14.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 186/20


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 637/2012 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2012

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive solfato di ferro, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/tallolio grezzo e repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/pece di tallolio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

Le sostanze attive solfato di ferro, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/tallolio grezzo e repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/pece di tallolio sono state inserite nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) dalla direttiva 2008/127/CE della Commissione (3) in conformità alla procedura di cui all'articolo 24 ter del regolamento (CE) n. 2229/2004, del 3 dicembre 2004, che stabilisce le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all' articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE (4). A partire dalla sostituzione della direttiva 91/414/CEE con il regolamento (CE) n. 1107/2009, le sostanze di cui sopra si considerano approvate ai sensi di tale regolamento e sono elencate nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (5).

(2)

In data 16 dicembre 2011, ai sensi dell'articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 2229/2004, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, in prosieguo «l'Autorità», ha presentato alla Commissione il suo punto di vista sulle relazioni di riesame provvisorie per il solfato di ferro (6), i repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/tallolio grezzo (7) e i repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/pece di tallolio (8). Le relazioni di riesame provvisorie e i pareri dell'Autorità sono state valutate dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali per essere infine pubblicate, in data 1 giugno 2012, in forma di relazioni di riesame della Commissione su solfato di ferro, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/tallolio grezzo e repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/pece di tallolio.

(3)

L'Autorità ha inviato ai notificanti i propri pareri su solfato di ferro, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/tallolio grezzo e repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/pece di tallolio e la Commissione li ha invitati a presentare osservazioni sulle relazioni di riesame.

(4)

Si conferma che le sostanze attive solfato di ferro, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/tallolio grezzo e repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/pece di tallolio si considerano approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(5)

In conformità all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 del medesimo e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è necessario modificare le condizioni di approvazione per solfato di ferro, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/tallolio grezzo e repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/pece di tallolio. Riguardo a tali sostanze attive, è soprattutto opportuno disporre di informazioni di verifica aggiuntive.

(6)

L'allegato del regolamento (UE) n. 540/2011 va pertanto modificato di conseguenza.

(7)

È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole prima dell'applicazione del presente regolamento, al fine di permettere agli Stati membri, ai notificanti e ai titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di ottemperare alle prescrizioni risultanti dalla modifica delle condizioni di approvazione.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Gli Stati membri, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009, eventualmente modificano o ritirano le autorizzazioni vigenti per prodotti fitosanitari contenenti come sostanze attive repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/tallolio grezzo al fine di conformarsi alle disposizioni del presente regolamento entro l'1 maggio 2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall'1 novembre 2012.

Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(3)  GU L 344 del 20.12.2008, pag. 89.

(4)  GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13.

(5)  GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1.

(6)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance iron sulfate (Conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva solfato di ferro). EFSA Journal 2012; 10(1):2521. Disponibile on line all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm

(7)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance tall oil crude. (Conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva tallolio grezzo) EFSA Journal 2012; 10(2):2543. Disponibile on line all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm

(8)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance tall oil pitch. (Conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva pece di tallolio) EFSA Journal 2012; 10(2):2544. Disponibile on line all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm


ALLEGATO

La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificata:

(1)

La riga 235 relativa alla sostanza attiva Solfato di ferro è sostituita da quanto segue:

Numero

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Grado di purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

"235

Solfato di ferro

 

Solfato di ferro (II) anidro: Numero CAS 7720-78-7

 

Solfato di ferro (II) monoidrato: Numero CAS 17375-41-6

 

Solfato di ferro (II) eptaidrato: Numero CAS 7782-63-0

Numero CIPAC 837

Solfato di ferro (II)

oppure

Solfato di ferro(2+)

Solfato di ferro (II) anidro: tenore totale di ferro ≥350 g/kg.

Impurità pertinenti:

 

arsenico, 18 mg/kg

 

cadmio, 1,8 mg/kg

 

cromo, 90 mg/kg

 

piombo, 36 mg/kg

 

mercurio, 1,8 mg/kg

espresse sulla base della variante anidra

1 settembre 2009

31 agosto 2019.

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame modificata sul solfato di ferro (SANCO/2616/2008), in particolare delle appendici I e II del medesimo, nella versione definitiva del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali dell'1 giugno 2012.

In questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

al rischio per gli operatori;

al rischio per i bambini/residenti che giocano sull'erba trattata;

al rischio per le acque di superficie e gli organismi acquatici.

Le condizioni d'uso devono prevedere, se necessario, misure di attenuazione dei rischi e il ricorso ad adeguati dispositivi di protezione individuale; Il notificante deve comunicare agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità, informazioni di verifica riguardo all'equivalenza tra caratteristiche del materiale tecnico prodotto per uso commerciale e caratteristiche del materiale di prova usato nelle prove sulla tossicità.

Gli Stati membri interessati devono sollecitare i notificanti a fornire tali informazioni alla Commissione entro l'1 maggio 2013."

(2)

La riga 250 sulla sostanza attiva Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/tallolio grezzo è sostituita da quanto segue:

Numero

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Grado di purezza (2)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

"250

Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/tallolio grezzo

Numero CAS 8002-26-4

Numero CIPAC 911

Non disponibile

I parametri qualitativi che seguono comprendono le specifiche di repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/tallolio grezzo:

 

Numero di acidità: min.125 mgKOH/g

 

tenore d'acqua: max. 2%

 

tenore in acidi rosinici: min. 35% (proposto)

 

tenore di ceneri: max. 0,2%

 

pH: appross. min. 5,5

 

insaponificabili max. 12%

 

acidi minerali liberi: max. 0,02%

1 settembre 2009.

31 agosto 2019.

PARTE A

Può essere autorizzato dolo l'uso come repellente se applicato con guanti o pennelli.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame modificato sui Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/tallolio grezzo (SANCO/2631/2008), in particolare delle appendici I e II del medesimo, nella versione definitiva del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali dell'1 giugno 2012.

Nel valutare le domande di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/tallolio grezzo per usi diversi da quelli come repellente in campo forestale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009 e far sì che prima del rilascio dell'autorizzazione vengano fornite tutte le informazioni necessarie.

In questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla protezione degli operatori, dei lavoratori e delle persone presenti;

ai rischi per gli organismi non bersaglio.

Le condizioni d'uso devono prevedere, se necessario, misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati devono chiedere che siano loro presentate informazioni di verifica riguardanti:

(a)

l'equivalenza tra le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente e quelle del materiale di prova utilizzato negli studi sulla tossicità;

(b)

Il profilo tossicologico dei repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/tallolio grezzo.

Gli Stati membri interessati devono far sì che il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di cui al punto a) entro l'1 maggio 2013 e quelle di cui al punto b) entro il 31 maggio 2014."

(3)

La riga 251 sulla sostanza attiva Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/pece di tallolio è sostituita da quanto segue:

Numero

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Grado di purezza (3)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

"251

Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/pece di tallolio

Numero CAS 8016-81-7

Numero CIPAC 912

Non disponibile

Miscela complessa di esteri di acidi grassi, resina e piccole quantità di dimeri e trimeri di acidi resinici e acidi grassi.

1 settembre 2009.

31 agosto 2019.

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come repellente.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame modificato sui Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/pece di tallolio (SANCO/ 2632/2008), in particolare delle appendici I e II del medesimo, nella versione definitiva del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali dell'1 giugno 2012.

Nel valutare le domande di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/pece di tallolio per usi diversi da quelli come repellente in campo forestale applicato con guanti o pennelli, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009 e far sì che prima del rilascio dell'autorizzazione vengano fornite tutte le informazioni necessarie.

In questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla protezione degli operatori, dei lavoratori e delle persone presenti;

ai rischi per gli organismi non bersaglio.

Le condizioni d'impiego devono comprendere eventuali misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati devono chiedere che siano loro presentate informazioni di verifica riguardanti:

(a)

l'equivalenza tra le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente e quelle del materiale di prova utilizzato negli studi sulla tossicità;

(b)

Il profilo tossicologico dei repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/pece di tallolio.

Gli Stati membri interessati devono far sì che il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di cui al punto a) entro l'1 maggio 2013 e quelle di cui al punto b) entro il 31 maggio 2014."


(1)  Altri dettagli sull'identità e sulle caratteristiche specifiche della sostanza attiva si trovano nella rispettiva relazione di riesame.

(2)  Altri dettagli sull'identità e sulle caratteristiche specifiche della sostanza attiva si trovano nella rispettiva relazione di riesame.

(3)  Altri dettagli sull'identità e sulle caratteristiche specifiche della sostanza attiva si trovano nella rispettiva relazione di riesame.