4.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 585/2012 DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 2012

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell’Ucraina in seguito al riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e che chiude il procedimento di riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Croazia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafi 2 e 4, e l’articolo 11, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («la Commissione») dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Inchieste precedenti e misure in vigore

(1)

Con il regolamento (CE) n. 2320/97 (2) il Consiglio ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati, originari, tra l’altro, della Russia. Con la decisione 2000/70/CE della Commissione (3) è stato accettato un impegno offerto da un esportatore in Russia. Con il regolamento (CE) n. 348/2000 (4) il Consiglio ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Croazia e dell’Ucraina. Con il regolamento (CE) n. 1322/2004 del Consiglio (5) è stato deciso, a titolo prudenziale, di non applicare ulteriormente le misure in vigore alle importazioni originarie, tra l’altro, della Russia in considerazione del comportamento anticoncorrenziale tenuto in passato da determinati produttori dell’Unione (cfr. considerando 9 del regolamento suddetto).

(2)

Sulla scorta di un’inchiesta di riesame svolta conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 258/2005 (6), ha modificato le misure definitive istituite con il regolamento (CE) n. 348/2000, ha abrogato la possibilità di esenzione dai dazi, prevista all’articolo 2 di detto regolamento, e ha istituito un dazio antidumping del 38,8 % sulle importazioni dalla Croazia e un dazio antidumping del 64,1 % sulle importazioni dall’Ucraina, ad eccezione delle importazioni dalla Dnepropetrovsk Tube Works («DTW») alle quali si applica un dazio antidumping del 51,9 %.

(3)

Con la decisione 2005/133/CE (7) la Commissione ha sospeso parzialmente i dazi antidumping definitivi relativi alla Croazia e all’Ucraina per un periodo di nove mesi, a decorrere dal 18 febbraio 2005. La sospensione parziale è stata prorogata di un ulteriore periodo di un anno con il regolamento (CE) n. 1866/2005 del Consiglio (8).

(4)

Con il regolamento (CE) n. 954/2006 (9) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature originari, tra l’altro, della Croazia, della Russia e dell’Ucraina, ha abrogato i regolamenti del Consiglio (CE) n. 2320/97 e (CE) n. 348/2000, ha chiuso il riesame intermedio e il riesame in previsione della scadenza dei dazi antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati, originari, tra l’altro, della Russia e ha chiuso il riesame intermedio dei dazi antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati, originari, tra l’altro, della Croazia, della Russia e dell’Ucraina («l’ultima inchiesta»).

(5)

Le misure in vigore sono pertanto quelle fissate dal regolamento (CE) n. 954/2006, ossia un dazio del 29,8 % sulle importazioni dalla Croazia, del 35,8 % sulle importazioni dalla Russia, fatta eccezione per Joint Stock Company Chelyabinsk Tube Rolling Plant e Joint Stock Company Pervouralsky Novotrubny Works (24,1 %), OAO Volzhsky Pipe Plant, OAO Taganrog Metallurgical Works, OAO Sinarsky Pipe Plant e OAO Seversky Tube Works (27,2 %), e del 25,7 % sulle importazioni dall’Ucraina, fatta eccezione per OJSC Dnepropetrovsk Tube Works (12,3 %), CJSJ Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube e OJSC Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (25,1 %).

(6)

Si ricorda che nel febbraio 2007 le società CJSC Nikopolosky Seamless Tubes Plant Niko Tube e OJSC Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (NTRP) avevano modificato le loro denominazioni rispettivamente in CJSC Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube e OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (10). Successivamente, la società CJSC Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ha cessato di esistere in quanto soggetto giuridico e tutti i suoi diritti patrimoniali e non patrimoniali e le sue passività sono stati assunti dalla società LLC Interpipe Niko Tube, fondata nel dicembre 2007.

(7)

Conformemente all’articolo 266 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il dazio antidumping applicabile al gruppo Interpipe è stato ricalcolato sulla base della sentenza della Corte di giustizia del 12 febbraio 2012 (11). Il dazio attualmente in vigore per tale gruppo è del 17,7 % come stabilito dal regolamento (UE) n. 540/2012 del Consiglio (12) che attua la sentenza della Corte di giustizia.

1.2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(8)

Il 28 giugno 2011 la Commissione ha annunciato con un avviso («avviso di apertura»), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (13), l’apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Croazia, della Russia e dell’Ucraina a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(9)

Il riesame è stato aperto a seguito di una domanda documentata presentata il 29 marzo 2011 dal Comitato di difesa dell’industria dei tubi di acciaio senza saldature dell’Unione europea (di seguito «il richiedente») per conto di produttori UE rappresentanti una quota considerevole, nella fattispecie superiore al 50 %, della produzione totale dell’Unione di alcuni tubi senza saldature. La domanda è stata motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione.

(10)

Oltre al riesame in previsione della scadenza sopra menzionato, la Commissione ha parallelamente aperto due riesami parziali, a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, riguardo alle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari dell’Ucraina e della Russia (14). Tali riesami parziali sono stati richiesti rispettivamente da un gruppo di produttori esportatori ucraini, l’Interpipe Group, e da un gruppo di produttori esportatori russi, il TMK Group. Entrambi i riesami si limitano alla verifica delle pratiche di dumping solo per quanto concerne i richiedenti.

1.3.   Inchiesta

(11)

La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del riesame i produttori esportatori, gli importatori, gli utilizzatori noti, i rappresentanti dei paesi esportatori, il richiedente e i produttori dell’Unione menzionati nella domanda di apertura del riesame. Alle parti interessate è stata offerta la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine previsto nell’avviso di apertura.

(12)

In considerazione dell’elevato numero di produttori esportatori in Russia e in Ucraina, di produttori dell’Unione e di importatori suscettibili di partecipare all’inchiesta, nell’avviso di apertura era inizialmente previsto il ricorso al campionamento a norma dell’articolo 17 del regolamento di base. Al fine di consentire alla Commissione di decidere se fosse necessario procedere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, le parti sopra menzionate sono state invitate a manifestarsi entro quindici giorni dall’apertura del procedimento e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell’avviso di apertura.

(13)

Poiché solo un produttore esportatore russo e solo un produttore esportatore ucraino hanno fornito le informazioni richieste nell’avviso di apertura e si sono dichiarati disposti a prestare ulteriore collaborazione alla Commissione, si è deciso di non procedere al campionamento per quanto riguarda i produttori esportatori della Russia e dell’Ucraina, ma di inviare un questionario a detti produttori. Successivamente il produttore esportatore russo che aveva fornito le informazioni richieste nell’avviso di apertura ha deciso di non prestare ulteriore collaborazione mediante la compilazione del questionario destinato ai produttori esportatori russi.

(14)

Diciannove produttori dell’Unione hanno fornito le informazioni richieste ai fini della selezione del campione e hanno espresso la loro disponibilità a collaborare con la Commissione. Sulla base delle informazioni trasmesse dai produttori dell’Unione, precedentemente all’apertura dell’inchiesta, la Commissione ha selezionato un campione di quattro produttori ritenuti rappresentativi dell’industria dell’Unione in termini di volumi di produzione e di vendita del prodotto simile nell’Unione. Sulla base delle osservazioni ricevute in merito all’appropriatezza di tale scelta entro il termine di 15 giorni dall’apertura dell’inchiesta, la Commissione ha sostituito uno dei produttori provvisoriamente selezionati con un altro produttore.

(15)

Quattro importatori hanno fornito le informazioni richieste nell’avviso di apertura e hanno espresso la loro disponibilità a collaborare con la Commissione. La Commissione ha pertanto deciso di non procedere al campionamento e di inviare piuttosto un questionario a detti importatori.

(16)

Questionari sono stati quindi inviati ai quattro produttori dell’Unione inclusi nel campione, a quattro importatori e a tutti i produttori esportatori nei tre paesi interessati che si sono manifestati.

(17)

Nessuno dei produttori esportatori russi ha trasmesso il questionario compilato. Si considera quindi che nessun produttore esportatore della Russia abbia collaborato all’inchiesta.

(18)

Un gruppo di produttori esportatori dell’Ucraina ha trasmesso un questionario compilato.

(19)

Un produttore esportatore della Croazia ha trasmesso il questionario.

(20)

Altre risposte al questionario sono state fornite dai quattro produttori dell’Unione inclusi nel campione, da tre importatori e da un utilizzatore.

(21)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del conseguente pregiudizio e per accertare l’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

a)

produttori dell’Unione:

Arcelor Mittal Tubular products Ostrava, Repubblica ceca,

Tenaris Dalmine SpA, Bergamo, Italia, e la società collegata TGS UK, Aberdeen, Regno Unito,

Tubos Reunidos SA, Amurrio, Spagna, e la società collegata Almesa, Barcellona, Spagna,

V & M Deutschland GmbH, Düsseldorf, Germania;

b)

produttore esportatore della Croazia:

CMC Sisak d.o.o.;

c)

produttore esportatore dell’Ucraina:

Interpipe Group (OJSC Interpipe NTRP, Dnepropetrovsk, Ucraina, LLC Interpipe Niko Tube, Nikopol, Ucraina) e le società commerciali collegate LLC Interpipe Ukraine, Dnepropetrovsk, Ucraina e Interpipe Europe SA, Lugano, Svizzera);

d)

importatori/utilizzatori:

Castellan Maria & C s.p.s., San Donà di Piave, Italia,

TAL Group, Siderpighi, Pontenure, Piacenza, Italia.

(22)

L’inchiesta relativa al persistere o alla reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2010 e il 31 marzo 2011 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’esame delle tendenze significative ai fini della valutazione del rischio del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2008 e la fine del PIR («periodo in esame»).

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(23)

Il prodotto in esame è lo stesso dell’ultima inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure attualmente in vigore, ovvero alcuni tubi senza saldature («TSS»), di ferro o di acciaio, a sezione circolare, con un diametro esterno non superiore a 406,4 mm e un valore equivalente di carbonio (Carbon Equivalent Value — CEV) non superiore a 0,86 secondo la formula e l’analisi chimica dell’Istituto internazionale della saldatura (International Institute of Welding — IIW) (15), originari della Croazia, della Russia e dell’Ucraina (di seguito «il prodotto in esame»), attualmente classificati ai codici NC ex 7304 11 00 , ex 7304 19 10 , ex 7304 19 30 , ex 7304 22 00 , ex 7304 23 00 , ex 7304 24 00 , ex 7304 29 10 , ex 7304 29 30 , ex 7304 31 80 , ex 7304 39 58 , ex 7304 39 92 , ex 7304 39 93 , ex 7304 51 89 , ex 7304 59 92 ed ex 7304 59 93 .

(24)

Il prodotto in esame viene usato per un ampio spettro di applicazioni, ad esempio per il trasporto di gas e di liquidi, per palificazioni nel settore delle costruzioni, per usi meccanici, per tubi del gas, per tubi di boiler, nonché per gli OCTG (oil country tubular goods) per la perforazione, il rivestimento e il tubing nel settore dell’industria petrolifera.

(25)

I TSS possono essere forniti agli utilizzatori sotto forme molto diverse: possono essere ad esempio galvanizzati, filettati, consegnati come tubi verdi (ovvero senza alcun trattamento termico), con estremità speciali, sezioni diverse, tagliati su misura o meno. Non esistendo misure standard comuni per questi tubi, i TSS vengono per lo più fabbricati su ordinazione. Di norma i TSS sono uniti tra loro mediante saldatura. Tuttavia, in casi particolari possono essere collegati tramite la propria filettatura o essere usati da soli, anche se saldabili. L’inchiesta ha evidenziato che tutti i TSS possiedono le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e sono destinati agli stessi usi.

2.2.   Prodotto simile

(26)

Come l’ultima inchiesta e quelle precedenti, anche l’inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i prodotti esportati nell’Unione dalla Croazia, dalla Russia e dall’Ucraina, i prodotti fabbricati e venduti sui mercati interni di Croazia, Russia e Ucraina e i prodotti fabbricati e venduti nell’Unione dai produttori dell’UE presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e sono destinati agli stessi usi finali e sono pertanto da considerare prodotti simili conformemente all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   DUMPING

(27)

Come disposto dall’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato valutato il rischio del persistere o della reiterazione del dumping nel caso in cui venissero a scadere le misure in vigore.

3.1.   Osservazioni preliminari

(28)

Durante il PIR, secondo i dati Eurostat, il volume complessivo delle importazioni di TSS originari della Croazia, della Russia e dell’Ucraina è stato pari a 42 723 tonnellate, corrispondenti al 2,5 % della quota di mercato dell’Unione.

(29)

Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, ogniqualvolta le circostanze non erano cambiate o le informazioni erano disponibili, è stata usata la stessa metodologia dell’ultima inchiesta. In mancanza di collaborazione, come nel caso della Russia, sono stati utilizzati i dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base. Nel caso di Croazia e Ucraina, sono state utilizzate le informazioni fornite dalle imprese che hanno collaborato e le informazioni pubblicamente disponibili.

3.2.   Importazioni oggetto di dumping durante il PIR

3.2.1.   Metodologia generale

(30)

La metodologia generale di seguito illustrata è stata applicata a tutti i produttori della Croazia e dell’Ucraina che hanno collaborato. La presentazione dei risultati in relazione al dumping per ciascuno dei paesi è limitata pertanto agli aspetti specifici di ogni singolo paese esportatore. Nel caso della Russia, in mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori russi, l’analisi generale si basa, compreso il calcolo del dumping, sui migliori dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base.

3.2.2.   Valore normale

(31)

Conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base si è esaminato dapprima per ciascun produttore che ha collaborato se il volume totale delle sue vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti sul mercato interno era rappresentativo rispetto al volume complessivo delle sue esportazioni nell’Unione, ossia se il volume di tali vendite corrispondeva ad almeno il 5 % del volume delle esportazioni nell’Unione del prodotto in esame.

(32)

Per ciascun tipo di prodotto venduto da un produttore esportatore sul suo mercato interno e ritenuto direttamente comparabile al tipo di prodotto esportato nell’Unione, si è stabilito se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative ai fini del disposto dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un particolare tipo di prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative se il volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto effettuate dal produttore esportatore ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il PIR corrispondeva ad almeno il 5 % del volume totale delle vendite del tipo di prodotto comparabile esportato nell’Unione.

(33)

Si è inoltre esaminato se le vendite sul mercato interno di ciascun tipo di prodotto potessero essere considerate come effettuate nell’ambito di normali operazioni commerciali, conformemente all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tale scopo si è determinata, per ciascun tipo di prodotto in esame esportato nel corso del PIR, la percentuale delle vendite con margine di profitto ad acquirenti indipendenti sul mercato interno.

(34)

Per i tipi di prodotto per i quali oltre l’80 % (in volume) delle vendite sul mercato interno era effettuato a un prezzo superiore al costo di produzione e il prezzo di vendita medio ponderato era pari o superiore al costo unitario di produzione, il valore normale, per tipo di prodotto, è stato calcolato come media ponderata dei prezzi effettivi di tutte le vendite, remunerative o meno, del tipo in questione sul mercato interno.

(35)

Quando il volume delle vendite remunerative di un tipo di prodotto rappresentava l’80 % o meno del volume totale delle vendite di quel tipo, o il prezzo medio ponderato di quel tipo di prodotto era inferiore al costo unitario di produzione, il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come prezzo medio ponderato delle sole vendite remunerative di quello stesso tipo di prodotto effettuate durante il PIR.

(36)

Quando non vi erano vendite di un particolare tipo di prodotto sul mercato interno, oppure se tali vendite riguardavano quantitativi insufficienti, il valore normale è stato calcolato conformemente all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.

(37)

Per calcolare il valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, gli importi corrispondenti alle spese generali, amministrative e di vendita e ai profitti sono stati stabiliti, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6, frase introduttiva, del regolamento di base, sulla base dei dati effettivi riguardanti la produzione e le vendite del prodotto simile, nell’ambito di normali operazioni commerciali, da parte del produttore esportatore o sui dati disponibili.

3.2.3.   Prezzo all’esportazione

(38)

In tutti i casi in cui il prodotto in esame è stato esportato nell’Unione e venduto ad acquirenti indipendenti, il prezzo all’esportazione è stato stabilito in conformità all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, vale a dire in base ai prezzi all’esportazione effettivamente pagati o pagabili.

3.2.4.   Confronto

(39)

Il valore normale e il prezzo all’esportazione dei produttori esportatori che hanno collaborato sono stati confrontati a livello franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, si è tenuto debitamente conto, apportando le opportune rettifiche, delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

3.2.5.   Margine di dumping per i produttori esportatori che hanno collaborato

(40)

A norma dell’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, per ciascuna società che ha collaborato, il valore normale medio ponderato è stato confrontato con il prezzo all’esportazione medio ponderato per tipo di prodotto a livello franco fabbrica.

3.3.   Croazia

(41)

Durante il PIR il volume complessivo delle importazioni di TSS dalla CMC Sisak, unico produttore esportatore di tali tubi in Croazia, ha rappresentato meno dell’1 % del consumo totale dell’Unione.

3.3.1.   Valore normale

(42)

L’inchiesta ha riscontrato che, mentre le vendite sul mercato interno del prodotto in esame erano rappresentative ai sensi dei precedenti considerando 30 e 31, non si erano registrate vendite nell’ambito di normali operazioni commerciali. Di conseguenza, il valore normale del prodotto per il produttore che ha collaborato è stato calcolato conformemente al disposto dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.

(43)

Il valore normale è stato pertanto stimato con riferimento al costo di produzione, maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti, sulla base dei dati disponibili.

3.3.2.   Prezzo all’esportazione

(44)

Il produttore che ha collaborato ha esportato il prodotto in esame, direttamente o tramite la propria società commerciale collegata in Svizzera, vendendolo ad acquirenti indipendenti dell’Unione. I prezzi all’esportazione sono stati pertanto calcolati conformemente all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, sulla scorta dei prezzi effettivamente pagati o pagabili dal primo acquirente indipendente dell’Unione.

3.3.3.   Confronto

(45)

Il confronto tra il valore normale calcolato e il prezzo all’esportazione è stato operato a livello franco fabbrica.

(46)

Per poter effettuare un congruo confronto allo stesso livello di scambi, si è tenuto debitamente conto delle differenze suscettibili di avere un’incidenza sulla comparabilità dei prezzi. Sono state quindi apportate rettifiche, a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, per quanto riguarda costi di trasporto, abbuoni e sconti, commissioni e costo del credito.

3.3.4.   Margine di dumping

(47)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il margine di dumping è stato determinato in base al confronto tra il valore normale medio ponderato calcolato e il prezzo all’esportazione medio ponderato verso l’Unione. Questo confronto ha messo in evidenza l’esistenza di un livello di dumping considerevole, superiore al 60 % durante il PIR.

3.4.   Russia

(48)

Durante il PIR, secondo i dati Eurostat, il volume complessivo delle importazioni di TSS dalla Russia è stato pari a 10 785 tonnellate, corrispondenti all’1 % della quota di mercato dell’Unione.

3.4.1.   Valore normale

(49)

Poiché, come indicato in precedenza, i produttori esportatori russi non hanno collaborato, per determinare l’eventuale esistenza di dumping nel corso del PIR si è dovuto fare ricorso ai dati disponibili. A norma dell’articolo 18 del regolamento di base e in mancanza di risposte al questionario, il valore normale è stato calcolato con riferimento ai dati tratti dalla domanda di riesame e da pubblicazioni periodiche di Metal Expert per le qualità più comuni di tubi senza saldature prodotti a caldo.

(50)

Allorché erano state imposte misure nell’ultima inchiesta, si era resa necessaria una rettifica a norma dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base con riferimento ai prezzi del gas in Russia (16). Nell’attuale inchiesta, tuttavia, il valore normale è stato determinato senza considerare se fosse necessaria una rettifica per i costi del gas pagati dai produttori esportatori russi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. Questo perché, come indicato nel considerando 53, l’utilizzo di un costo di produzione non rettificato già attesta chiaramente l’esistenza di dumping durante il PIR. Di conseguenza, dato tra l’altro che lo scopo di un riesame in previsione della scadenza è determinare se l’abrogazione delle misure rischia di provocare il persistere o la reiterazione del dumping così da stabilire se sia opportuno mantenere o lasciare scadere le misure in quel momento applicabili, nel caso di specie non si è ritenuto necessario esaminare l’opportunità di una rettifica a norma dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base.

3.4.2.   Prezzo all’esportazione

(51)

Il prezzo medio all’esportazione è stato calcolato sulla base del prezzo cif di Eurostat per i corrispondenti tipi di tubi senza saldature prodotti a caldo.

3.4.3.   Confronto

(52)

In mancanza di dati del questionario verificati, il confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione è stato effettuato sulla scorta di dati tratti dalla domanda conformemente al disposto dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

3.4.4.   Margine di dumping

(53)

A norma dell’articolo 18, paragrafo 5, del regolamento di base, il margine di dumping è stato calcolato confrontando il valore normale medio con il prezzo all’esportazione medio ponderato verso l’Unione, per tipo di prodotto. Il confronto ha evidenziato l’esistenza di un dumping del 38,4 %, superiore al margine di dumping del 35,8 % individuato nell’ultima inchiesta.

3.5.   Ucraina

(54)

Dei tre produttori esportatori noti dell’Ucraina, solo un gruppo di produttori esportatori — Interpipe group — ha collaborato con la Commissione nell’attuale inchiesta di riesame. Tale produttore esportatore deteneva una quota pari al 70 % del totale della produzione di TSS dell’Ucraina e superiore all’80 % del totale delle esportazioni di tale paese verso l’Unione. Durante il PIR la quota delle esportazioni dell’Ucraina verso l’Unione in rapporto ai consumi dell’Unione ammontava a meno del 2 %.

3.5.1.   Valore normale

(55)

L’inchiesta ha stabilito che le vendite sul mercato interno del prodotto simile erano rappresentative conformemente ai precedenti considerando 31 e 33. Il valore normale è stato pertanto calcolato conformemente ai precedenti considerando 34 e 37.

(56)

Allorché erano state imposte misure nell’ultima inchiesta, si era resa necessaria una rettifica a norma dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base con riferimento ai prezzi dell’energia in Ucraina (17). Nell’attuale inchiesta, tuttavia, il valore normale è stato determinato senza considerare se fosse necessaria una rettifica per i costi dell’energia pagati dai produttori esportatori ucraini ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. Questo perché, come indicato nel successivo considerando 61, l’utilizzo di un costo di produzione non rettificato già attesta chiaramente l’esistenza di dumping durante il PIR. Di conseguenza, dato tra l’altro che lo scopo di un riesame in previsione della scadenza è determinare se l’abrogazione delle misure rischia di provocare il persistere o la reiterazione del dumping così da stabilire se sia opportuno mantenere o lasciare scadere le misure in quel momento applicabili, nel caso di specie non si è ritenuto necessario esaminare l’opportunità di un adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base.

3.5.2.   Prezzo all’esportazione

(57)

L’Interpipe group ha esportato il prodotto in esame, tramite la propria società commerciale collegata in Svizzera, vendendolo direttamente ad acquirenti indipendenti dell’Unione. I prezzi all’esportazione sono stati pertanto stabiliti conformemente al considerando 38.

3.5.3.   Confronto

(58)

Il valore normale e il prezzo all’esportazione dell’Interpipe group sono stati confrontati conformemente al considerando 39. Su questa base sono state apportate, ove opportuno e giustificato, rettifiche per tener conto di spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie, nonché di costi del credito e di commissioni.

3.5.4.   Margine di dumping

(59)

Il margine di dumping è stato calcolato conformemente al considerando 40.

(60)

Come nell’ultima inchiesta e secondo la prassi consueta delle istituzioni, per l’intero gruppo è stato calcolato un unico margine di dumping. Nel metodo applicato a tal fine, l’importo del dumping è stato calcolato per ogni singolo produttore esportatore prima di stabilire un margine di dumping medio ponderato per l’intero gruppo. Va osservato che tale metodologia è diversa da quella applicata nell’ultima inchiesta, in cui il calcolo del dumping era stato effettuato riunendo tutti i dati relativi alla produzione, alla redditività e alle vendite nell’Unione delle entità produttive. Tale modifica metodologica è giustificata dal cambiamento della struttura societaria del gruppo, che permette l’individuazione del produttore in seno al gruppo con riferimento alle vendite e alla produzione.

(61)

Dalla comparazione emerge l’esistenza di un dumping superiore al 10 % per il gruppo di produttori esportatori che ha collaborato e che ha esportato verso l’Unione durante il PIR.

4.   RISCHIO DEL PERSISTERE DEL DUMPING

4.1.   Osservazioni preliminari

(62)

Le considerazioni che precedono confermano il persistere del dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Il rischio del persistere del dumping qualora le misure fossero lasciate scadere è esaminato qui di seguito.

4.1.1.   Croazia

(63)

Come rilevato nel precedente considerando 46, durante il periodo dell’inchiesta di riesame è stata riscontrata l’esistenza di un significativo margine di dumping. Il proprietario del produttore esportatore, tuttavia, ha successivamente deciso di cedere la società e il produttore esportatore ha pertanto smesso di accettare nuovi ordini nell’autunno 2011 e ha cessato la produzione di TSS entro la fine del 2011. Di conseguenza, dal 2012 non c’è alcuna produzione di tubi senza saldature in Croazia e le esportazioni nel periodo successivo al PIR hanno riguardato quantità molto limitate.

(64)

È emerso dall’inchiesta che la società fabbricava su ordinazione e non detiene pertanto scorte significative. In effetti, data la grande varietà di tubi e i costi elevati, non possono essere realizzati utili se si detengono ampie scorte di prodotti.

(65)

In considerazione di quanto precede e del fatto che il processo di vendita della società è ancora in corso, è estremamente improbabile il persistere nel breve e nel medio periodo del dumping di TSS originari della Croazia.

4.1.2.   Russia

4.1.2.1.   Osservazioni preliminari

(66)

Dopo avere verificato l’esistenza di pratiche di dumping durante il PIR, si è proceduto ad esaminare il rischio del persistere del dumping.

(67)

A tale proposito, sono stati analizzati i seguenti elementi: il volume e i prezzi delle importazioni oggetto di dumping dalla Russia, la capacità di produzione e la capacità inutilizzata in tale paese e l’attrattiva del mercato dell’Unione e di altri mercati di paesi terzi.

4.1.2.2.   Volume e prezzi delle importazioni oggetto di dumping dalla Russia

(68)

Successivamente all’istituzione di misure definitive nel giugno 2006 e alla loro revisione nell’agosto 2008 con il regolamento (CE) n. 812/2008 del Consiglio (18), le importazioni dichiarate come originarie della Russia sono diminuite costantemente e sono rimaste ridotte fino al termine del PIR.

(69)

Nello stesso periodo i prezzi delle importazioni oggetto di dumping dalla Russia sono rimasti relativamente bassi.

4.1.2.3.   Capacità di produzione e capacità inutilizzata in Russia

(70)

Per quanto riguarda la capacità di produzione totale di TSS in Russia, in mancanza di dati verificati, diverse fonti di informazione pubblicamente disponibili indicano una capacità di produzione ampiamente superiore alla domanda sul mercato interno.

(71)

Anche se la quota di mercato della Russia nell’Unione non è notevolmente superiore all’1 %, la capacità di produzione stimata di tale paese è prossima a 4 milioni di tonnellate all’anno. Si stima che l’industria russa utilizzi solo il 70 % della sua capacità produttiva. Detraendo i consumi sul mercato interno calcolati sulla base delle informazioni disponibili e i volumi delle esportazioni verso altri mercati secondo le statistiche del commercio estero russe, vi è attualmente una capacità inutilizzata superiore a 1 milione di tonnellate all’anno, pari a quasi il 65 % dei consumi dell’Unione. Nonostante l’attuale sovraccapacità e sulla base delle informazioni fornite dal denunciante che non sono state contestate dalle parti interessate, sembra che la capacità della Russia possa essere ulteriormente aumentata nei prossimi anni. Un produttore esportatore russo ha affermato di sfruttare le sue capacità con un elevato tasso di utilizzo e di non avere intenzione di aumentare la sua capacità di produzione nel prossimo futuro. Tale produttore esportatore ha affermato inoltre che, secondo una pubblicazione attendibile, i tassi di utilizzo della capacità di produzione di TSS dell’industria russa erano «elevati» e che l’ammontare della produzione di tali prodotti in Russia era in linea con i consumi sul mercato interno. Tuttavia, le informazioni fornite dalla società non erano disponibili allorché la società aveva deciso di non collaborare, né hanno potuto essere verificate. Inoltre, il termine «elevati» non era quantificato nella pubblicazione e non è stato possibile pervenire a una conclusione al riguardo. Pertanto, le osservazioni sui livelli di produzione e di consumo in Russia del prodotto in esame non hanno messo in discussione l’esistenza di consistenti capacità inutilizzate in Russia. Va osservato che la capacità di produzione stimata prossima a 4 milioni di tonnellate all’anno non è stata contestata dopo la comunicazione dei risultati dell’inchiesta a tutte le parti interessate.

4.1.2.4.   Attrattiva del mercato dell’Unione e di altri mercati di paesi terzi

(72)

Come indicato in precedenza, il mercato interno russo è caratterizzato da una notevole sovraccapacità produttiva che determina la forte e ovvia necessità di trovare mercati alternativi in grado di assorbire questo eccesso di capacità produttiva.

(73)

Il mercato dell’Unione è uno dei mercati più grandi al mondo ed è tuttora in espansione. È inoltre evidente, sulla base delle informazioni raccolte durante l’inchiesta, che le società russe hanno mostrato grande interesse ad accrescere la loro presenza in uno dei principali mercati mondiali e a mantenere una quota di mercato significativa sul mercato dell’Unione. Un produttore esportatore russo ha sostenuto che, anziché i migliori dati disponibili, avrebbero dovuto essere utilizzate come base per le conclusioni in merito all’esistenza di pratiche di dumping e al rischio del persistere del dumping e del pregiudizio le informazioni presentate come richiesto nell’avviso di apertura. Tuttavia, allorché aveva scelto di non collaborare più, tale produttore esportatore russo aveva affermato che a causa della ristrutturazione interna la compilazione del questionario, che avrebbe incluso le informazioni presentate dopo l’apertura, non poteva essere utilizzato per determinare se nel suo caso esisteva il rischio del persistere o della reiterazione del dumping o se le circostanze erano cambiate in misura tale da giustificare il riesame del livello delle misure. Si è giudicato pertanto che tali informazioni non potevano essere utilizzate.

4.1.2.5.   Conclusioni sul rischio del persistere del dumping

(74)

Alla luce delle risultanze di cui sopra, si può concludere che le importazioni dalla Russia sono tuttora oggetto di dumping e che il rischio del persistere del dumping è assai elevato. Data la capacità inutilizzata attuale e potenziale della Russia e tenuto conto che il mercato dell’Unione è uno dei maggiori al mondo e presenta prezzi interessanti, si può concludere che, qualora le misure antidumping fossero lasciate scadere, gli esportatori russi aumenterebbero probabilmente ancora di più le loro esportazioni verso l’Unione a prezzi di dumping.

4.1.3.   Ucraina

4.1.3.1.   Osservazioni preliminari

(75)

Dopo avere verificato l’esistenza di pratiche di dumping durante il PIR (precedenti considerando 54-61), si è proceduto a esaminare il rischio del persistere del dumping.

(76)

A tale proposito, sono stati analizzati gli elementi seguenti: il volume e i prezzi delle importazioni oggetto di dumping dall’Ucraina, la capacità di produzione e la capacità inutilizzata in tale paese e l’attrattiva del mercato dell’Unione e di altri mercati di paesi terzi.

4.1.3.2.   Volume e prezzi delle importazioni oggetto di dumping dall’Ucraina

(77)

Successivamente all’istituzione di misure definitive nel giugno 2006, le importazioni dall’Ucraina sono notevolmente diminuite, restando a un livello assai basso, con una quota del mercato dell’Unione inferiore al 2 %. Nello stesso periodo i prezzi delle importazioni oggetto di dumping dall’Ucraina sono rimasti relativamente bassi. Inoltre i prezzi medi di vendita verso altri mercati di esportazione diversi dall’Unione, dove non sono applicati dazi antidumping, raggiungevano un livello simile o persino inferiore rispetto ai prezzi di vendita nell’Unione.

4.1.3.3.   Capacità di produzione e capacità inutilizzata in Ucraina

(78)

Sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili esistono tre principali produttori ucraini di TSS, con una capacità totale di produzione stimata di circa 1,5 milioni di tonnellate all’anno o quasi pari al totale dei consumi dell’Unione.

(79)

Anche se la quota di mercato dell’Ucraina nell’Unione è di poco inferiore al 2 %, la capacità inutilizzata stimata di tale paese è pari al 50 % o a 750 000 tonnellate all’anno, ciò che rappresenta quasi la metà dei consumi dell’Unione.

4.1.3.4.   Attrattiva del mercato dell’Unione e di altri mercati di paesi terzi

(80)

L’inchiesta ha confermato che tutti i tre principali produttori ucraini di TSS esportano il prodotto in esame nell’Unione. L’inchiesta ha inoltre stabilito che la parte che ha collaborato esporta nell’Unione a prezzi di dumping. Dalle informazioni pubblicamente disponibili emerge inoltre che gli altri principali produttori ucraini esportano TSS nell’Unione a prezzi inferiori a quelli della società che ha collaborato.

4.1.3.5.   Conclusioni sul rischio del persistere del dumping

(81)

Considerato che le importazioni dall’Ucraina sono ancora oggetto di dumping e che le esportazioni verso altri mercati diversi dall’Unione europea sono effettuate a prezzi simili o persino inferiori rispetto ai prezzi nell’Unione, data la considerevole produzione inutilizzata dell’Ucraina e tenendo presente che il mercato dell’Unione è uno dei maggiori al mondo, si può concludere che, qualora le misure antidumping fossero lasciate scadere, gli esportatori ucraini aumenterebbero probabilmente ancora di più le loro esportazioni verso l’Unione a prezzi di dumping.

4.2.   Conclusione

(82)

Alla luce delle considerazioni di cui sopra si è concluso che esiste un significativo e concreto rischio del persistere del dumping per i tubi senza saldature originari dell’Ucraina e della Russia qualora le attuali misure antidumping fossero lasciate scadere. Per contro, le particolari circostanze riscontrate per la Croazia hanno portato alla conclusione che non esiste un rischio del persistere del dumping per le importazioni di tubi senza saldature originari della Croazia qualora le attuali misure antidumping fossero lasciate scadere.

5.   PRODUZIONE DELL’UNIONE E INDUSTRIA DELL’UNIONE

(83)

All’interno dell’Unione, i TSS sono fabbricati da oltre 19 produttori/gruppi di produttori, che costituiscono l’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

(84)

Come indicato al considerando 14, è stato selezionato un campione di quattro produttori/gruppi di produttori fra i seguenti diciannove produttori dell’Unione che hanno fornito le informazioni richieste:

Arcelor Mittal Tubular Products Ostrava, Repubblica ceca,

Arcelor Mittal Tubular Products Roman SA, Romania,

Benteler Stahl/Rohr GmbH, Germania,

Huta Batory, Polonia,

Ovako Steel AB, Svezia,

Productos Tubulares SA, Spagna,

Rohrwerk Max Hütte GmbH, Germania,

Rurexpol Sp. z o.o., Polonia,

Silcotub, Romania,

Tenaris Dalmine SpA, Bergamo, Italia,

Tubos Reunidos SA, Amurrio, Spagna,

TMK Artrom, Romania,

Valcovny Trub Chomutov, Repubblica ceca,

Vallourec Mannesmann Oil and Gas, Francia,

Vitkovice Valcovnatrub AS, Repubblica ceca,

V & M Deutschland GmbH, Düsseldorf, Germania,

V & M, Francia,

Voest Alpine Tubulars, Austria,

Železiarne Podbrezová, Repubblica slovacca.

(85)

Si osserva che i quattro produttori dell’Unione inclusi nel campione rappresentavano il 30 % della produzione complessiva dell’Unione durante il PIR e il 35 % del totale delle vendite sul mercato dell’Unione, mentre i suddetti diciannove produttori dell’Unione costituivano il 100 % della produzione totale dell’Unione durante il PIR, quota ritenuta rappresentativa dell’intera produzione dell’Unione.

6.   SITUAZIONE DEL MERCATO DELL’UNIONE

6.1.   Consumi nel mercato dell’Unione

(86)

I consumi dell’Unione sono stati calcolati sommando ai volumi delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato UE i dati sulle importazioni UE forniti da Eurostat.

(87)

Sulla base di questi dati si è rilevato che, tra il 2008 e il PIR, i consumi sono calati del 34 %, passando da 2 597 110 tonnellate a 1 724 743 tonnellate. I consumi nel 2008 erano molto elevati, il che può spiegarsi con il fatto che i prezzi elevati del petrolio e del gas in quell’anno hanno favorito gli investimenti in questi settori, aumentando così la domanda. La diminuzione è avvenuta nel 2009, quando i consumi hanno subito una flessione di quasi il 50 %. L’anno successivo i consumi hanno ripreso ad aumentare e tale tendenza si è mantenuta fino al PIR.

 

2008

2009

2010

PIR

Consumi dell’Unione (in tonnellate)

2 597 110

1 345 551

1 609 118

1 724 743

Indice

100

52

62

66

6.2.   Importazioni dai paesi interessati

6.2.1.   Cumulo

(88)

Nelle inchieste precedenti, le importazioni di TSS originari della Croazia, della Russia e dell’Ucraina sono state esaminate cumulativamente, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base. Si è quindi proceduto a verificare se la valutazione cumulativa fosse appropriata anche nell’inchiesta attuale.

(89)

Il margine di dumping calcolato per le importazioni originarie di ciascun paese è risultato superiore alla soglia minima. Per quanto riguarda i quantitativi è stata effettuata un’analisi prospettiva dei probabili volumi delle esportazioni per ogni paese in caso di abrogazione delle misure. Dall’analisi è emerso che, qualora venissero abrogate le misure, le importazioni dalla Russia e dall’Ucraina, a differenza di quelle dalla Croazia, tenderebbero ad aumentare, arrivando a livelli notevolmente superiori a quelli raggiunti nel PIR e sicuramente superiori alla soglia minima. Per quanto concerne la Croazia si è riscontrato che le importazioni nell’Unione erano trascurabili nel periodo in esame e che la produzione era persino completamente cessata dopo il PIR. Non è perciò prevedibile un cambiamento a breve termine di tale situazione.

(90)

Dato che il volume delle importazioni oggetto di dumping dalla Croazia durante il PIR era trascurabile e che non è probabile un suo incremento per i motivi esposti al considerando 88, si considera che i criteri stabiliti all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base non siano soddisfatti per quanto riguarda le importazioni dalla Croazia.

(91)

In merito alle importazioni dai tre paesi interessati, l’inchiesta ha evidenziato che i TSS importati da tali paesi avevano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base. Inoltre i vari tipi di TSS importati erano intercambiabili con i tipi fabbricati nell’Unione ed erano commercializzati nell’Unione nello stesso periodo. In considerazione di quanto esposto si è ritenuto che i TSS importati originari dei paesi interessati siano stati in concorrenza con i TSS fabbricati nell’Unione.

(92)

Alla luce di quanto precede, si è concluso che tutti i criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base risultano soddisfatti per la Russia e per l’Ucraina. Le importazioni da questi due paesi sono quindi state esaminate cumulativamente. Poiché i criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base, in particolare le condizioni di concorrenza tra prodotti importati, non erano soddisfatti per la Croazia, le importazioni originarie di tale paese sono state esaminate separatamente.

6.3.   Importazioni dalla Russia e dall’Ucraina

6.3.1.   Volume, quota di mercato e prezzi delle importazioni

(93)

In base ai dati Eurostat, il volume delle importazioni del prodotto in esame originario della Russia e dell’Ucraina è diminuito del 47 % durante il periodo considerato. Più precisamente, una forte diminuzione del 44 % è stata registrata nel 2009 e da allora le importazioni sono lievemente diminuite, passando da 40 611 a 38 108 tonnellate. Ciò va valutato in un contesto di calo dei consumi.

(94)

La quota di mercato delle importazioni da Russia e Ucraina è scesa dal 2,7 % al 2,2 % nel periodo in esame.

(95)

Quanto ai prezzi medi ponderati delle importazioni di TSS, essi sono diminuiti del 15 % nel 2009, per risalire nuovamente fino a raggiungere durante il PIR lo stesso livello del 2008. Tale diminuzione e il successivo aumento hanno seguito approssimativamente la tendenza del costo delle materie prime.

 

2008

2009

2010

PIR

Importazioni (in tonnellate)

72 328

40 611

39 505

38 108

Indice

100

56

55

53

Quota di mercato (%)

2,8  %

3,0  %

2,5  %

2,2  %

Indice

100

111

93

88

Prezzo delle importazioni

741,03

627,66

649,96

734,22

Indice

100

85

88

99

6.3.2.   Sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)

(96)

In considerazione dell’assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori della Russia, è stato necessario calcolare la sottoquotazione dei prezzi in merito alle importazioni da tale paese basandosi sulle statistiche delle importazioni per voce NC, usando informazioni rilevate a norma dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base. La sottoquotazione dei prezzi in merito alle importazioni dall’Ucraina è stata determinata sulla base dei prezzi all’esportazione del produttore esportatore ucraino che ha collaborato, senza dazio antidumping. Sono stati presi in considerazione i prezzi di vendita praticati dall’industria dell’Unione agli acquirenti indipendenti, rapportati, se necessario, al livello franco fabbrica. Nel PIR, il margine di undercutting per le importazioni di TSS originari della Russia e dell’Ucraina si situava, escluso il dazio antidumping, tra il 20,4 % ed il 55,4 %.

6.4.   Importazioni dalla Croazia

6.4.1.   Volume, quota di mercato e prezzi delle importazioni dalla Croazia

(97)

In base ai dati Eurostat, il volume delle importazioni del prodotto in esame originario della Croazia è aumentato del 133 % durante il periodo considerato. Nel 2008 le importazioni sono state minime, ma sono cresciute poi fino al 2010, per diminuire lievemente durante il PIR. Nel complesso, il livello delle importazioni dalla Croazia è rimasto molto basso durante l’intero periodo in esame.

(98)

La quota di mercato delle importazioni dalla Croazia è aumentata dallo 0,1 % allo 0,3 % durante il periodo in esame.

(99)

I prezzi delle importazioni sono costantemente diminuiti del 23 % durante il periodo in esame.

 

2008

2009

2010

PIR

Importazioni

 

 

 

 

Indice

100

153

251

233

Quota di mercato %

0,1  %

0,2  %

0,3  %

0,3  %

Prezzo delle importazioni

 

 

 

 

Indice

100

89

74

77

6.4.2.   Sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)

(100)

La sottoquotazione dei prezzi è stata calcolata sulla base dei prezzi all’esportazione del produttore croato che ha collaborato, senza dazio antidumping, ed è risultata del 29,3 %. Considerato che non vi sono altri produttori esportatori in Croazia, tale conclusione vale anche per l’intero paese.

6.5.   Altri paesi oggetto delle misure antidumping

(101)

Secondo i dati di Eurostat, il volume delle importazioni di TSS originari della Repubblica popolare cinese, secondo la definizione dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 926/2009 (19), è diminuito dell’80 % durante il periodo in esame.

(102)

La quota di mercato delle importazioni cinesi è diminuita, passando dal 20,5 % nel 2008 al 3,1 % nel PIR.

7.   SITUAZIONE ECONOMICA DELL’INDUSTRIA DELL’UNIONE

(103)

Conformemente all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato tutti i fattori e gli indici economici pertinenti che influiscono sulla situazione dell’industria dell’Unione.

7.1.   Osservazioni preliminari

(104)

Poiché si è proceduto a un campionamento per quanto riguarda l’industria dell’Unione, il pregiudizio è stato valutato in base a informazioni raccolte sia a livello dell’intera industria dell’Unione, secondo la definizione del considerando 57, sia a livello dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(105)

Nei casi di campionamento, la prassi consolidata consiste nell’analizzare alcuni indicatori di pregiudizio (produzione, capacità produttiva, produttività, vendite, quota di mercato, crescita e occupazione) a livello di intera industria dell’Unione, mentre gli indicatori di pregiudizio che si riferiscono alle prestazioni delle singole società (prezzi, costi di produzione, redditività, salari, investimenti, ritorno sugli investimenti, flussi di cassa e capacità di reperire capitali) sono analizzati partendo dalle informazioni raccolte a livello dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

7.2.   Dati relativi all’industria dell’Unione

a)   Produzione

(106)

La produzione dell’industria dell’Unione è diminuita del 16 % tra il 2008 ed il PIR, passando da 3 479 266 tonnellate a 2 917 325 tonnellate. I volumi di produzione hanno subito un forte calo del 43 % nel 2009 in conseguenza della congiuntura economica negativa a livello mondiale. In linea con il miglioramento della domanda, essi hanno ripreso a crescere nel 2010 e durante il PIR, aumentando del 27 % tra il 2009 e il PIR, senza più ritornare sui livelli del 2008. I volumi di produzione hanno presentato un andamento simile a quello dei consumi, ma sono diminuiti in misura inferiore rispetto ai consumi sul mercato dell’Unione per effetto della domanda sui mercati dei paesi terzi.

Industria dell’Unione

2008

2009

2010

PIR

Volumi di produzione (in tonnellate)

3 479 266

1 979 967

2 675 053

2 917 325

indice

100

57

77

84

b)   Capacità produttiva e tassi di utilizzo degli impianti

(107)

La capacità di produzione è rimasta immutata durante il periodo in esame. A fronte di una flessione della produzione del 16 %, il conseguente utilizzo della capacità è sceso dall’80 % nel 2008 al 67 % durante il PIR. Tuttavia, il calo principale dall’80 % al 45 % si è verificato nel 2009, in conseguenza della flessione del volume della produzione. Nel 2010 e durante il PIR l’utilizzo della capacità è aumentato costantemente.

Industria dell’Unione

2008

2009

2010

PIR

Capacità

4 334 520

4 378 520

4 332 520

4 357 520

indice

100

101

100

101

Utilizzo della capacità produttiva

80  %

45  %

62  %

67  %

indice

100

56

77

83

c)   Scorte

(108)

Per quanto riguarda le scorte va precisato che la maggior parte della produzione viene realizzata su ordinazione. Pertanto, mentre il livello delle scorte dei produttori inclusi nel campione è diminuito notevolmente nel 2009 per risalire, con lievi fluttuazioni nel 2010, quasi al livello del 2008 durante il PIR, si è considerato che in questo caso le scorte non costituissero un indicatore pertinente per valutare il pregiudizio.

Produttori del campione

2008

2009

2010

PIR

Scorte finali (in tonnellate)

106 078

82 788

107 490

104 184

indice

100

78

101

98

d)   Volume delle vendite

(109)

Tra il 2008 e il PIR le vendite realizzate dall’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione sono diminuite del 21 %. Dopo una diminuzione del 42 % nel 2009, il volume delle vendite è nuovamente aumentato di 21 punti percentuali fino al PIR. Tale tendenza segue l’andamento dei consumi sul mercato dell’Unione, che nel 2009 sono diminuiti del 48 % a causa della congiuntura economica negativa, per riprendere successivamente a crescere.

Industria dell’Unione

2008

2009

2010

PIR

Vendite ad acquirenti indipendenti nell’Unione (in tonnellate)

1 445 070

841 514

1 060 349

1 135 572

Indice

100

58

73

79

e)   Quota di mercato

(110)

L’industria dell’Unione è riuscita gradualmente ad accrescere la propria quota di mercato tra il 2008 e il PIR. Tale aumento è attribuibile principalmente alle misure antidumping in vigore dal 2009 nei confronti delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese. La quota di mercato sottoindicata è la quota del totale delle vendite dell’industria dell’Unione, a clienti indipendenti o meno, nell’Unione in percentuale sui consumi nell’Unione.

Industria dell’Unione

2008

2009

2010

PIR

Quota di mercato

70,2  %

78,7  %

84,5  %

85,2  %

Indice

100

112

120

121

f)   Crescita

(111)

Tra il 2008 ed il PIR, a fronte di una diminuzione dei consumi nell’Unione del 34 %, il volume delle vendite dell’industria dell’Unione si è ridotto solo del 21 %. L’industria dell’Unione ha ampliato quindi la sua quota di mercato, mentre le importazioni dalla Russia e dall’Ucraina hanno perso lo 0,6 % durante lo stesso periodo.

g)   Occupazione

(112)

Tra il 2008 e il PIR l’occupazione nell’industria dell’Unione è diminuita dell’8 %. La diminuzione, iniziata nel 2009, è proseguita nel 2010, ma durante il PIR l’occupazione è cresciuta dell’11 % rispetto al 2010. Questo dimostra che l’industria dell’Unione è stata in grado di adeguarsi alla nuova situazione del mercato.

Industria dell’Unione

2008

2009

2010

PIR

Occupazione

14 456

13 131

12 073

13 368

indice

100

91

84

92

h)   Produttività

(113)

Nel periodo in esame la produttività della manodopera dell’industria dell’Unione, in termini di produzione annua per addetto equivalente a tempo pieno (ETP), ha avuto un andamento altalenante.

Industria dell’Unione

2008

2009

2010

PIR

Produttività (tonnellate/dipendente)

240,7

150,8

221,6

218,2

indice

100

63

92

91

i)   Entità del margine di dumping

(114)

In considerazione del volume globale delle importazioni originarie dei paesi in questione, l’incidenza sull’industria dell’Unione dell’entità dei margini di dumping effettivi non può essere ritenuta trascurabile.

7.3.   Dati relativi ai produttori dell’Unione inclusi nel campione

a)   Prezzi di vendita e fattori aventi un’incidenza sui prezzi sul mercato interno

(115)

I prezzi unitari di vendita dell’industria dell’Unione sono diminuiti del 13 % tra il 2008 e il PIR. Nel 2009 i prezzi sono lievemente aumentati, registrando poi una flessione del 17 % nel 2010. Durante il PIR i prezzi sono leggermente aumentati rispetto al 2010. Tale andamento dei prezzi è connesso al fatto che il 2008 è stato un anno caratterizzato da una domanda molto elevata e da alti prezzi delle materie prime, con il conseguente aumento dei prezzi di vendita. Gli effetti di tale situazione si sono fatti sentire ancora nella prima parte del 2009. Dalla seconda metà del 2009 la domanda è diminuita in maniera rilevante e i prezzi sono calati, seguendo la tendenza alla flessione mostrata dai prezzi delle materie prime. Durante il PIR il calo dei prezzi sembra essersi arrestato.

Produttori del campione

2008

2009

2010

PIR

Prezzo unitario di vendita medio nell’UE (EUR/tonnellata)

1 286

1 300

1 086

1 115

Indice

100

101

84

87

b)   Salari

(116)

Tra il 2008 e il PIR il salario medio per ETP è diminuito del 12 % nel periodo in esame. Ciò non permette tuttavia di trarre conclusioni significative.

c)   Investimenti e capacità di reperire capitali

(117)

Gli investimenti in TSS sono aumentati del 24 % nel periodo in esame. Gli investimenti sono stati significativi e sono ammontati a oltre 100 milioni di EUR durante il PIR. La produzione di TSS è un’attività ad alta intensità di capitale che richiede elevati investimenti nelle linee di produzione per mantenere la competitività. L’inchiesta ha evidenziato che gli investimenti sono stati effettuati per mantenere la capacità di produzione al suo livello attuale e non al fine di aumentare il volume della produzione. È emerso altresì che i produttori inclusi nel campione non hanno incontrato difficoltà per reperire capitali durante il periodo in esame.

Produttori del campione

2008

2009

2010

PIR

Investimenti (in migliaia di EUR)

83 334

91 330

101 775

103 635

indice

100

110

122

124

d)   Redditività sul mercato dell’Unione

(118)

Sebbene la redditività sia diminuita del 66 % nel periodo in esame, i produttori inclusi nel campione sono riusciti a conseguire utili sull’intero arco di tempo preso in considerazione. Gli utili ottenuti tra il 2008 e il PIR sono stati superiori all’obiettivo del 3 % fissato nell’ultima inchiesta. Il 2008 è stato un anno molto positivo, caratterizzato da utili elevati. Nel 2009 e anche nel 2010 la redditività è calata del 50 % rispetto all’anno precedente, ma durante il PIR ha ripreso ad aumentare del 35 % rispetto al 2010, raggiungendo il 6,6 %. L’industria dell’Unione è riuscita a adattarsi al calo della domanda nell’UE, aiutata in questo dalla forte domanda mondiale di cui hanno beneficiato i produttori inclusi nel campione che ha consentito loro di attenuare l’onere dei costi fissi. La diminuzione della redditività dopo il 2008 si spiega con la congiuntura economica negativa, che ha determinato un forte calo della domanda e una flessione dei prezzi, e con la riduzione dei volumi di produzione che ha avuto un’incidenza negativa sui costi di produzione.

Produttori del campione

2008

2009

2010

PIR

Redditività sul mercato dell’Unione (%)

19,7  %

9,6  %

4,9  %

6,7  %

indice

100

49

25

34

e)   Ritorno sugli investimenti

(119)

Il ritorno sugli investimenti (ROI), espresso in termini di utili totali generati dalla produzione di TSS in percentuale sul valore contabile netto degli attivi direttamente e indirettamente connessi alla loro produzione, ha seguito nel complesso il suddetto andamento della redditività in tutto il periodo in esame ed è rimasto positivo durante l’intero periodo considerato. Il ROI ha registrato una flessione dell’80 % durante il periodo in esame, ma durante il PIR è aumentato nuovamente del 50 % rispetto al 2010.

Produttori del campione

2008

2009

2010

PIR

ROI (%)

30  %

7  %

4  %

6  %

indice

100

23

13

20

f)   Flussi di cassa

(120)

La situazione dei flussi di cassa si è deteriorata in misura significativa tra il 2008 e il PIR, registrando un calo del 93 %. La tendenza dei flussi di cassa non ha seguito quella registrata dalla redditività. Ciò è da attribuite ai costi di ammortamento che sono normalmente elevati per questa attività ad alta intensità di capitale.

Produttori del campione

2008

2009

2010

PIR

Flussi di cassa (in migliaia di EUR)

466 198

345 152

45 562

33 614

indice

100

74

10

7

g)   Ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(121)

Gli indicatori esaminati finora, pur dimostrando che l’industria dell’Unione ha sofferto a causa della congiuntura economica negativa e della conseguente riduzione del volume delle vendite, dei volumi di produzione, del ROI e dei flussi di cassa, segnalano altresì che l’industria dell’Unione ha adeguato le sue strutture di produzione per affrontare meglio il nuovo contesto economico e per essere in grado di cogliere le opportunità sui mercati dell’Unione e dei paesi terzi, in particolare in segmenti in cui si possono ottenere margini elevati. Il miglioramento della situazione economica e finanziaria dell’industria dell’Unione, a seguito dell’istituzione di misure antidumping nel 2006 nei confronti delle importazioni dai paesi in questione e nel 2009 nei confronti delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese, dimostra che le misure sono efficaci e che l’industria dell’Unione si è ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping, pur senza più raggiungere i livelli di redditività del 2008.

7.4.   Conclusione

(122)

Pur a fronte di un calo dei consumi del 34 %, l’industria dell’Unione è riuscita ad aumentare la sua quota di mercato, mentre il volume della produzione e quello delle vendite sono diminuiti in misura inferiore rispetto ai consumi. In termini di redditività l’industria dell’Unione ha conseguito utili durante tutto il periodo in esame. In considerazione di quanto finora esposto si può concludere che l’industria dell’Unione non ha subito un grave pregiudizio durante il periodo in esame.

8.   RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

(123)

Come indicato ai considerando 69, 70, 77 e 78, i produttori esportatori della Russia e dell’Ucraina sono potenzialmente in grado di ampliare notevolmente i loro volumi di esportazione verso l’Unione, sfruttando la capacità inutilizzata di circa 1 750 000 tonnellate, pari al totale dei consumi dell’Unione. La capacità totale dei produttori esportatori della Russia e dell’Ucraina ammonta a 5 500 000 tonnellate. È perciò probabile che, qualora le misure fossero abrogate, ingenti quantità di TSS russi e ucraini invadano il mercato dell’Unione per riconquistare la quota di mercato perduta per effetto dei dazi antidumping in vigore e accrescerla ulteriormente.

(124)

Come sottolineato nel considerando 95, i prezzi delle importazioni dalla Russia e dall’Ucraina sono risultati bassi e inferiori ai prezzi UE (undercutting). Questi prezzi bassi probabilmente continuerebbero ad essere praticati. Inoltre, per quanto riguarda l’Ucraina, come indicato nel considerando 80, essi potrebbero addirittura ridursi ulteriormente. Tale strategia dei prezzi, associata alla capacità dimostrata dagli esportatori di tali paesi di immettere sul mercato dell’Unione elevati quantitativi del prodotto in esame, avrebbe con ogni probabilità l’effetto di accentuare la tendenza alla riduzione dei prezzi sul mercato dell’Unione, con conseguenti prevedibili ripercussioni negative sulla situazione economica dell’industria dell’Unione. Come dimostrato in precedenza, i risultati finanziari dell’industria dell’Unione sono strettamente legati al livello dei prezzi sul mercato dell’UE. È pertanto probabile che, se l’industria dell’Unione fosse esposta a un aumento del volume delle importazioni a prezzi di dumping dalla Russia e dall’Ucraina, la sua situazione finanziaria si deteriorerebbe, come ha rivelato l’ultima inchiesta. Alla luce di quanto precede, si è concluso che con tutta probabilità l’abrogazione delle misure nei confronti delle importazioni originarie della Russia e dell’Ucraina determinerebbe la reiterazione del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

(125)

È importante ricordare che nel 2006 sono state istituite misure antidumping per compensare il pregiudizio causato dalle importazioni in dumping in provenienza, tra l’altro, da Croazia, Russia e Ucraina. L’industria dell’Unione non ha potuto tuttavia beneficiare appieno di tali misure perché le quote di mercato di tali paesi sono state sostituite da importazioni di prodotti a basso prezzo dalla Cina. Ciò ha avuto sicuramente l’effetto di limitare la ripresa dell’industria dell’Unione fino al momento dell’istituzione di misure nei confronti della Cina nel 2009. Si può pertanto concludere che l’industria dell’Unione non si è pienamente ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping e che resta vulnerabile al pregiudizio che può derivare dalla presenza sul mercato dell’Unione di ingenti volumi di importazioni in dumping.

(126)

Quanto alla Croazia, come indicato al considerando 60, l’unico stabilimento è in vendita e la produzione è completamente cessata ed è improbabile che riprenda a breve. Inoltre, considerati i volumi trascurabili delle esportazioni verso l’Unione, anche se la produzione dovesse riprendere a breve termine, è altamente improbabile che il volume delle esportazioni verso l’Unione possa raggiungere i livelli registrati in passato.

(127)

Pertanto, in considerazione dei volumi trascurabili delle esportazioni nel periodo in esame e del fatto che la produzione è completamente cessata dopo il PIR, si è concluso che l’abrogazione delle misure nei confronti delle importazioni originarie della Croazia non determinerebbe con tutta probabilità la reiterazione del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

9.   INTERESSE DELL’UNIONE

9.1.   Introduzione

(128)

A norma dell’articolo 21 del regolamento di base, si è valutato se il mantenimento delle misure antidumping attualmente in vigore nei confronti della Russia e dell’Ucraina fosse contrario all’interesse generale dell’Unione. L’interesse dell’Unione è stato determinato in base a una valutazione degli interessi di tutte le parti in causa. Va ricordato che nelle precedenti inchieste si era ritenuto che l’adozione di misure non fosse contraria all’interesse dell’Unione. Inoltre, il fatto che la presente inchiesta si svolga nel quadro di un riesame e analizzi pertanto una situazione in cui sono già state istituite misure antidumping, consente di individuare qualsiasi effetto negativo indebito sulle parti interessate delle misure antidumping in vigore.

(129)

Si è pertanto esaminato se, a prescindere dalle conclusioni sul rischio di reiterazione del dumping pregiudizievole, esistevano valide ragioni per concludere che, in questo caso particolare, il mantenimento delle misure nei confronti delle importazioni originarie della Russia e dell’Ucraina non fosse nell’interesse dell’Unione.

9.2.   Interesse dell’industria dell’Unione

(130)

L’industria dell’Unione ha dimostrato di essere un’industria strutturalmente solida, come confermato dall’andamento positivo della sua situazione economica osservato durante il periodo in esame. In particolare, l’aumento della quota di mercato dell’industria dell’Unione nel periodo in esame prova chiaramente che l’industria dell’Unione è riuscita a adeguarsi alle mutate condizioni del mercato. Inoltre l’industria dell’Unione ha continuato a conseguire utili durante tutto il periodo in esame.

(131)

Si può ragionevolmente prevedere che, se mantenute, le misure attualmente in vigore continueranno ad avere un effetto positivo sull’industria dell’Unione. L’istituzione di misure permetterà all’industria dell’Unione di aumentare il volume delle proprie vendite e il livello degli utili per poter continuare a investire nei propri impianti di produzione. Se le misure nei confronti delle importazioni dalla Russia e dall’Ucraina non venissero mantenute, probabilmente l’industria dell’Unione subirebbe di nuovo un pregiudizio a causa dell’aumento delle importazioni a prezzi di dumping da tali paesi e la sua situazione finanziaria si incrinerebbe.

9.3.   Interesse degli importatori

(132)

Nelle inchieste precedenti si era concluso che l’incidenza dell’istituzione delle misure non sarebbe stata significativa per gli importatori. Come indicato nel considerando 18, tre importatori hanno compilato il questionario e hanno collaborato pienamente alla presente inchiesta. Essi hanno segnalato che a seguito dell’istituzione delle misure i prezzi stavano aumentando. Tuttavia, poiché è emerso dall’indagine che gli importatori che hanno collaborato si riforniscono di TSS presso vari fornitori di molti paesi differenti e che i prezzi erano a livelli concorrenziali, la possibile incidenza di un mantenimento delle misure sulle importazioni dalla Russia e dall’Ucraina risulterebbe limitata.

(133)

In considerazione di quanto precede, si è concluso che le misure attualmente in vigore non hanno alcun effetto particolarmente negativo sulla situazione finanziaria degli importatori e che il loro mantenimento non li penalizzerebbe indebitamente.

9.4.   Interesse degli utilizzatori

(134)

Sulla base delle informazioni disponibili sembrerebbe che la quota dei TSS sui costi di produzione degli utilizzatori sia assai bassa. In generale i TSS vengono usati nel quadro di progetti più vasti (caldaie, condotte, lavori di costruzione) di cui costituiscono solo una parte limitata. La possibile incidenza del mantenimento delle misure potrebbe pertanto non essere significativa.

(135)

La Commissione ha inviato questionari a tutti gli utilizzatori noti. Come indicato nel considerando 18, ha collaborato alla presente inchiesta un solo utilizzatore, il quale ha affermato che le misure non gli arrecano pregiudizio, in quanto esistono altre fonti e i TSS non costituiscono una quota notevole dei suoi costi di produzione. In tale contesto si è concluso che, vista l’incidenza trascurabile del costo dei TSS per le industrie utilizzatrici e l’esistenza di altre fonti di approvvigionamento disponibili, le misure in vigore non hanno un effetto significativo sugli utilizzatori.

9.5.   Conclusioni relative all’interesse dell’Unione

(136)

In base a quanto precede, si è concluso che non esistono motivi validi contrari al mantenimento delle attuali misure antidumping.

10.   MISURE ANTIDUMPING

(137)

Tutte le parti sono state informate dei fatti essenziali e delle considerazioni in base alle quali si ritiene opportuno raccomandare il mantenimento delle misure in vigore sulle importazioni del prodotto in esame originarie della Russia e dell’Ucraina e la sospensione delle misure sulle importazioni originarie della Croazia. È stato anche loro concesso un certo periodo di tempo per presentare le proprie osservazioni in merito a tali informazioni.

(138)

Un esportatore russo ha chiesto e ottenuto una audizione presso il consigliere-auditore. Detto esportatore ha sostenuto che la Commissione ha erroneamente concluso che esso non ha collaborato all’indagine. L’esportatore si era manifestato come parte interessata e aveva trasmesso in due occasioni alla Commissione osservazioni, principalmente in relazione al pregiudizio, che sono state debitamente prese in considerazione dalla Commissione. Tale esportatore non ha tuttavia compilato il questionario antidumping, né ha fornito alcuna informazione sui suoi prezzi all’esportazione. La Commissione non ha avuto pertanto altra scelta che calcolare il valore normale per quanto concerne la Russia sulla base dei migliori dati disponibili. Il ricorso a tale metodologia non è stato contestato da tale esportatore. Date le circostanze non si può considerare che tale esportatore abbia offerto piena collaborazione all’indagine.

(139)

Lo stesso esportatore ha inoltre sostenuto che le informazioni fornite erano vaghe, contraddittorie e insufficientemente motivate. Quest’affermazione non era però corroborata da prove.

(140)

Un altro esportatore russo ha sostenuto che le importazioni dalla Russia non andavano cumulate con quelle dall’Ucraina. Nell’ultima inchiesta, tuttavia, le importazioni dalla Russia e dall’Ucraina erano state valutate cumulativamente (assieme con le importazioni dalla Croazia). Poiché le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base sono tuttora soddisfatte per quanto riguarda le importazioni dalla Russia e dall’Ucraina, gli effetti di tali importazioni sono stati valutati cumulativamente come precisato nei considerando 88-92. A questo riguardo non sono state addotte argomentazioni tali da giustificare una modifica della metodologia.

(141)

Varie parti interessate hanno sostenuto che la situazione dell’industria dell’Unione non giustifica il mantenimento delle misure in quanto è improbabile una reiterazione del pregiudizio. Non sono state tuttavia addotte nuove argomentazioni tali da portare a una conclusione differente in merito alla reiterazione del pregiudizio come esposto nei considerando 123-127.

(142)

Numerose parti interessate hanno inoltre affermato che la lunga durata delle misure è ingiustificata e ne hanno chiesto l’abrogazione. A questo riguardo va ricordato che questo costituisce il primo riesame in previsione della scadenza in merito al prodotto in parola. Le misure concernenti il prodotto in esame sono in vigore solo dal 2006, il che non può essere considerato un periodo ingiustificatamente lungo. Misure erano sì in vigore tra il 1997 e il 2004 in merito alle importazioni dalla Russia e tra il 2000 e il 2004 in merito alle importazioni dalla Croazia e dall’Ucraina, ma erano limitate a una gamma di prodotti molto più ristretta. Ad ogni modo, dato che è emerso dall’inchiesta che le condizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base sono soddisfatte per il mantenimento delle misure, il fatto che queste possano essere in vigore da diversi anni è irrilevante.

(143)

Si è affermato infine che le importazioni dalla Russia sono trattate in maniera differente rispetto alle importazioni dalla Bielorussia e dalla Croazia, il che può configurarsi come una discriminazione. Tale affermazione non rispecchia la realtà dato che la situazione in merito a tali due paesi è completamente differente. La denuncia nei confronti delle importazioni dalla Bielorussia è stata ritirata e il procedimento è stato chiuso conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base (20). Dopo la comunicazione di tale informazione, non sono stati forniti elementi atti a dimostrare che la chiusura è contraria all’interesse dell’Unione. Quanto alla Croazia, come esposto nei considerando 63-65, la produzione in tale paese è cessata.

(144)

Si può pertanto sostenere che le osservazioni pervenute non erano di natura tale da modificare le sopraccitate conclusioni.

(145)

Si è concluso di conseguenza, conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, che è opportuno mantenere le misure antidumping sulle importazioni di TSS originarie della Russia e dell’Ucraina. Per contro, non risulta necessario mantenere le misure applicabili alle importazioni dalla Croazia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, a sezione circolare, con un diametro esterno non superiore a 406,4 mm e un valore equivalente di carbonio (Carbon Equivalent Value, CEV) non superiore a 0,86 secondo la formula e l’analisi chimica dell’Istituto internazionale della saldatura (International Institute of Welding - IIW) (21), originari della Russia e dell’Ucraina, attualmente classificati ai codici NC ex 7304 11 00 , ex 7304 19 10 , ex 7304 19 30 , ex 7304 22 00 , ex 7304 23 00 , ex 7304 24 00 , ex 7304 29 10 , ex 7304 29 30 , ex 7304 31 80 , ex 7304 39 58 , ex 7304 39 92 , ex 7304 39 93 , ex 7304 51 89 , ex 7304 59 92 ed ex 7304 59 93  (22) (codici TARIC 7304 11 00 10, 7304 19 10 20, 7304 19 30 20, 7304 22 00 20, 7304 23 00 20, 7304 24 00 20, 7304 29 10 20, 7304 29 30 20, 7304 31 80 30, 7304 39 58 30, 7304 39 92 30, 7304 39 93 20, 7304 51 89 30, 7304 59 92 30 e 7304 59 93 20).

2.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto nel paragrafo 1 e fabbricato dalle società in appresso elencate è la seguente:

Paese

Società

Dazio antidumping

(%)

Codice addizionale TARIC

Russia

Joint Stock Company Chelyabinsk Tube Rolling Plant and Joint Stock Company Pervouralsky Novotrubny Works

24,1

A741

 

OAO Volzhsky Pipe Plant, OAO Taganrog Metallurgical Works, OAO Sinarsky Pipe Plant and OAO Seversky Tube Works

27,2

A859

 

Tutte le altre società

35,8

A999

Ucraina

OJSC Dnepropetrovsk Tube Works

12,3

A742

 

LLC Interpipe Niko Tube and OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (Interpipe NTRP)

17,7

A743

 

CJSC Nikopol Steel Pipe Plant Yutist

25,7

A744

 

Tutte le altre società

25,7

A999

3.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

4.   È chiuso il procedimento di riesame relativo alle importazioni di tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, a sezione circolare, con un diametro esterno non superiore a 406,4 mm e un valore equivalente di carbonio (Carbon Equivalent Value — CEV) non superiore a 0,86 secondo la formula e l’analisi chimica dell’Istituto internazionale della saldatura (International Institute of Welding — IIW), originari della Croazia, attualmente classificati ai codici NC ex 7304 11 00 , ex 7304 19 10 , ex 7304 19 30 , ex 7304 22 00 , ex 7304 23 00 , ex 7304 24 00 , ex 7304 29 10 , ex 7304 29 30 , ex 7304 31 80 , ex 7304 39 58 , ex 7304 39 92 , ex 7304 39 93 , ex 7304 51 89 , ex 7304 59 92 ed ex 7304 59 93 .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 26 giugno 2012

Per il Consiglio

Il presidente

N. WAMMEN


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)   GU L 322 del 25.11.1997, pag. 1.

(3)   GU L 23 del 28.1.2000, pag. 78.

(4)   GU L 45 del 17.2.2000, pag. 1.

(5)   GU L 246 del 20.7.2004, pag. 10.

(6)   GU L 46 del 17.2.2005, pag. 7.

(7)   GU L 46 del 17.2.2005, pag. 46.

(8)   GU L 300 del 17.11.2005, pag. 1.

(9)   GU L 175 del 29.6.2006, pag. 4.

(10)   GU C 288 del 30.11.2007, pag. 34.

(11)  Causa C-191/09 – Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP contro Consiglio.

(12)   GU L 165 del 26.6.2012, pag. 1.

(13)   GU C 187 del 28.6.2011, pag. 16.

(14)   GU C 223 del 29.7.2011, pag. 8 e GU C 303 del 14.10.2011, pag. 11.

(15)  Il CEV va determinato secondo le norme di cui alla relazione tecnica, 1967, IIW doc. IX-555-67, pubblicata dall’Istituto internazionale della saldatura (International Institute of Welding — IIW).

(16)  Cfr. i considerando 87 e 94-99 del regolamento (CE) n. 954/2006.

(17)  Cfr. i considerando 119-127 del regolamento (CE) n. 954/2006.

(18)   GU L 220 del 15.8.2008, pag. 1.

(19)   GU L 262 del 6.10.2009, pag. 19.

(20)   GU L 121 dell’8.5.2012, pag. 36.

(21)  Il CEV va determinato secondo le norme di cui alla relazione tecnica, 1967, IIW doc. IX-555-67, pubblicata dall’Istituto internazionale della saldatura (International Institute of Welding — IIW).

(22)  Cfr.l’attuale definizione contenuta nel regolamento (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 282 del 28.10.2011, pag. 1). Il prodotto interessato è determinato combinando la descrizione del prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e la corrispondente designazione del prodotto dei codici NC.