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7.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 177/9 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 603/2012 DELLA COMMISSIONE
del 30 aprile 2012
recante modifica del regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nordorientale
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nordorientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2791/1999 (1), in particolare l’articolo 51, lettera d),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) n. 1236/2010 recepisce nel diritto dell’Unione le disposizioni del regime di controllo e di coercizione («il regime») stabilite da una raccomandazione adottata dalla Commissione per la pesca nell’Atlantico nordoccidentale (NEAFC) alla sua riunione annuale del 15 novembre 2006 e successivamente modificate da alcune raccomandazioni nell’ambito delle riunioni annuali del novembre 2007, 2008 e 2009. |
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(2) |
Nella riunione annuale del novembre 2011, la NEAFC ha adottato la raccomandazione 9:2012 che modifica l’articolo 14 del regime relativo alla comunicazione dei rapporti e dei messaggi al segretariato della NEAFC. |
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(3) |
A norma degli articoli 12 e 15 della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nordorientale approvata con decisione 81/608/CEE del Consiglio (2), la suddetta raccomandazione è entrata in vigore il 3 febbraio 2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 12 del regolamento (UE) n. 1236/2010, dopo il paragrafo 1 è inserito il seguente paragrafo 1 bis:
«1 bis. I rapporti di cui all’articolo 9 possono essere cancellati mediante un rapporto di cancellazione.
Se un rapporto deve essere corretto, esso viene cancellato mediante un rapporto di cancellazione. Un nuovo rapporto corretto viene inviato successivamente al rapporto di cancellazione ed entro i termini fissati all’articolo 9.
Se il centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera accetta la cancellazione, lo comunica al segretariato della NEAFC.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO