20.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/26


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 521/2012 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 2012

recante modifica del regolamento (CE) n. 1187/2009 in ordine ai titoli di esportazione di formaggi da esportare negli Stati Uniti d’America nell’ambito di alcuni contingenti GATT

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 170 e l’articolo 171, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il capo III, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda i titoli di esportazione e le restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2), stabilisce le condizioni alle quali possono essere chiesti i titoli di esportazione e la procedura di attribuzione dei titoli di esportazione nell’ambito del contingente a destinazione degli Stati Uniti.

(2)

A norma dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 1187/2009, per l’anno contingentale 2012 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 789/2011 della Commissione, del 5 agosto 2011, recante avvio della procedura di assegnazione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d’America nel 2012 nell’ambito di alcuni contingenti GATT (3).

(3)

Per motivi di semplificazione amministrativa è opportuno integrare nel capo III, sezione 2 del regolamento (CE) n. 1187/2009 un dispositivo permanente per l’apertura di una procedura annuale di attribuzione dei titoli di esportazione, anziché adottare un regolamento separato ogni anno.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1187/2009.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1187/2009 è modificato come segue:

1)

nel capo III, la sezione 2 è sostituita dalla seguente:

«SEZIONE 2

Esportazioni verso gli Stati Uniti d’America

Articolo 21

I prodotti di cui al codice NC 0406 sono soggetti alla presentazione di un titolo di esportazione, in conformità alla presente sezione, per l’esportazione negli Stati Uniti nell’ambito dei seguenti contingenti:

a)

il contingente supplementare derivante dall’accordo sull’agricoltura;

b)

i contingenti tariffari derivanti originariamente dal Tokyo Round e concessi dagli Stati Uniti d’America all’Austria, alla Finlandia e alla Svezia nell’elenco n. XX dell’Uruguay Round;

c)

i contingenti tariffari derivanti originariamente dall’Uruguay Round e concessi dagli Stati Uniti d’America alla Repubblica ceca, all’Ungheria, alla Polonia e alla Slovacchia nell’elenco n. XX dell’Uruguay Round.

Articolo 22

1.   Le domande di titolo sono presentate alle autorità competenti dal 1o al 10 settembre dell’anno precedente l’anno contingentale per il quale sono attribuiti i titoli di esportazione. Tutte le domande sono presentate nello stesso tempo all’autorità competente di uno Stato membro.

I contingenti di cui all’articolo 21 sono aperti su base annua per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre.

Le domande di titolo di esportazione e il titolo stesso recano nella casella 16 il codice del prodotto a otto cifre della nomenclatura combinata. Tuttavia i titoli sono validi anche per qualsiasi altro codice che rientri nel codice NC 0406.

La domanda di titolo e il titolo stesso recano nella casella 20 la seguente dicitura:

“Per l’esportazione verso gli Stati Uniti d’America:

 

Contingente per l’anno … — Capo III, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1187/2009.

 

Identificazione del contingente: …”

2.   Per ogni contingente indicato nella colonna 3 dell’allegato II bis, ogni richiedente può presentare una o più domande di titolo purché il quantitativo complessivo richiesto per contingente non superi i limiti quantitativi massimi fissati dall’articolo 22 bis.

A tal fine, se per lo stesso gruppo di prodotti di cui alla colonna 2 dell’allegato II bis il quantitativo disponibile indicato nella colonna 4 è suddiviso tra i contingenti Uruguay Round e Tokyo Round, questi due contingenti sono considerati due contingenti separati.

3.   La presentazione delle domande è subordinata alla costituzione di una cauzione a norma dell’articolo 9.

4.   I richiedenti dei titoli d’esportazione presentano la prova di aver esportato i prodotti del contingente di cui trattasi, negli Stati Uniti, in almeno uno dei tre anni civili precedenti e che l’importatore designato è una loro filiale.

La prova degli scambi di cui al primo comma è fornita conformemente all’articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (4).

5.   I richiedenti di titoli di esportazione indicano nelle domande:

a)

la designazione del gruppo di prodotti che rientrano nel contingente degli Stati Uniti secondo le note addizionali da 16 a 23 e 25 del capitolo 4 della “Harmonized Tariff Schedule of the United States”;

b)

la designazione dei prodotti secondo la “Harmonized Tariff Schedule of the United States”;

c)

il nome e l’indirizzo dell’importatore designato dal richiedente negli Stati Uniti.

6.   La domanda di titolo di esportazione è corredata da una dichiarazione dell’importatore designato attestante il possesso dei requisiti necessari, secondo le norme vigenti negli Stati Uniti, per il rilascio di un titolo d’importazione relativo ai prodotti di cui all’articolo 21.

7.   Le domande sono ammissibili solo se rispettano i limiti quantitativi massimi, se contengono tutte le informazioni e se sono accompagnate dai documenti previsti dal presente articolo.

8.   Le informazioni di cui al presente articolo sono presentate attenendosi al modello riportato nell’allegato II ter.

Articolo 22 bis

Per i contingenti designati come 22-Tokyo, 22-Uruguay, 25-Tokyo e 25-Uruguay nell’allegato II bis, colonna 3, il quantitativo totale richiesto per richiedente e per contingente riguarda almeno 10 tonnellate e non supera il quantitativo disponibile nell’ambito del contingente considerato, indicato nella colonna 4 di detto allegato.

Per gli altri contingenti di cui all’allegato II bis, colonna 3, il quantitativo totale richiesto per richiedente e per contingente riguarda almeno 10 tonnellate e non supera il 40 % del quantitativo disponibile nell’ambito del contingente considerato, indicato nella colonna 4 di detto allegato.

Articolo 22 ter

1.   Entro il 18 settembre, gli Stati membri comunicano alla Commissione le domande presentate per ciascuno dei contingenti indicati nell’allegato II bis, oppure che non sono state presentate domande.

2.   La comunicazione comprende per ciascun contingente:

a)

un elenco dei richiedenti, il loro nome, indirizzo e numero di riferimento;

b)

i quantitativi richiesti da ciascun richiedente, suddivisi secondo il codice del prodotto della nomenclatura combinata e il codice corrispondente della “Harmonized Tariff Schedule of the United States of America”;

c)

il nome, l’indirizzo e il numero di riferimento dell’importatore designato dal richiedente.

Articolo 23

1.   Se le domande di titoli di esportazione per un dato contingente di cui all’articolo 21 superano il quantitativo disponibile per l’anno considerato, la Commissione fissa un coefficiente di attribuzione entro il 31 ottobre.

Il quantitativo derivante dall’applicazione di tale coefficiente è arrotondato al chilogrammo inferiore più vicino.

La cauzione è svincolata totalmente o parzialmente per le domande respinte o per i quantitativi superiori a quelli attribuiti.

2.   Se l’applicazione del coefficiente di attribuzione porta ad attribuire titoli per meno di 10 tonnellate per richiedente e per contingente, lo Stato membro procede all’assegnazione dei quantitativi corrispondenti disponibili per contingente, mediante sorteggio. Lo Stato membro sorteggia titoli di 10 tonnellate ciascuno fra i richiedenti ai quali sarebbero assegnati quantitativi inferiori a 10 tonnellate per contingente, in seguito all’applicazione del coefficiente di attribuzione.

I quantitativi inferiori a 10 tonnellate che residuano dalla fissazione dei lotti, sono distribuiti equamente in aggiunta ai lotti di 10 tonnellate prima del sorteggio.

Se dall’applicazione del coefficiente di attribuzione residua un quantitativo inferiore a 10 tonnellate per contingente, tale quantitativo è considerato un singolo lotto.

La cauzione relativa alle domande rimaste senza esito nell’attribuzione per sorteggio è immediatamente svincolata.

3.   Gli Stati membri che attribuiscono i lotti per sorteggio comunicano alla Commissione, entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione dei coefficienti di attribuzione, per ogni contingente, i quantitativi assegnati per richiedente, il codice del prodotto, il numero di riferimento del richiedente e il numero di riferimento dell’importatore designato.

I quantitativi assegnati per sorteggio sono distribuiti fra i singoli codici NC in proporzione ai quantitativi di prodotto richiesti per codice NC.

4.   Se la richiesta di titoli di esportazione per i contingenti di cui all’articolo 21 non supera il quantitativo disponibile per l’anno considerato, la Commissione assegna i quantitativi residui ai richiedenti proporzionalmente alle domande presentate, fissando un coefficiente di attribuzione. Il quantitativo derivante dall’applicazione di tale coefficiente è arrotondato al chilogrammo inferiore più vicino.

In tal caso gli operatori comunicano all’autorità competente degli Stati membri interessati, entro una settimana a decorrere dalla pubblicazione del coefficiente di attribuzione, il quantitativo supplementare che accettano. La cauzione costituita è aumentata in conseguenza.

Articolo 24

1.   La Commissione comunica alle autorità competenti degli Stati Uniti i nomi degli importatori designati di cui all’articolo 22, paragrafo 5, lettera c) e i quantitativi attribuiti.

2.   Se il titolo d’importazione per i quantitativi in questione non viene attribuito all’importatore designato, in circostanze che non mettano in causa la buona fede dell’operatore che presenta la dichiarazione di cui all’articolo 22, paragrafo 6, l’operatore può essere autorizzato dallo Stato membro a designare un altro importatore, a condizione che questi figuri nell’elenco trasmesso alle autorità competenti degli Stati Uniti conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.

3.   Lo Stato membro comunica appena possibile alla Commissione il cambiamento dell’importatore designato e la Commissione lo notifica alle autorità competenti degli Stati Uniti.

Articolo 25

1.   I titoli di esportazione sono rilasciati entro il 15 dicembre dell’anno che precede l’anno contingentale per i quantitativi in relazione ai quali i titoli vengono attribuiti.

I titoli sono validi dal 1o gennaio al 31 dicembre dell’anno contingentale.

I titoli recano nella casella 20 una delle diciture seguenti:

“Valido dal 1o gennaio al 31 dicembre … (anno).”

2.   Le cauzioni relative ai titoli di esportazione sono svincolate su presentazione della prova di cui all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008, corredata del documento di trasporto di cui all’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 612/2009 indicante come destinazione gli Stati Uniti d’America.

3.   I titoli rilasciati ai sensi del presente articolo sono validi unicamente per le esportazioni di prodotti nell’ambito dei contingenti di cui all’articolo 21.

Articolo 26

Le disposizioni del capo II si applicano ad eccezione degli articoli 7 e 10.

2)

sono inseriti i nuovi allegati II bis e II ter, il cui testo figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica ai titoli di esportazione richiesti a partire dal 1o settembre 2012 per prodotti da esportare nel corso dell’anno contingentale 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 318 del 4.12.2009, pag. 1.

(3)  GU L 203 del 6.8.2011, pag. 26.

(4)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.»;


ALLEGATO

«

ALLEGATO II bis

Identificazione del gruppo secondo le note addizionali di cui al capitolo 4 della «Harmonized Tariff Schedule of the United States»

Identificazione del contingente

Quantitativo annuo disponibile

(Kg)

Numero del gruppo

Descrizione del gruppo

(1)

(2)

(3)

(4)

16

Not specifically provided for (NSPF)

16-Tokyo

908 877

16-Uruguay

3 446 000

17

Blue Mould

17- Uruguay

350 000

18

Cheddar

18- Uruguay

1 050 000

20

Edam/Gouda

20- Uruguay

1 100 000

21

Italian type

21- Uruguay

2 025 000

22

Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation

22-Tokyo

393 006

22-Uruguay

380 000

25

Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation

25-Tokyo

4 003 172

25-Uruguay

2 420 000

ALLEGATO II ter

Presentazione delle informazioni di cui all’articolo 22

Identificazione del contingente di cui alla colonna 3 dell’allegato II ter

Nome del gruppo di cui alla colonna 2 dell’allegato II bis

Origine del contingente:

Uruguay Round 

Tokyo Round 


Nome/indirizzo del richiedente

Codice del prodotto della nomenclatura combinata

Quantitativo richiesto in kg

Codice della

“Harmonised Tariff Schedule of the USA”

Nome/indirizzo dell’importatore designato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale:

 

 

 

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