7.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 177/19 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 608/2012 DELLA COMMISSIONE
del 6 luglio 2012
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive denatonio benzoato, metilnonilchetone e oli vegetali/olio di menta verde
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, lettera c),
considerando quanto segue:
(1) |
Le sostanze attive denatonio benzoato, metilnonilchetone e oli vegetali/olio di menta verde sono state incluse nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE (2) del Consiglio dalla direttiva 2008/127/CE (3) della Commissione conformemente alla procedura prevista dall'articolo 24 ter del regolamento (CE) n. 2229/2004 della Commissione del 3 dicembre 2004, che stabilisce le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (4). Dopo che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal regolamento (CE) n. 1107/2009, dette sostanze sono considerate approvate in base a tale regolamento e sono elencate nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (5). |
(2) |
A norma dell'articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 2229/2004 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, nel prosieguo "l'Autorità", ha presentato alla Commissione le sue opinioni in merito ai progetti di rapporti di riesame per il denatonio benzoato (6) ed il metilnonilchetone (7) il 2 dicembre 2011 e per gli oli vegetali/olio di menta verde (8) il 16 dicembre 2011. I progetti di rapporti di riesame e le opinioni dell'Autorità sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e approvati il 1o giugno 2012 sotto forma di rapporti di riesame della Commissione sul denatonio benzoato, il metilnonilchetone e gli oli vegetali/olio di menta verde. |
(3) |
L’Autorità ha trasmesso le proprie osservazioni sul denatonio benzoato, il metilnonilchetone e gli oli vegetali/olio di menta verde ai notificanti e la Commissione li ha invitati a presentare osservazioni sui rapporti di riesame. |
(4) |
Si conferma che le sostanze attive denatonio benzoato, metilnonilchetone e oli vegetali/olio di menta verde vanno considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
(5) |
Conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 dello stesso regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, occorre modificare le condizioni di approvazione di denatonio benzoato, metilnonilchetone e oli vegetali/olio di menta verde. In particolare, è opportuno esigere ulteriori informazioni di conferma relativamente al metilnonilchetone. Occorre limitare l'uso degli oli vegetali/olio di menta verde al trattamento post-raccolto delle patate. |
(6) |
È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole prima dell'applicazione del presente regolamento, al fine di permettere agli Stati membri, ai notificanti e ai titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di ottemperare alle prescrizioni risultanti dalla modifica delle condizioni di approvazione. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
(3) GU L 344 del 20.12.2008, pag. 89.
(4) GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13.
(5) GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1.
(6) Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance denatonium benzoate (conclusioni relative al riesame inter pares della valutazione dei rischi degli antiparassitari per quanto concerne la sostanza attiva denatonio benzoato), EFSA Journal 2012;10(1):2483. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm
(7) Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance methyl nonyl ketone (conclusioni relative al riesame inter pares della valutazione dei rischi degli antiparassitari per quanto concerne la sostanza attiva metilnonilchetone), EFSA Journal 2012;10(1):2495. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm
(8) Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance plant oils/spearmint oil (conclusioni relative al riesame inter pares della valutazione dei rischi degli antiparassitari per quanto concerne la sostanza attiva oli vegetali/olio di menta verde), EFSA Journal 2012;10(1):2541. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm
ALLEGATO
La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificata:
(1) |
La riga 226 relativa alla sostanza attiva "denatonio benzoato" è sostituita dalla seguente:
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(2) |
La riga 238 relativa alla sostanza attiva "metilnonilchetone" è sostituita dalla seguente:
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(3) |
La riga 243 relativa alla sostanza attiva "oli vegetali/olio di menta verde" è sostituita dalla seguente:
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(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specifica della sostanza attiva sono contenuti nel relativo rapporto di riesame.
(2) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specifica della sostanza attiva sono contenuti nel relativo rapporto di riesame.
(3) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specifica della sostanza attiva sono contenuti nel relativo rapporto di riesame.