31.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 203/23


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 693/2012 DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 2012

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 91/2009 sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia, concedendo l’esenzione da queste misure a un produttore esportatore malese e ponendo termine alla registrazione delle importazioni di tale produttore esportatore

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non facenti parte della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4, e l’articolo 13, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   MISURE IN VIGORE

(1)

Con il regolamento (CE) n. 91/2009 (2) il Consiglio ha istituito misure antidumping sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese. Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 (3), il Consiglio ha esteso tali misure a determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia («misure estese»), fatta eccezione per le importazioni di prodotti di società malesi espressamente citate in tale regolamento.

B.   INCHIESTA ATTUALE

1.   Domanda di riesame

(2)

La Commissione ha ricevuto una richiesta di esenzione dalle misure estese a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, e dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda è stata presentata dalla Andfast Malaysia Sdn. Bhd. («Andfast»), un produttore malese.

2.   Apertura di un riesame

(3)

La Commissione ha esaminato gli elementi di prova presentati dalla Andfast e li ha ritenuti sufficienti a motivare l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, e dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base allo scopo di determinare la possibilità di concedere alla Andfast l’esenzione dalle misure estese. Dopo aver sentito il comitato consultivo e aver dato all’industria dell’Unione interessata l’opportunità di presentare osservazioni la Commissione, con il regolamento (UE) n. 1164/2011 (4) («regolamento di apertura»), ha aperto un riesame del regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 in relazione alla Andfast.

(4)

Con il regolamento che ha avviato il riesame è stato abrogato il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 sulle importazioni del prodotto in esame spedito dalla Malaysia e fabbricato dalla Andfast. Contemporaneamente a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base si è chiesto alle autorità doganali di prendere gli opportuni provvedimenti per registrare tali importazioni.

3.   Prodotto in esame

(5)

Il prodotto in esame è costituito da determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio non inossidabile, vale a dire viti per legno (esclusi i tirafondi), viti autofilettanti, altre viti e bulloni con testa (anche con relativi dadi o rondelle, ma escluse le viti ottenute dalla massa su torni automatici a «décolleter» con stelo di spessore inferiore o uguale a 6 mm ed esclusi bulloni e viti per fissare gli elementi per la costruzione di strade ferrate) e rondelle, spediti dalla Malaysia e attualmente classificati ai codici NC ex 7318 12 90 , ex 7318 14 91 , ex 7318 14 99 , ex 7318 15 59 , ex 7318 15 69 , ex 7318 15 81 , ex 7318 15 89 , ex 7318 15 90 , ex 7318 21 00 e ex 7318 22 00 («prodotto in esame»).

4.   Inchiesta

(6)

La Commissione ha informato ufficialmente la Andfast e i rappresentanti della Malaysia dell’avvio del riesame. Le parti interessate sono state invitate a comunicare le rispettive opinioni e informate della possibilità di chiedere un’audizione. Non è tuttavia pervenuta alcuna richiesta in tal senso.

(7)

La Commissione ha inoltre inviato un questionario alla Andfast e ha ricevuto una risposta entro il termine stabilito. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini del riesame. È stata effettuata una visita di verifica presso la sede della Andfast.

5.   Periodo dell’inchiesta

(8)

L’inchiesta ha riguardato il periodo compreso fra il 1o ottobre 2010 e il 30 settembre 2011 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). Sono stati raccolti dati a partire dal 2008 sino alla fine del PI per valutare eventuali cambiamenti nella struttura degli scambi.

C.   ESITO DELL’INCHIESTA

(9)

L’inchiesta ha confermato che la Andfast non era collegata a nessun esportatore o produttore cinese o malese soggetto alle misure antidumping e non aveva esportato il prodotto in esame nell’Unione europea durante il periodo dell’inchiesta che ha portato all’adozione delle misure estese, vale a dire dal 1o gennaio 2008 al 30 settembre 2010. Le prime esportazioni da parte della Andfast del prodotto in esame hanno avuto luogo successivamente all’estensione delle misure alla Malaysia.

(10)

Le attività di lavorazione della Andfast possono essere considerate operazioni di completamento e assemblaggio a norma dell’ articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base. La Andfast importa dalla Repubblica popolare cinese pezzi grezzi che vengono successivamente filettati, placcati e assemblati con dadi e rondelle nel suo stabilimento in Malaysia. Il prodotto finito è poi venduto ed esportato alla sua società collegata nell’Unione.

(11)

Non si ritiene che questo processo comporti elusione poiché è stato dimostrato che il valore aggiunto ai pezzi importati dalla Repubblica popolare cinese con le operazioni di assemblaggio e completamento è superiore al 25 % dei costi di fabbricazione.

(12)

Non sono emerse prove che indichino che la Andfast abbia acquistato il prodotto finito dalla Repubblica popolare cinese per rivenderlo o trasbordarlo nell’Unione europea.

D.   MODIFICA DELLE MISURE OGGETTO DI RIESAME

(13)

Stando alle risultanze di cui sopra, secondo le quali la società Andfast non è coinvolta in pratiche di elusione, è opportuno esentarla dalle misure antidumping in vigore.

(14)

Occorre inoltre porre termine alla registrazione, imposta dal regolamento di apertura, delle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia dalla Andfast. A norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che dispone l’applicazione delle misure alle importazioni registrate a decorrere dalla data di registrazione, e in considerazione dell’esenzione della società dalle misure non vanno riscossi dazi antidumping sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia dalla Andfast sottoposte al loro arrivo nell’Unione alla registrazione di cui al regolamento di apertura.

(15)

L’esenzione dalle misure estese concessa per le importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio prodotti dalla Andfast resta valida, conformemente all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, a condizione che esistano riscontri effettivi a sua giustificazione e che non si accerti che essa era stata concessa sulla base di informazioni false o fuorvianti presentate dalla società in questione. Qualora elementi presuntivi di prova dovessero indicare il contrario o le esportazioni della Andfast nell’Unione europea aumentassero nettamente la Commissione può aprire un’inchiesta per stabilire se la revoca dell’esenzione sia giustificata.

(16)

L’esenzione dalle misure estese per le importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio prodotti dalla Andfast è stata decisa in base alle risultanze del presente riesame. Tale esenzione è applicabile esclusivamente alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia e prodotti da tale persona giuridica. Le importazioni di elementi di fissaggio in ferro o acciaio prodotti da società non espressamente menzionate all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011, incluse le persone giuridiche collegate a quelle citate, non beneficiano dell’esenzione e sono soggette all’aliquota del dazio residuo stabilita da tale regolamento.

(17)

In tal caso si ritengono necessarie misure speciali volte a garantire una corretta applicazione delle suddette esenzioni. Queste misure speciali comprendono la presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni riportate nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011. Le importazioni non accompagnate da una fattura di questo tipo sono assoggettate al dazio antidumping esteso.

E.   PROCEDIMENTO

(18)

La Commissione ha informato la Andfast e tutte le altre parti interessate dei fatti e delle considerazioni in base ai quali intendeva concedere alla Andfast l’esenzione dalle misure estese. Non ha ricevuto osservazioni in proposito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 è modificato dall’aggiunta della seguente società all’elenco delle società produttrici di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio in Malaysia le cui importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio sono esentate dall’applicazione del dazio antidumping residuo definitivo esteso:

«Andfast Malaysia Sdn. Bhd. (codice addizionale TARIC B265)».

Articolo 2

Si chiede alle autorità doganali di porre termine alla registrazione delle importazioni effettuata a norma dell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 1164/2011 della Commissione. Non saranno riscossi dazi antidumping sulle importazioni così registrate.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2012

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)   GU L 29 del 31.1.2009, pag. 1.

(3)   GU L 194 del 26.7.2011, pag. 6.

(4)   GU L 297 del 16.11.2011, pag. 53.