’allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007, il sistema delle quote latte termina nel 2015. |
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(6) |
È pertanto opportuno stabilire l’intensità dei controlli sulle consegne in tutti gli Stati membri all’1 % dei produttori e al 20 % del quantitativo di latte consegnato dichiarato dopo l’adeguamento e raddoppiare il numero di controlli solo in caso di irregolarità o discrepanze di rilievo. |
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(7) |
È pertanto necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 595/2004. |
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(8) |
Considerato che le modifiche proposte mirano a ridurre l’intensità dei controlli e di conseguenza gli oneri amministrativi per gli Stati membri, è opportuno che esse si applichino per l’attuale periodo di dodici mesi iniziato il 1o aprile 2012. È pertanto opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data. |
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(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 595/2004 è così modificato:
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1) |
all’articolo 19, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. I controlli sono considerati ultimati allorché è disponibile una relazione di ispezione a essi relativa. Le relazioni di ispezione sono completate entro diciotto mesi dalla scadenza del periodo di dodici mesi in questione. Tuttavia, ove i controlli di cui all’articolo 20 siano abbinati ad altri controlli, sono rispettati i termini stabiliti per gli altri controlli e la redazione delle rispettive relazioni di ispezione.»; |
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2) |
l’articolo 22 è così modificato:
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO