29.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 169/50


REGOLAMENTO (UE) N. 572/2012 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2012

che sottopone a registrazione le importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

Vista la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (in prosieguo, “CGUE”) del 22 marzo 2012 nella causa C-338/10,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (in prosieguo, “il regolamento di base”), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4, e l’articolo 14, paragrafo 5,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

La Commissione europea (in prosieguo, “la Commissione”) ha ricevuto una richiesta ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base di sottoporre a registrazione alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese.

A.   IL PRODOTTO IN ESAME

(1)

Il prodotto in esame da sottoporre a registrazione è costituito da mandarini (compresi tangerini e mandarini satsuma), clementine, wilking e altri ibridi simili di agrumi, preparati o conservati, senza alcole aggiunto, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, quali definiti alla voce 2008 della NC, attualmente classificati ai codici NC 2008 30 55 , 2008 30 75 ed ex 2008 30 90 (codici TARIC 2008 30 90 61, 2008 30 90 63, 2008 30 90 65, 2008 30 90 67, 2008 30 90 69) originari della Repubblica popolare cinese.

B.   LA SENTENZA DELLA CORTE

(2)

Con sentenza del 22 marzo 2012 nella causa C-338/10, la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) dichiarava invalido il regolamento (CE) n. 1355/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese (2) (in prosieguo “regolamento antidumping definitivo” o “regolamento controverso”).

(3)

La sentenza della CGUE si basava sul fatto che la Commissione non aveva impiegato tutta la diligenza necessaria a determinare il valore normale in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo a economia di mercato, come prescritto all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

(4)

In seguito a tale sentenza, le importazioni nell’UE di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini, ecc.), non sono più soggette alle misure antidumping di cui al regolamento (CE) n. 1355/2008.

(5)

In seguito alla sentenza della CGUE, La Commissione ha perciò deciso di riaprire l’inchiesta antidumping riguardante le importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini, ecc.) originari della Repubblica popolare cinese, avviata in applicazione del regolamento di base. L’ambito della riapertura si limita all’attuazione della suddetta sentenza della CGUE (3).

C.   LA RICHIESTA

(6)

A seguito della sentenza della CGUE, la Federazione nazionale spagnola delle associazioni di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (“FENAVAL”, in precedenza “FNACV”) (in prosieguo “il richiedente”) ha chiesto che le importazioni del prodotto in esame siano sottoposte a registrazione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base ai fini della successiva applicazione di misure a decorrere dalla data di tale registrazione.

D.   MOTIVI DELLA REGISTRAZIONE

(7)

Il richiedente ha sostenuto che la dichiarazione della CGUE, di nullità delle misure antidumping in questione, intervenuta più di un anno e mezzo prima della data prevista della loro scadenza e per motivi diversi dall’assenza di dumping e di un conseguente pregiudizio, ne comprometta fortemente l’efficacia. In proposito, sottolineato in particolare il rischio immediato di un aumento significativo delle importazioni in questione, come già avvenuto in passato, esso chiede perciò la registrazione di tali importazioni.

(8)

In conformità all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione, sentito il comitato consultivo, può chiedere alle autorità doganali di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure a decorrere dalla data della registrazione. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione in seguito a una domanda dell’industria dell’Unione che contenga sufficienti elementi di prova in tal senso.

(9)

La domanda contiene elementi di prova sufficienti per giustificare la registrazione. Si noti che il prodotto è fungibile e stagionale, normalmente è inscatolato e può essere facilmente stoccato per lunghi periodi e facilmente trasportato. In tal modo è inoltre possibile costituire rapidamente delle scorte.

(10)

Già il regolamento (CE) n. 642/2008 della Commissione, che aveva istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni del prodotto in esame, notava come, anche prima dell’istituzione delle misure antidumping provvisorie, le importazioni del prodotto in esame fossero notevolmente aumentate in breve tempo (4). Il timore del richiedente, che si verifichi di nuovo un aumento delle importazioni ora che le misure sono state giudicate invalide, è pertanto ritenuto fondato. Esso è confermato da dati statistici degli Stati membri che già nel marzo 2012 registravano un balzo delle importazioni a un livello doppio rispetto al marzo 2011 e 3, 4 volte più alto di tutti gli altri mesi precedenti nel 2011 e nel 2012.

(11)

La sentenza della CGUE si limita alla determinazione del valore normale in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo a economia di mercato. E non discute la questione se esista un pregiudizio. Nella sua domanda, il richiedente segnalava anche il rischio immediato di un grave pregiudizio per l’industria comunitaria, poiché gli importatori sarebbero ancora in grado di passare da prodotti UE a prodotti cinesi, lasciando l’industria UE con ingenti scorte nei magazzini.

(12)

Tenuto conto di quanto precede, è probabile che l’effetto correttivo dei dazi antidumping definitivi sia seriamente compromesso, a meno che tali dazi non siano applicati con effetto retroattivo. Di conseguenza, le condizioni della registrazione sono in questo caso soddisfatte.

E.   PROCEDURA

(13)

Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha concluso che la domanda del richiedente contiene elementi di prova sufficienti per sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in esame, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

(14)

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a giustificarle. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.

F.   REGISTRAZIONE

(15)

Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto in esame devono essere sottoposte a registrazione affinché, se dall’inchiesta riaperta risultasse la necessità di riapplicare dazi antidumping, quest’ultimi, soddisfatte le condizioni necessarie, possano essere riscossi a titolo retroattivo, ai sensi delle norme giuridiche in vigore. Eventuali future obbligazioni dipenderanno dai risultati dell’inchiesta antidumping.

G.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(16)

I dati personali raccolti in questa inchiesta sono trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi dell’UE, nonché la libera circolazione di tali dati (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009, le autorità doganali sono tenute ad adottare opportune disposizioni per registrare le importazioni nella Comunità di mandarini (compresi tangerini e mandarini satsuma), clementine, wilking e altri ibridi simili di agrumi, preparati o conservati, senza alcole aggiunto, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, quali definiti alla voce 2008 della NC, attualmente classificati ai codici NC 2008 30 55 , 2008 30 75 ed ex 2008 30 90 (codici TARIC 2008 30 90 61, 2008 30 90 63, 2008 30 90 65, 2008 30 90 67, 2008 30 90 69), originari della Repubblica popolare cinese. Le importazioni sono soggette a registrazione per 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.   Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)   GU L 350 del 30.12.2008, pag. 35.

(3)   GU C 175 del 19.6.2012, pag. 19.

(4)   GU L 178 del 5.7.2008, pag. 35 (considerando 131).

(5)   GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.