21.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 160/13 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 524/2012 DELLA COMMISSIONE
del 20 giugno 2012
recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (1), in particolare l’articolo 142, lettera i),
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 stabilisce l’elenco dei regimi di sostegno che danno diritto a un pagamento diretto nel quadro di tale regolamento. |
(2) |
L’articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, prevede per i nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie la possibilità di concedere un pagamento distinto per i frutti rossi a partire dal 2012. La Bulgaria, l’Ungheria e la Polonia hanno deciso di utilizzare tale possibilità. |
(3) |
Il pagamento distinto per i frutti rossi non figura nell’allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009. Tuttavia, per sua stessa natura, tale pagamento deve essere considerato un pagamento diretto quale definito all’articolo 2, lettera d), di tale regolamento, poiché dall’anno civile 2012 sostituisce il pagamento transitorio per i frutti rossi a norma dell’articolo 98 del medesimo regolamento, che figura nell’allegato I di detto regolamento come pagamento diretto. Inoltre, ai sensi dell’articolo 129, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, il pagamento distinto per i frutti rossi è concesso entro i limiti degli importi di cui all’allegato XII di detto regolamento corrispondenti al pagamento per i frutti rossi. |
(4) |
Per questo motivo, la non iscrizione del pagamento distinto per i frutti rossi nell’allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 costituisce un’omissione alla quale occorre porre rimedio. |
(5) |
Occorre pertanto modificare l’allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009. |
(6) |
Poiché il pagamento distinto per i frutti rossi può essere concesso dal 2012, il presente regolamento deve applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2012. |
(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009, la voce seguente è inserita dopo la voce «prodotti ortofrutticoli»:
«Prodotti ortofrutticoli |
Articolo 129, paragrafo 1, del presente regolamento |
Pagamento distinto per i frutti rossi» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.