28.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 168/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 560/2012 DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 2012

che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicate alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato (PET) originario dell’India

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

1.1.   Misure in vigore

(1)

Con il regolamento (CE) n. 2604/2000 (2) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di polietilentereftalato (PET) originarie, tra l’altro, dell’India. È stato successivamente effettuato un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base concernente la South Asian Petrochem Ltd. I risultati e le conclusioni definitive di tale riesame sono riportati nel regolamento (CE) n. 1646/2005 del Consiglio (3). In seguito a un riesame in previsione della scadenza il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 192/2007 (4), un dazio antidumping definitivo per un periodo di altri cinque anni. Le misure antidumping sono state modificate dal regolamento (CE) n. 1286/2008 del Consiglio (5), in seguito a un riesame intermedio parziale («l’ultima inchiesta di riesame»). Le misure consistono in dazi antidumping specifici. L’aliquota del dazio varia da 87,5 EUR/t a 200,9 EUR/t per i produttori indiani inseriti nell’elenco, mentre l’aliquota del dazio residuo istituita sulle importazioni degli altri produttori ammonta a 153,6 EUR/t («i dazi in vigore»).

(2)

A seguito di un cambiamento della ragione sociale della società indiana South Asian Petrochem Ltd, la Commissione ha concluso con l’avviso 2010/C 335/06 (6) che le risultanze in materia di antidumping relative alla South Asian Petrochem Ltd si applicano alla Dhunseri Petrochem & Tea Limited.

(3)

Con il regolamento (CE) n. 2603/2000 (7) il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di PET originarie, tra l’altro, dell’India. A seguito di un riesame accelerato a norma dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (8) («il regolamento antisovvenzioni di base»), le misure definitive sono state modificate con il regolamento (CE) n. 1645/2005 del Consiglio (9). In seguito a un riesame in previsione della scadenza il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 193/2007 (10), un dazio compensativo definitivo per un periodo di altri cinque anni. Le misure compensative sono state modificate dal regolamento (CE) n. 1286/2008 dopo l’ultima inchiesta di riesame. Esse consistono in un dazio specifico. L’aliquota del dazio varia da 0 EUR/t a 106,5 EUR/t per i produttori indiani inseriti nell’elenco, mentre l’aliquota del dazio residuo istituita sulle importazioni degli altri produttori ammonta a 69,4 EUR/t («le misure compensative in vigore»).

(4)

A seguito di un cambiamento della ragione sociale della società indiana South Asian Petrochem Ltd, la Commissione ha concluso con l’avviso 2010/C 335/07 (11) che le risultanze in materia di sovvenzioni relative alla South Asian Petrochem Ltd si applicano alla Dhunseri Petrochem & Tea Limited.

(5)

Con la decisione 2005/697/CE (12), la Commissione ha accettato l’impegno della South Asian Petrochem Ltd di fissare un prezzo minimo di importazione («l’impegno»). A seguito di un cambiamento della ragione sociale, la Commissione ha concluso, con l’avviso 2010/C 335/05 (13) che l’ impegno offerto dalla South Asian Petrochem Ltd si applica alla Dhunseri Petrochem & Tea Limited.

1.2.   Domanda di riesame

(6)

La società Dhunseri Petrochem & Tea Ltd («il richiedente»), un produttore esportatore indiano di PET, ha presentato una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. La domanda si limitava all’esame del dumping per quanto riguarda il richiedente. Contemporaneamente, il richiedente ha chiesto anche il riesame delle misure compensative in vigore. Alle importazioni dei prodotti fabbricati dal richiedente si applicano il dazio antidumping e il dazio compensativo e le vendite del richiedente all’Unione sono disciplinate dall’impegno.

(7)

Il richiedente ha fornito elementi di prova a prima vista sufficienti che non è più necessaria l’applicazione del dazio in vigore al livello attuale per compensare il dumping. In particolare, il richiedente ha sostenuto che successivamente all’istituzione dei dazi in vigore i costi di produzione della società hanno subito cambiamenti significativi, che hanno comportato un sostanziale abbassamento del margine di dumping. Secondo un confronto effettuato dal richiedente tra i suoi prezzi praticati sul mercato interno e i suoi prezzi all’esportazione nell’Unione, il margine di dumping era notevolmente più basso rispetto al livello dei dazi in vigore.

1.3.   Apertura di un riesame intermedio parziale

(8)

Avendo determinato, dopo aver sentito il comitato consultivo, che la domanda conteneva elementi di prova a prima vista sufficienti per giustificare l’apertura di un riesame intermedio parziale, il 2 aprile 2011, con l’avviso 2011/C 102/09 (14), la Commissione ha annunciato l’apertura di un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitato all’esame del dumping per quanto riguarda il richiedente («l’avviso di apertura»).

1.4.   Riesame intermedio parziale parallelo delle misure compensative

(9)

Il 2 aprile 2011, con l’avviso 2011/C 102/08 (15), la Commissione ha annunciato l’apertura di un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 19 del regolamento antisovvenzioni di base, limitato all’esame delle sovvenzioni per quanto riguarda il richiedente.

(10)

Nel riesame intermedio parziale delle misure compensative è emerso che le modifiche non sono di natura durevole. L’inchiesta di riesame è stata chiusa di conseguenza senza modifica delle misure in vigore.

1.5.   Parti interessate

(11)

La Commissione ha formalmente avvisato il richiedente, i rappresentanti del paese esportatore e l’associazione dei produttori dell’Unione dell’apertura del riesame. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di esprimere il loro punto di vista per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

(12)

Tutte le parti interessate sono state informate della possibilità di chiedere un’audizione. Un’audizione è stata richiesta e accordata.

(13)

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione ha inviato un questionario al richiedente e ha ricevuto una risposta entro il termine fissato.

(14)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping. e ha svolto visite di verifica presso le sedi della società richiedente, a Calcutta, India e a Haldia, India.

2.   RITIRO DELLA DOMANDA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

(15)

Con lettera alla Commissione datata 18 aprile 2012 il richiedente ha formalmente ritirato la sua domanda di riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di PET originario dell’India. Il ritiro è giustificato principalmente dall’ulteriore espansione della capacità di produzione del richiedente, che dimostra che i cambiamenti in relazione al dumping non sono di natura durevole a causa di un imminente ulteriore diminuzione dei costi di produzione. Il richiedente ha sostenuto che è il processo di cambiamento continuo che mette in discussione la natura durevole dei cambiamenti stabilita durante l’inchiesta. Si è stabilito che, sebbene alcuni dei cambiamenti accertati nel corso dell’inchiesta fossero di natura durevole, l’impresa è effettivamente in un processo di cambiamento continuo.

(16)

In vista del ritiro, si è valutata l’opportunità di proseguire d’ufficio l’inchiesta di riesame. I servizi della Commissione non hanno trovato motivi validi per ritenere che la chiusura non fosse nell’interesse dell’Unione. In tale contesto, è opportuno chiudere l’inchiesta di riesame.

(17)

Le parti interessate sono state informate dell’intenzione di chiudere l’inchiesta di riesame e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni.

(18)

Si è pertanto concluso che il riesame concernente le importazioni di PET originario dell’India debba essere chiuso senza modificare le misure antidumping in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato (PET) originario dell’India, avviato a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009, è chiuso senza modifiche del dazio antidumping in vigore.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 26 giugno 2012

Per il Consiglio

Il presidente

N. WAMMEN


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 301 del 30.11.2000, pag. 21.

(3)  GU L 266 dell’11.10.2005, pag. 10.

(4)  GU L 59 del 27.2.2007, pag. 1.

(5)  GU L 340 del 19.12.2008, pag. 1.

(6)  GU C 335 dell’11.12.2010, pag. 6.

(7)  GU L 301 del 30.11.2000, pag. 1.

(8)  GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

(9)  GU L 266 dell’11.10.2005, pag. 1.

(10)  GU L 59 del 27.2.2007, pag. 34.

(11)  GU C 335 dell’11.12.2010, pag. 7.

(12)  GU L 226 dell’11.10.2005, pag. 62.

(13)  GU C 335 dell’11.12.2010, pag. 5.

(14)  GU C 102 del 2.4.2011, pag. 18.

(15)  GU C 102 del 2.4.2011, pag. 15.