|
15.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 218/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 735/2012 DELLA COMMISSIONE
del 14 agosto 2012
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva idrogenocarbonato di potassio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, lettera c),
considerando quanto segue:
|
(1) |
La sostanza attiva idrogenocarbonato di potassio è stata iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) in forza della direttiva 2008/127/CE della Commissione (3) conformemente alla procedura prevista dall’articolo 24 ter del regolamento (CE) n. 2229/2004 della Commissione, del 3 dicembre 2004, che stabilisce ulteriori modalità di attuazione per la quarta fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (4). Dalla sostituzione della direttiva 91/414/CEE con il regolamento (CE) n. 1107/2009, detta sostanza è considerata approvata a norma di tale regolamento ed è elencata nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (5). |
|
(2) |
In conformità all’articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 2229/2004, il 16 dicembre 2011 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito «l’Autorità», ha presentato alla Commissione il suo parere sul progetto di rapporto di riesame della sostanza attiva idrogenocarbonato di potassio (6). Il progetto di rapporto di riesame e il parere dell’Autorità sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione in sede di Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Il riesame si è concluso il 13 luglio 2012 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione concernente l’idrogenocarbonato di potassio. |
|
(3) |
L’Autorità ha trasmesso il suo parere sull’idrogenocarbonato di potassio al notificante e la Commissione lo ha invitato a presentare osservazioni sul rapporto di riesame. |
|
(4) |
Si conferma che la sostanza attiva idrogenocarbonato di potassio deve essere considerata approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
|
(5) |
A norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 6 dello stesso regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, occorre modificare le condizioni di approvazione della sostanza idrogenocarbonato di potassio. Considerato che l’uso del idrogenocarbonato di potassio come insetticida era stato valutato dal Belgio e non erano emersi rischi aggiuntivi, è opportuno autorizzare questo uso oltre all’impiego come fungicida. |
|
(6) |
È dunque opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. |
|
(7) |
È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole prima dell’applicazione del presente regolamento, al fine di permettere agli Stati membri, al notificante e ai titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti idrogenocarbonato di potassio di ottemperare alle prescrizioni risultanti dalla modifica delle condizioni di approvazione. |
|
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata in conformità all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
(3) GU L 344 del 20.12.2008, pag. 89.
(4) GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13.
(5) GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1.
(6) Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance potassium hydrogen carbonate (conclusioni relative al riesame inter pares della valutazione dei rischi degli antiparassitari per quanto concerne la sostanza attiva idrogenocarbonato di potassio), EFSA Journal 2012;10(1):2524. Disponibile on line all’indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm
ALLEGATO
Nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, la riga 244 concernente la sostanza attiva idrogenocarbonato di potassio è sostituita dalla seguente:
|
Numero |
Nome comune, numeri di identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell’approvazione |
Disposizioni specifiche |
||||
|
«244 |
Idrogenocarbonato di potassio Numero CAS 298-14-6 Numero CIPAC 853 |
Idrogenocarbonato di potassio |
≥ 99,5 % Impurezze:
|
1o settembre 2009 |
31 agosto 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida e insetticida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’idrogenocarbonato di potassio (SANCO/2625/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 13 luglio 2012. Nella valutazione complessiva gli Stati membri prestano particolare attenzione al rischio per le api mellifere. Le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.» |
(1) Ulteriori dettagli sull’identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel relativo rapporto di riesame.