28.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 202/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 689/2012 DELLA COMMISSIONE
del 27 luglio 2012
relativo alla modifica del regolamento (CE) n. 415/2007 relativo alle specifiche tecniche per i sistemi di localizzazione e monitoraggio dei natanti di cui all’articolo 5 della direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi armonizzati d’informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa ai servizi armonizzati d’informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 2, e l’articolo 5, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 415/2007 della Commissione, del 13 marzo 2007, relativo alle specifiche tecniche per i sistemi di localizzazione e monitoraggio dei natanti di cui all’articolo 5 della direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi armonizzati d’informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Per mantenere l’interoperabilità con i servizi di gestione del traffico e i sistemi d’informazione marittimi e, di conseguenza, con il sistema di identificazione automatica (AIS), è necessario modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 415/2007. |
(2) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 7 della direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna (3), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 415/2007 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 3
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi al presente regolamento al più tardi entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 255 del 30.9.2005, pag. 152.
(2) GU L 105 del 23.4.2007, pag. 35.
(3) GU L 373 del 31.12.1991, pag. 29.
ALLEGATO
L'allegato del regolamento (CE) n. 415/2007 è così modificato:
1) |
nell’indice è inserito un capitolo:
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2) |
i «RIFERIMENTI» sono modificati come segue:
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3) |
al capitolo 2.2 il penultimo paragrafo è sostituito dal seguente: «Per i natanti in movimento la periodicità d'invio dei dati dinamici di livello tattico può essere cambiata in funzione della modalità utilizzata (modalità SOLAS e modalità fluviale). In modalità fluviale essa può essere aumentata fino a 2 secondi. Per i natanti all'ancora si raccomanda una frequenza (di aggiornamento) di diversi minuti od ogni qualvolta i dati cambiano.»; |
4) |
al capitolo 2.3.1 è aggiunta la frase seguente: «L'AIS interno deve essere concepito tenendo contro degli orientamenti tecnici sull'AIS interno preparati e aggiornati dal gruppo di esperti sulla localizzazione e monitoraggio dei natanti (1). |
5) |
nella tabella del capitolo 2.3.2.1 l’ultima riga è soppressa; |
6) |
il capitolo 2.3.2.3 è così modificato:
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7) |
al capitolo 2.3.2.4 la quarta riga nella prima tabella intitolata «ETA alla conca/ponte/terminal» è modificata come segue:
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8) |
il capitolo 2.3.3 è così modificato:
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9) |
al capitolo 2.3.4 il primo comma è sostituito dal seguente: «La soluzione tecnica dell'AIS interno è basata sulle stesse norme tecniche adottate per l'AIS SOLAS dell'IMO (Racc. ITU-R M.1371, IEC 61993).»; |
10) |
il capitolo 2.3.5 è sostituito dal seguente: «2.3.5. Compatibilità con i trasponditori di classe A dell'IMO I trasponditori destinati all’AIS interno devono rispondere ai requisiti stabiliti per i trasponditori di classe A dell’IMO e devono pertanto poter ricevere ed elaborare tutti i messaggi dell’AIS IMO (conformemente alla regola ITU-R M.1371 e ai relativi documenti tecnici esplicativi della IALA), nonché i messaggi specificati al capitolo 2.4 delle presenti specifiche. Per i trasponditori destinati all'AIS interno non è richiesta la funzionalità di trasmissione (tx) DSC e l'interfaccia MKD ma sono richieste le funzionalità MKD e la gestione del canale mediante DSC. I produttori possono quindi rimuovere i relativi dispositivi e programmi dai trasponditori di classe A.»; |
11) |
è inserito il seguente capitolo: «2.3.9. Omologazione Le apparecchiature dell'AIS interno devono essere omologate ai sensi delle presenti specifiche.»; |
12) |
il capitolo 2.4.1 è così modificato:
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13) |
il titolo del capitolo 2.4.2 è sostituito dal seguente: «2.4.2. Messaggio 5: dati statici relativi al natante e dati relativi al viaggio (ITU-R 1371)»; |
14) |
il capitolo 2.4.3 è così modificato:
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15) |
il titolo del capitolo 2.4.4 è sostituito dal seguente: «2.4.4. Messaggi specifici dell'applicazione (ITU-R 1371)»; |
16) |
al capitolo 2.4.4.1, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Ai fini dell'AIS interno, i codici FI sono attribuiti e utilizzati conformemente alle indicazioni dell'ITU-R M.1371.»; |
17) |
il capitolo 2.4.4.2 è così modificato:
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18) |
nell'Appendice A le definizioni sono modificate come segue:
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19) |
L'Appendice D è modificata come segue:
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20) |
L'Appendice E è sostituita dalla seguente: «Appendice E CLASSIFICAZIONE ERI DEI NATANTI La presente tabella è utilizzata per la conversione dei codici di classificazione ONU dei natanti, utilizzati nel messaggio 10 specifico per la navigazione fluviale, in codici IMO, utilizzati nel messaggio 5.
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(1) VTT-secretariat@risexpertgroups.org»;