28.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 202/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 689/2012 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2012

relativo alla modifica del regolamento (CE) n. 415/2007 relativo alle specifiche tecniche per i sistemi di localizzazione e monitoraggio dei natanti di cui all’articolo 5 della direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi armonizzati d’informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa ai servizi armonizzati d’informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 2, e l’articolo 5, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 415/2007 della Commissione, del 13 marzo 2007, relativo alle specifiche tecniche per i sistemi di localizzazione e monitoraggio dei natanti di cui all’articolo 5 della direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi armonizzati d’informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità (2),

considerando quanto segue:

(1)

Per mantenere l’interoperabilità con i servizi di gestione del traffico e i sistemi d’informazione marittimi e, di conseguenza, con il sistema di identificazione automatica (AIS), è necessario modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 415/2007.

(2)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 7 della direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 415/2007 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi al presente regolamento al più tardi entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 152.

(2)  GU L 105 del 23.4.2007, pag. 35.

(3)  GU L 373 del 31.12.1991, pag. 29.


ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CE) n. 415/2007 è così modificato:

1)

nell’indice è inserito un capitolo:

«2.3.9.

Omologazione»;

2)

i «RIFERIMENTI» sono modificati come segue:

a)

La decima e l'undicesima riga sono sostitute da:

Titolo del documento

Organizzazione

Data di pubblicazione

«Raccomandazione ITU-R M.1371, “Technical characteristics for a universal shipborne automatic identification system using time division multiple access in the VHF maritime mobile band” [Caratteristiche tecniche di un sistema universale di bordo per l'identificazione automatica mediante accesso multiplo a divisione di tempo (TDMA) operanti nella banda mobile marittima VHF]

ITU

2001

Standard internazionale IEC 61993, “Maritime navigation and radio communication equipment and systems — Automatic Identification System, Part 2: Class A shipborne equipment of the universal automatic identification system (AIS)” [Apparecchiature e sistemi per la navigazione e le comunicazioni marittime via radio — Sistema d'identificazione automatica (AIS), parte 2: Sistemi per l'identificazione universale automatica (AIS) di classe A — apparecchiature di bordo]

IEC

2002»

b)

è aggiunta la seguente riga:

Titolo del documento

Organizzazione

Data di pubblicazione

«Orientamenti tecnici sull'AIS interno

Gruppo di esperti sulla localizzazione e monitoraggio dei natanti»

 

3)

al capitolo 2.2 il penultimo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Per i natanti in movimento la periodicità d'invio dei dati dinamici di livello tattico può essere cambiata in funzione della modalità utilizzata (modalità SOLAS e modalità fluviale). In modalità fluviale essa può essere aumentata fino a 2 secondi. Per i natanti all'ancora si raccomanda una frequenza (di aggiornamento) di diversi minuti od ogni qualvolta i dati cambiano.»;

4)

al capitolo 2.3.1 è aggiunta la frase seguente:

«L'AIS interno deve essere concepito tenendo contro degli orientamenti tecnici sull'AIS interno preparati e aggiornati dal gruppo di esperti sulla localizzazione e monitoraggio dei natanti (1).

5)

nella tabella del capitolo 2.3.2.1 l’ultima riga è soppressa;

6)

il capitolo 2.3.2.3 è così modificato:

a)

la terza riga della tabella è soppressa;

b)

è aggiunta la seguente riga:

«Natante carico/scarico

(Integrazione dell'AIS interno)»

7)

al capitolo 2.3.2.4 la quarta riga nella prima tabella intitolata «ETA alla conca/ponte/terminal» è modificata come segue:

«Tirante d'aria statico massimo attuale

(Integrazione dell'AIS interno)»

8)

il capitolo 2.3.3 è così modificato:

a)

il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per le unità in movimento all’interno delle aree designate di navigazione interna, la periodicità d’invio dei dati dinamici può essere cambiata in funzione della modalità utilizzata (modalità SOLAS e modalità fluviale). In modalità fluviale essa può essere aumentata fino a 2 secondi. Nelle aree con traffico misto, quali porti di mare, l'autorità competente può ridurre la periodicità di trasmissione delle informazioni dinamiche per assicurare un equilibrio tra le segnalazioni inviate da navi operanti in modalità fluviale e navi operanti in modalità SOLAS. Il passaggio da una modalità di segnalazione all'altra può essere attivato mediante dei comandi TDMA inviati da una stazione di base (commutazione automatica telecomandata con protocollo TDMA per mezzo del messaggio 23), nonché da comandi impartiti da sistemi installati a bordo del natante, quali ad esempio MKD, ECDIS o dal computer di bordo attraverso interfacce, quali quelle descritte dalla norma IEC 61162 (commutazione automatica mediante comando inviato da un sistema di bordo). Per le informazioni di tipo statico o relative al viaggio è consigliabile impostare una periodicità di trasmissione di alcuni minuti o in risposta ad una richiesta o in caso di cambiamento dei dati»;

b)

nella tabella 2.1 la nona riga è sostituita dalla seguente:

Condizioni dinamiche del natante

Intervallo nominale di segnalazione

«Natante operante in modalità fluviale, navigante(2)

entro 2 e 10 secondi»;

c)

è aggiunta la seguente frase:

«Nota: Una stazione mobile AIS interna funziona sia in modalità fluviale (assegnazione di gruppo con messaggio 23) o in modalità SOLAS (modalità autonoma, nessuna assegnazione di gruppo attiva).»;

9)

al capitolo 2.3.4 il primo comma è sostituito dal seguente:

«La soluzione tecnica dell'AIS interno è basata sulle stesse norme tecniche adottate per l'AIS SOLAS dell'IMO (Racc. ITU-R M.1371, IEC 61993).»;

10)

il capitolo 2.3.5 è sostituito dal seguente:

«2.3.5.   Compatibilità con i trasponditori di classe A dell'IMO

I trasponditori destinati all’AIS interno devono rispondere ai requisiti stabiliti per i trasponditori di classe A dell’IMO e devono pertanto poter ricevere ed elaborare tutti i messaggi dell’AIS IMO (conformemente alla regola ITU-R M.1371 e ai relativi documenti tecnici esplicativi della IALA), nonché i messaggi specificati al capitolo 2.4 delle presenti specifiche.

Per i trasponditori destinati all'AIS interno non è richiesta la funzionalità di trasmissione (tx) DSC e l'interfaccia MKD ma sono richieste le funzionalità MKD e la gestione del canale mediante DSC. I produttori possono quindi rimuovere i relativi dispositivi e programmi dai trasponditori di classe A.»;

11)

è inserito il seguente capitolo:

«2.3.9.   Omologazione

Le apparecchiature dell'AIS interno devono essere omologate ai sensi delle presenti specifiche.»;

12)

il capitolo 2.4.1 è così modificato:

a)

Il titolo del capitolo 2.4.1 è sostituito dal seguente:

«2.4.1   Messaggio 1, 2, 3: segnalazioni della posizione (ITU-R 1371)»;

b)

nella tabella 2.2 la penultima riga è sostituita dalla seguente:

Parametro

Numero di bit

Descrizione

«Stato della comunicazione

19

Cfr. ITU-R M. 1371»

13)

il titolo del capitolo 2.4.2 è sostituito dal seguente:

«2.4.2.   Messaggio 5: dati statici relativi al natante e dati relativi al viaggio (ITU-R 1371)»;

14)

il capitolo 2.4.3 è così modificato:

a)

il titolo del capitolo 2.4.3 è sostituito dal seguente:

«2.4.3.   Messaggio 23: comando per assegnazione di gruppo (ITU-R M. 1371)»;

b)

prima della tabella 2.4 è aggiunto il paragrafo seguente:

«Il comando per assegnazione di gruppo è trasmesso da una stazione di base quando opera come unità di controllo. Il messaggio si applica a una stazione mobile all'interno della regione definita e scelta secondo il “tipo di natante e carico” o secondo il "tipo di stazione". La stazione ricevente tratta simultaneamente tutti i campi di settore. Controlla i seguenti parametri operativi di una stazione mobile: modalità ricezione/trasmissione; intervallo di trasmissione; e durata del tempo di attesa.»;

c)

nella tabella 2.4, la nona e la decima riga sono sostituite dalle seguenti:

Parametro

Numero di bit

Descrizione

«Tipo di stazione

4

0 = tutti i tipi stazioni mobili (valore preimpostato); 1 = solo stazioni mobili di classe A; 2 = tutti i tipi di stazioni mobili di classe B; 3 = stazione aerea SAR; 4 = solo stazioni mobili di classe B “SO”; 5 = stazione mobile di bordo di classe B”CS” (solo IEC62287); 6 = vie navigabili interne; 7-9 = uso regionale e 10-15 = per usi futuri;

Tipo di natante e carico

8

0 = tutti i tipi (valore preimpostato);

1…99 cfr. tabella 50, allegato 8 dell'ITU-R M.1371-3;

100…199 riservato ad usi regionali;

200…255 riservato per usi futuri»

d)

nella tabella 2.5 la decima, undicesima e dodicesima riga sono sostituite dalle seguenti:

Impostazione del campo intervallo di trasmissione

Periodicità di trasmissione del messaggio 18

«9

Periodicità più breve successiva

10

Periodicità più lunga successiva

11

2 secondi (non si applica alla classe B “CS”)»

e)

l’ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Nota: Qualora la trasmissione bidirezionale sia sospesa dal comando 1 o 2 di esercizio in modalità Tx/Rxd, l'intervallo di segnalazione richiesto deve essere mantenuto utilizzando il restante canale di trasmissione.»;

15)

il titolo del capitolo 2.4.4 è sostituito dal seguente:

«2.4.4.   Messaggi specifici dell'applicazione (ITU-R 1371)»;

16)

al capitolo 2.4.4.1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Ai fini dell'AIS interno, i codici FI sono attribuiti e utilizzati conformemente alle indicazioni dell'ITU-R M.1371.»;

17)

il capitolo 2.4.4.2 è così modificato:

a)

nella tabella 2.7 la settima, l’ottava, la nona e l’undicesima riga sono sostituite dalle seguenti:

 

Parametro

Numero di bit

Descrizione

Dati binari

«Lunghezza/convoglio

13

1-8 000 (resto da non utilizzare) lunghezza natante/convoglio in decimetri 0 = valore preimpostato;

Larghezza/convoglio

10

1-1 000 (resto da non utilizzare) larghezza del natante/convoglio in decimetri; 0 = valore preimpostato;

Tipo di natante/convoglio

14

classificazione numerica ERI (CODICI): tipo di nave e convoglio come indicato all’Appendice E

Pescaggio statico massimo attuale

11

1-2 000 (resto non usato) pescaggio in centimetri, 0 = valore preimpostato = non determinato»

b)

nella tabella 2.8 la sedicesima riga è sostituita dalla seguente:

 

Parametro

Bit

Descrizione

Dati binari

«Tirante d'aria statico massimo attuale

12

0-4 000 (resto non usato), in centimetri, 0 = valore preimpostato = non utilizzato»

c)

nella tabella 2.15 l'ottava, la decima, la dodicesima e la quattordicesima riga sono sostituite dalle seguenti:

 

Parametro

Bit

Descrizione

Dati binari

«Livello idrometrico

14

Bit 0: 0 = valore negativo, 1 = valore positivo

Bit 1-13: 0-8191, in centimetri,

Bit 0-13: 0 = indeterminato = valore preimpostato (2)

Livello idrometrico

14

Bit 0: 0 = valore negativo, 1 = valore positivo

Bit 1-13: 0-8191, in centimetri,

Bit 0-13: 0 = indeterminato = valore preimpostato (2)

Livello idrometrico

14

Bit 0: 0 = valore negativo, 1 = valore positivo

Bit 1-13: 0-8191, in centimetri,

Bit 0-13: 0 = indeterminato = valore preimpostato (2)

Livello idrometrico

14

Bit 0: 0 = valore negativo, 1 = valore positivo

Bit 1-13: 0-8191, in centimetri,

Bit 0-13: 0 = indeterminato = valore preimpostato (2

18)

nell'Appendice A le definizioni sono modificate come segue:

a)

la definizione di servizi d'informazione fluviali è sostituita dalla seguente:

«Servizi d'informazione fluviali (RIS)

Un concetto europeo dei servizi d’informazione armonizzati per coadiuvare la gestione del traffico e del trasporto nel settore della navigazione fluviale comprese le interfacce per altre modalità di trasporto.»;

b)

la definizione dell'area VTS è sostituita dalla seguente:

«Area VTS

Per area VTS si intende una zona ben definita, formalmente dichiarata di competenza del VTS. Un'area VTS può essere suddivisa in sottozone o settori. (Fonte: IALA VTS guidelines).»;

c)

la definizione delle informazioni per la navigazione è sostituita dalla seguente:

«Informazioni relative alla navigazione

Per informazioni relative alla navigazione si intendono le informazioni fornite all'ufficiale di guardia a bordo del natante, per agevolarlo nelle decisioni. (Fonte: IALA VTS guidelines)»;

d)

la definizione delle informazioni tattiche sul traffico è sostituita dalla seguente:

«Informazioni tattiche sul traffico (TTI)

Per informazioni tattiche sul traffico si intendono le informazioni che incidono sulle decisioni immediate in materia di navigazione dell'ufficiale in comando del natante o del gestore VTS nella situazione reale di traffico e nell'ambiente geografico circostante. Un'immagine tattica del traffico contiene informazioni sulla posizione e informazioni specifiche di tutti i bersagli rilevati dal radar che sono presentati su una carta nautica elettronica, integrate, se disponibili, con informazioni esterne sul traffico, quali quelle fornite da un AIS. Le TTI possono essere trasmesse a bordo oppure a terra, ad esempio da un centro VTS. (Fonte: Orientamenti RIS).»;

e)

la definizione delle informazioni strategiche sul traffico è sostituita dalla seguente:

«Informazioni strategiche sul traffico (STI)

Per informazioni strategiche sul traffico si intendono le informazioni che incidono sulle decisioni di medio e lungo termine degli utilizzatori dei RIS. Un'immagine strategica del traffico contribuisce a migliorare la capacità di decisione in materia di programmazione per quanto riguarda la sicurezza e l'efficienza di un viaggio. Una tale immagine è prodotta in un centro RIS e trasmessa agli utilizzatori su richiesta. Un'immagine strategica del traffico contiene tutti i natanti rilevanti nell’area RIS, con la specificazione delle loro caratteristiche, carico e posizione, trasmesse mediante comunicazione vocale sulla frequenza VHF o mediante segnalazione navale elettronica, conservata in una banca dati e presentata in una tabella o su una mappa elettronica. Le informazioni strategiche sul traffico possono essere fornite da un centro RIS/VTS o da un ufficio. (Fonte: Orientamenti RIS)»;

f)

la definizione di monitoraggio del traffico navale è sostituita dalla seguente:

«Monitoraggio del traffico navale

Il monitoraggio del traffico navale offre importanti informazioni sugli spostamenti dei natanti considerati nell’area RIS. Dette informazioni comprendono le informazioni relative all’identità, alla posizione, (al tipo di carico) e al porto di destinazione. »;

g)

la definizione di operatore RIS è sostituita dalla seguente:

«Operatore RIS

Persona che svolge uno o più compiti nel quadro dei servizi RIS.»;

h)

la definizione di gestore di flotta è sostituita dalla seguente:

«Gestore di flotta

Persona addetta alla pianificazione e al monitoraggio della reale fase (di navigazione) di diversi natanti facenti capo ad un unico soggetto, proprietario o gestore degli stessi.»;

i)

la definizione di addetto dei servizi d'emergenza (Centro Calamità) è sostituita dalla seguente:

«Addetto dei servizi d'emergenza (Centro calamità)

La persona che sorveglia, controlla e organizza gli interventi per far fronte a incidenti, catastrofi e calamità naturali, affinché l'azione sia efficiente e sicura.»;

19)

L'Appendice D è modificata come segue:

a)

Il punto D.1 è sostituito dal seguente:

«D.1.   Frasi da inserire

L'interfaccia seriale digitale dell'AIS si serve di frasi IEC 61162 già esistenti e di nuove frasi del tipo IEC 61162. Le descrizioni dettagliate delle frasi per l'interfaccia digitale si trovano nell'IEC 61162.

La presente appendice contiene informazioni utilizzate per lo sviluppo dell'AIS interno al fine dell'introduzione di dati specifici per la navigazione interna (cfr. Modifiche del protocollo per l'AIS interno) nel dispositivo AIS Interno di bordo.»;

b)

nella seconda frase nel punto D.2 la locuzione «si propone di utilizzare» è sostituita da «si utilizza»;

c)

nella seconda frase nel punto D.3 la locuzione «si propone di utilizzare» è sostituita da «si utilizza»;

20)

L'Appendice E è sostituita dalla seguente:

«Appendice E

CLASSIFICAZIONE ERI DEI NATANTI

La presente tabella è utilizzata per la conversione dei codici di classificazione ONU dei natanti, utilizzati nel messaggio 10 specifico per la navigazione fluviale, in codici IMO, utilizzati nel messaggio 5.

USO V/C

M

Suddiv. codice

Nome

No

8

00

0

Vessel, type unknown

V

8

01

0

Motor freighter

V

8

02

0

Motor tanker

V

8

02

1

Motor tanker, liquid cargo, type N

V

8

02

2

Motor tanker, liquid cargo, type C

V

8

02

3

Motor tanker, dry cargo

V

8

03

0

Container vessel

V

8

04

0

Gas tanker

C

8

05

0

Motor freighter, tug

C

8

06

0

Motor tanker, tug

C

8

07

0

Motor freighter with one or more ships alongside

C

8

08

0

Motor freighter with tanker

C

8

09

0

Motor freighter pushing one or more freighters

C

8

10

0

Motor freighter pushing at least one tank-ship

No

8

11

0

Tug, freighter

No

8

12

0

Tug, tanker

C

8

13

0

Tug, freighter, coupled

C

8

14

0

Tug, freighter/tanker, coupled

V

8

15

0

Freightbarge

V

8

16

0

Tankbarge

V

8

16

1

Tankbarge, liquid cargo, type N

V

8

16

2

Tankbarge, liquid cargo, type C

V

8

16

3

Tankbarge, dry cargo

V

8

17

0

Freightbarge with containers

V

8

18

0

Tankbarge, gas

C

8

21

0

Pushtow, one cargo barge

C

8

22

0

Pushtow, two cargo barges

C

8

23

0

Pushtow, three cargo barges

C

8

24

0

Pushtow, four cargo barges

C

8

25

0

Pushtow, five cargo barges

C

8

26

0

Pushtow, six cargo barges

C

8

27

0

Pushtow, seven cargo barges

C

8

28

0

Pushtow, eight cargo barges

C

8

29

0

Pushtow, nine cargo barges

C

8

31

0

Pushtow, one gas/tank barge

C

8

32

0

Pushtow, two barges at least one tanker or gas barge

C

8

33

0

Pushtow, three barges at least one tanker or gasbarge

C

8

34

0

Pushtow, four barges at least one tanker or gasbarge

C

8

35

0

Pushtow, five barges at least one tanker or gasbarge

C

8

36

0

Pushtow, six barges at least one tanker or gasbarge

C

8

37

0

Pushtow, seven barges at least one tanker or gasbarge

C

8

38

0

Pushtow, eight barges at least one tanker or gasbarge

C

8

39

0

Pushtow, nine or more barges at least one tanker or gasbarge

V

8

40

0

Tug, single

No

8

41

0

Tug, one or more tows

C

8

42

0

Tug, assisting a vessel or linked combination

V

8

43

0

Pushboat, single

V

8

44

0

Passenger ship, ferry, red cross ship, cruise ship

V

8

44

1

Ferry

V

8

44

2

Red Cross ship

V

8

44

3

Cruise ship

V

8

44

4

Passenger ship without accommodation

V

8

45

0

Service vessel, police patrol, port services

V

8

46

0

Vessel, work maintenance craft, floating derrick, cable-ship, buoy-ship, dredge.

C

8

47

0

Object, towed, not otherwise specified.

V

8

48

0

Fishing boat

V

8

49

0

Bunkership

V

8

50

0

Barge, tanker, chemical

C

8

51

0

Object, not otherwise specified.

Extra codes for maritime means of transport

V

1

50

0

General Cargo Vessel Maritime

V

1

51

0

Unit Carrier Maritime

V

1

52

0

Bulk Carrier Maritime

V

1

53

0

Tanker

V

1

54

0

Liquefied gas tanker

V

1

85

0

Craft, pleasure longer than 20 meters

V

1

90

0

Fast ship

V

1

91

0

Hydrofoil

V

1

92

0

Catamaran Fast»


(1)  VTT-secretariat@risexpertgroups.org»;