28.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 168/26


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 564/2012 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2012

che fissa, per il 2012, i massimali di bilancio per alcuni regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (1), in particolare l’articolo 51, paragrafo 2, primo comma, l’articolo 69, paragrafo 3, primo comma, l’articolo 123, paragrafo 1, primo comma, l’articolo 128, paragrafo 2, secondo comma e l’articolo 131, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Per gli Stati membri che attuano nel 2012 il regime del pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno fissare per il 2012 i massimali di bilancio per ciascuno dei pagamenti di cui agli articoli 52, 53 e 54 dello stesso regolamento.

(2)

Per gli Stati membri che si avvalgono nel 2012 delle opzioni di cui all’articolo 69, paragrafo 1, o all’articolo 131, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno fissare per il 2012 i massimali di bilancio per il sostegno specifico di cui al titolo II, capitolo 5, dello stesso regolamento.

(3)

L’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009 limita le risorse applicabili a ciascuna misura accoppiata stabilita all’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), e all’articolo 68, paragrafo 1, lettere b) ed e), al 3,5% dei massimali nazionali di cui all’articolo 40 dello stesso regolamento. Per motivi di chiarezza, la Commissione pubblica i massimali che risultano dagli importi comunicati dagli Stati membri per le misure in questione.

(4)

Ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009, gli importi calcolati conformemente all’articolo 69, paragrafo 7, dello stesso regolamento sono stati stabiliti nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (2). Per motivi di chiarezza, è opportuno che la Commissione pubblichi gli importi comunicati dagli Stati membri che essi intendono impiegare conformemente all’articolo 69, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009.

(5)

Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare i massimali di bilancio del regime di pagamento unico per il 2012 che si ottengono detraendo dai massimali indicati nell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 73/2009 i massimali fissati per i pagamenti di cui agli articoli 52, 53, 54 e 68 dello stesso regolamento. L’importo da dedurre dal suindicato allegato VIII per finanziare il sostegno specifico stabilito all’articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 corrisponde alla differenza fra l’importo totale del sostegno specifico comunicato dagli Stati membri e gli importi comunicati per finanziare il sostegno specifico in conformità dell’articolo 69, paragrafo 6, lettera a), dello stesso regolamento. Qualora uno Stato membro che attua il regime di pagamento unico decida di concedere il sostegno di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettera c), l’importo comunicato alla Commissione deve essere incluso nel massimale del regime di pagamento unico, poiché detto sostegno assume la forma di un incremento del valore unitario e/o del numero di diritti al pagamento dell’agricoltore.

(6)

Per gli Stati membri che applicano nel 2012 il regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo V, capitolo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno fissare le dotazioni finanziarie annue, in conformità dell’articolo 123, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

(7)

Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare gli importi massimi dei fondi messi a disposizione degli Stati membri che applicano nel 2012 il regime del pagamento unico per superficie per la concessione del pagamento distinto per lo zucchero, a norma dell’articolo 126 del regolamento (CE) n. 73/2009, stabiliti sulla base della loro comunicazione.

(8)

Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare gli importi massimi dei fondi messi a disposizione degli Stati membri che applicano nel 2012 il regime del pagamento unico per superficie per la concessione del pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli, a norma dell’articolo 127 del regolamento (CE) n. 73/2009, stabiliti sulla base della loro comunicazione.

(9)

Occorre fissare per il 2012 i massimali di bilancio applicabili ai pagamenti transitori per i prodotti ortofrutticoli, a norma dell’articolo 128, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, per gli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie, stabiliti in base alla loro comunicazione.

(10)

Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare gli importi massimi dei fondi messi a disposizione degli Stati membri che applicano nel 2012 il regime del pagamento unico per superficie per la concessione del pagamento distinto per i frutti rossi, a norma dell’articolo 129 del regolamento (CE) n. 73/2009, stabiliti sulla base della loro comunicazione.

(11)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I massimali di bilancio per il 2012, di cui all’articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, sono stabiliti nell’allegato I del presente regolamento.

2.   I massimali di bilancio per il 2012, di cui agli articoli 69, paragrafo 3, e 131, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009, sono stabiliti nell’allegato II del presente regolamento.

3.   I massimali di bilancio per il 2012 per il sostegno stabilito all’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), e all’articolo 68, paragrafo 1, lettere b) ed e) del regolamento (CE) n. 73/2009, sono stabiliti nell’allegato III del presente regolamento.

4.   Gli importi che possono essere impiegati dagli Stati membri conformemente all’articolo 69, paragrafo 6, lettera a) del regolamento (CE) n. 73/2009 per coprire il sostegno specifico di cui all’articolo 68, paragrafo 1, dello stesso regolamento, sono stabiliti nell’allegato IV del presente regolamento.

5.   I massimali di bilancio per il 2012 per il regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 sono stabiliti nell’allegato V del presente regolamento.

6.   Le dotazioni finanziarie annue per il 2012, di cui all’articolo 123, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, sono stabilite nell’allegato VI del presente regolamento.

7.   Gli importi massimi dei fondi messi a disposizione della Repubblica ceca, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, della Polonia, della Romania e della Slovacchia nel 2012, per la concessione del pagamento distinto per lo zucchero di cui all’articolo 126 del regolamento (CE) n. 73/2009, sono stabiliti nell’allegato VII del presente regolamento.

8.   Gli importi massimi dei fondi messi a disposizione della Repubblica ceca, dell’Ungheria, della Polonia e della Slovacchia nel 2012, per la concessione del pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli di cui all’articolo 127 del regolamento (CE) n. 73/2009, sono stabiliti nell’allegato VIII del presente regolamento.

9.   I massimali di bilancio per il 2012 di cui all’articolo 128, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 sono stabiliti nell’allegato IX del presente regolamento.

10.   Gli importi massimi dei fondi messi a disposizione della Bulgaria, dell’Ungheria e della Polonia nel 2012, per la concessione del pagamento distinto per i frutti rossi di cui all’articolo 129 del regolamento (CE) n. 73/2009, sono stabiliti nell’allegato X del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

(2)   GU L 316 del 2.12.2009, pag. 1.


ALLEGATO I

MASSIMALI DI BILANCIO PER I PAGAMENTI DIRETTI DA EROGARE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 52, 53 E 54 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009

Anno civile 2012

(in migliaia di EUR)

 

BE

DK

ES

FR

IT

AT

PT

SI

FI

SE

Premio per pecora e per capra

 

 

 

 

 

 

21 892

 

600

 

Premio supplementare per pecora e per capra

 

 

 

 

 

 

7 184

 

200

 

Premio per vacca nutrice

77 565

 

261 153

525 622

 

70 578

78 695

 

 

 

Supplemento al premio per vacca nutrice

19 389

 

26 000

 

 

99

9 462

 

 

 

Prodotti ortofrutticoli diversi dai pomodori, articolo 54, paragrafo 2

 

 

 

33 025

850

 

 

 

 

 


ALLEGATO II

MASSIMALI DI BILANCIO PER IL SOSTEGNO SPECIFICO DI CUI ALL’ARTICOLO 68, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009

Anno civile 2012

Stato membro

(in migliaia di EUR)

Belgio

8 600

Bulgaria

28 500

Repubblica ceca

31 826

Danimarca

36 325

Estonia

1 253

Irlanda

25 000

Grecia

108 000

Spagna

248 065

Francia

466 600

Italia

321 950

Lettonia

5 130

Lituania

13 304

Ungheria

130 898

Paesi Bassi

37 900

Austria

13 900

Polonia

106 558

Portogallo

34 111

Romania

37 545

Slovenia

13 154

Slovacchia

12 000

Finlandia

52 483

Svezia

3 469

Regno Unito

29 800

Importi comunicati dagli Stati membri per la concessione del sostegno di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettera c), inclusi nei massimali del regime di pagamento unico.

Grecia: 30 000 000  EUR

Slovenia: 5 400 000  EUR


ALLEGATO III

MASSIMALI DI BILANCIO PER IL SOSTEGNO DI CUI ALL’ARTICOLO 68, PARAGRAFO 1, LETTERA a), PUNTI i), ii), iii) e iv), E ALL’ARTICOLO 68, PARAGRAFO 1, LETTERE b) ED e), DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009

Anno civile 2012

Stato membro

(in migliaia di EUR)

Belgio

4 461

Bulgaria

28 500

Repubblica ceca

31 826

Danimarca

18 285

Estonia

1 253

Irlanda

25 000

Grecia

78 000

Spagna

184 965

Francia

297 600

Italia

152 950

Lettonia

5 130

Lituania

13 304

Ungheria

46 164

Paesi Bassi

30 100

Austria

13 900

Polonia

106 558

Portogallo

21 210

Romania

37 545

Slovenia

7 754

Slovacchia

12 000

Finlandia

52 483

Svezia

3 469

Regno Unito

29 800


ALLEGATO IV

IMPORTI A DISPOSIZIONE DEGLI STATI MEMBRI CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO 69, PARAGRAFO 6, LETTERA a), DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009 PER COPRIRE IL SOSTEGNO SPECIFICO DI CUI ALL’ARTICOLO 68, PARAGRAFO 1, DELLO STESSO REGOLAMENTO

Anno civile 2012

Stato membro

(in migliaia di EUR)

Belgio

8 600

Danimarca

23 250

Irlanda

23 900

Grecia

70 000

Spagna

144 400

Francia

84 000

Italia

144 900

Paesi Bassi

31 700

Austria

11 900

Portogallo

21 700

Slovenia

5 400

Finlandia

6 190


ALLEGATO V

MASSIMALI DI BILANCIO PER IL REGIME DI PAGAMENTO UNICO

Anno civile 2012

Stato membro

(in migliaia di EUR)

Belgio

517 901

Danimarca

1 035 927

Germania

5 852 938

Irlanda

1 339 769

Grecia

2 225 227

Spagna

4 913 824

Francia

7 586 247

Italia

4 202 085

Lussemburgo

37 671

Malta

5 137

Paesi Bassi

891 551

Austria

679 111

Portogallo

476 907

Slovenia

129 221

Finlandia

523 455

Svezia

767 437

Regno Unito

3 958 242


ALLEGATO VI

DOTAZIONI FINANZIARIE ANNUE PER IL REGIME DI PAGAMENTO UNICO PER SUPERFICIE

Anno civile 2012

Stato membro

(in migliaia di EUR)

Bulgaria

472 216

Repubblica ceca

755 659

Estonia

90 789

Cipro

45 787

Lettonia

125 540

Lituania

323 394

Ungheria

1 033 364

Polonia

2 504 542

Romania

1 043 001

Slovacchia

328 485


ALLEGATO VII

IMPORTO MASSIMO DEI FONDI MESSI A DISPOSIZIONE DEGLI STATI MEMBRI PER LA CONCESSIONE DEL PAGAMENTO DISTINTO PER LO ZUCCHERO DI CUI ALL’ARTICOLO 126 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009

Anno civile 2012

Stato membro

(in migliaia di EUR)

Repubblica ceca

44 245

Lettonia

3 308

Lituania

10 260

Ungheria

41 010

Polonia

159 392

Romania

6 062

Slovacchia

19 289


ALLEGATO VIII

IMPORTO MASSIMO DEI FONDI MESSI A DISPOSIZIONE DEGLI STATI MEMBRI PER LA CONCESSIONE DEL PAGAMENTO DISTINTO PER GLI ORTOFRUTTICOLI DI CUI ALL’ARTICOLO 127 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009

Anno civile 2012

Stato membro

(in migliaia di EUR)

Repubblica ceca

414

Ungheria

4 756

Polonia

6 715

Slovacchia

690


ALLEGATO IX

MASSIMALI DI BILANCIO PER I PAGAMENTI TRANSITORI DA EROGARE NEL SETTORE DEGLI ORTOFRUTTICOLI DI CUI ALL’ARTICOLO 128 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009

Anno civile 2012

(in migliaia di EUR)

Stato membro

Cipro

Prodotti ortofrutticoli diversi dai pomodori - Articolo 128, paragrafo 2

3 359


ALLEGATO X

IMPORTO MASSIMO DEI FONDI MESSI A DISPOSIZIONE DEGLI STATI MEMBRI PER LA CONCESSIONE DEL PAGAMENTO DISTINTO PER I FRUTTI ROSSI DI CUI ALL’ARTICOLO 129 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009

Anno civile 2012

Stato membro

(in migliaia di EUR)

Bulgaria

226

Ungheria

391

Polonia

11 040