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6.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 176/38 |
REGOLAMENTO (UE) N. 593/2012 DELLA COMMISSIONE
del 5 luglio 2012
recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea e abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
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(1) |
Pur conservando un livello elevato e uniforme di sicurezza nel settore dell’aviazione in Europa, il regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (2), è stato modificato per far sì che gli aeromobili privati a motore di semplice progettazione, gli aeromobili sportivi nonché prodotti, parti e pertinenze, fossero soggetti a misure proporzionate alla loro progettazione semplice e al tipo di funzionamento. |
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(2) |
È opportuno modificare il regolamento (CE) n. 2042/2003, della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni (3), per mantenere la coerenza con le modifiche apportate al regolamento (CE) n. 1702/2003, in particolare per quanto riguarda la nuova definizione di aeromobile ELA1 e la possibilità di accettare l’installazione senza modulo 1 dell’AESA, di talune parti non critiche sotto il profilo della sicurezza. |
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(3) |
L’Agenzia europea per la sicurezza aerea (di seguito: «l’Agenzia») ha redatto un progetto di norme di attuazione e le ha trasmesse alla Commissione sotto forma di parere n. 01/2011 su «ELA Process and Standard changes and repairs», come previsto dall’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008. |
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(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2042/2003 è così modificato.
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1. |
All’articolo 2, la lettera k) è sostituita dalla seguente:
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2. |
L’allegato I (parte M) e l’allegato II (parte 145) sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.
ALLEGATO
1)
L’allegato I (parte M) del regolamento (CE) n. 2042/2003 è così modificato:|
a) |
al punto M.A.302, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
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b) |
il punto M.A.304 è sostituito dal seguente: «M.A.304 Dati relativi a modifiche e riparazioni I danni devono essere valutati e le modifiche e le riparazioni devono essere effettuate conformemente, a seconda dei casi, a quanto segue:
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c) |
il punto M.A.502 è modificato come segue:
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d) |
al punto M.A.613, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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e) |
al punto M.A.614, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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f) |
al punto M.A.710, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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g) |
al punto M.A.802, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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h) |
al punto M.A.902, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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i) |
alla lettera b (Mansioni) dell’appendice VIII dell’allegato I (parte M), il punto 8 è sostituito dal seguente:
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2)
L’allegato II (parte 145) del regolamento (CE) n. 2042/2003 è così modificato:|
a) |
il punto 145.A.42 è così modificato:
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b) |
al punto 145.A.50, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
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c) |
al punto 145.A.55, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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d) |
al punto 145.A.65, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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