15.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 154/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 505/2012 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2012

che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 2, l’articolo 16, paragrafo 1, lettera d), l’articolo 16, paragrafo 3, lettera a), l’articolo 21, paragrafo 2, l’articolo 22, paragrafo 1, l’articolo 26, lettera a), e l’articolo 38, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 834/2007, stabilisce le norme generali di produzione dei mangimi biologici per quanto riguarda l’approvvigionamento. Secondo tale impostazione, i mangimi di produzione propria completano il ciclo di produzione biologico in azienda. La produzione di mangimi in azienda e/o l’utilizzo di risorse alimentari della stessa regione riducono il trasporto e comportano benefici per l’ambiente e per la natura. Di conseguenza, ai fini di un migliore conseguimento degli obiettivi previsti dal regolamento (CE) n. 834/2007 in tema di produzione biologica e alla luce dell’esperienza acquisita, è opportuno stabilire una quota minima di mangimi prodotti in azienda per le specie suine e avicole e aumentare la quota minima per gli erbivori.

(2)

La legislazione orizzontale in tema di materie prime per mangimi, mangimi composti e additivi per mangimi ivi contenuta è stata riveduta dal regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (2). Occorre pertanto adeguare gli articoli e gli allegati pertinenti del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione (3).

(3)

L’elaborazione di norme armonizzate a livello unionale in materia di produzione biologica per il pollame giovane risulta complessa a causa della notevole varietà dei punti di vista delle parti interessate sulle prescrizioni tecniche. Al fine di lasciare più tempo per l’elaborazione delle modalità di produzione biologica delle pollastrelle, è opportuno prorogare la norma eccezionale che consente l’utilizzo di pollastrelle non biologiche.

(4)

La produzione di colture proteiche biologiche è in ritardo rispetto alla domanda. In particolare, l’offerta di proteine biologiche sul mercato dell’Unione non è ancora sufficiente in termini qualitativi e quantitativi per soddisfare le esigenze nutrizionali dei suini e del pollame allevati in aziende biologiche. È pertanto opportuno consentire l’uso di una piccola proporzione di mangimi proteici non biologici, a titolo eccezionale e per un periodo di tempo limitato.

(5)

Per precisare e chiarire ulteriormente l’uso del termine «biologico» e del logo biologico dell’UE nell’etichettatura dei mangimi prodotti con ingredienti biologici, è opportuno riformulare le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 889/2008.

(6)

L’impiego di additivi per mangimi può essere consentito nella produzione di mangimi biologici a determinate condizioni. Gli Stati membri hanno presentato domande per alcune nuove sostanze, che devono essere autorizzate a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007. In base alle raccomandazioni formulate dal gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica (Expert group for technical advice on organic production — EGTOP) (4), il quale ha concluso che gli additivi per mangimi formiato di sodio, ferrocianuro di sodio, natrolite-fonolite e clinoptilolite sono conformi agli obiettivi e ai principi dell’agricoltura biologica, tali sostanze devono essere incluse nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 889/2008.

(7)

Nell’allegato VIII, sezione A, del regolamento (CE) n. 889/2008, nei requisiti per l’uso degli estratti di rosmarino come additivo alimentare biologico è apparso un errore che occorre correggere.

(8)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 889/2008.

(9)

Per lasciare agli operatori la possibilità di continuare ad avvalersi delle norme di produzione eccezionali in relazione ai mangimi non biologici e alle pollastre non biologiche dopo il termine di scadenza attualmente fissato per tali norme, è necessario che le modifiche delle norme eccezionali stabilite dal presente regolamento si applichino a decorrere dal 1o gennaio 2012, onde evitare che la produzione biologica sia ostacolata o interrotta.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Disposizioni di modifica

Il regolamento (CE) n. 889/2008 è così modificato:

1)

l’articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Articolo 19

Alimenti provenienti dall’azienda stessa o da altre fonti

1.   Nel caso degli erbivori, fatta eccezione per i periodi di ogni anno in cui gli animali sono in transumanza conformemente all’articolo 17, paragrafo 4, almeno il 60 % degli alimenti proviene dall’unità di produzione stessa o, qualora ciò non sia possibile, è ottenuto in cooperazione con altre aziende biologiche situate nella stessa regione.

2.   Nel caso dei suini e del pollame, almeno il 20 % degli alimenti proviene dall’unità di produzione stessa o, qualora ciò non sia possibile, è ottenuto nella stessa regione in cooperazione con altre aziende biologiche od operatori del settore dei mangimi che applicano il metodo di produzione biologico.

3.   Nel caso delle api, alla fine della stagione produttiva negli alveari devono essere lasciate scorte di miele e di polline sufficienti per superare il periodo invernale.

L’alimentazione delle colonie di api è autorizzata soltanto quando la sopravvivenza degli alveari è minacciata da condizioni climatiche avverse. L’alimentazione viene effettuata con miele, zucchero o sciroppi di zucchero biologici.»;

2)

l’articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Articolo 22

Uso di alcuni prodotti e sostanze negli alimenti per animali

Ai fini dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), punto iv), del regolamento (CE) n. 834/2007, solo le seguenti sostanze possono essere utilizzate nella trasformazione dei mangimi biologici e nell’alimentazione degli animali biologici:

a)

materie prime non biologiche di origine vegetale o animale per mangimi, o altre materie prime per mangimi elencate nell’allegato V, sezione 2, purché:

i)

siano prodotte o preparate senza solventi chimici; e

ii)

purché siano rispettate le restrizioni di cui agli articoli 43 o 47, lettera c);

b)

spezie, erbe aromatiche e melasse non biologiche, purché:

i)

non siano disponibili in forma biologica;

ii)

siano prodotte o preparate senza solventi chimici; e

iii)

il loro utilizzo sia limitato all’1 % della razione alimentare di una data specie, calcolata annualmente come percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine agricola;

c)

materie prime biologiche di origine animale per mangimi;

d)

le materie prime di origine minerale per mangimi elencate nell’allegato V, sezione 1;

e)

prodotti ottenuti da attività di pesca sostenibili purché:

i)

siano prodotti o preparati senza solventi chimici;

ii)

il loro impiego sia limitato alle specie non erbivore; e

iii)

l’impiego di idrolizzati proteici di pesce sia limitato esclusivamente agli animali giovani;

f)

sale sotto forma di sale marino o salgemma grezzo estratto da giacimenti;

g)

gli additivi per mangimi elencati nell’allegato VI.»;

3)

all’articolo 24, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   I prodotti fitoterapici, gli oligoelementi e i prodotti elencati all’allegato V, sezione 1, e all’allegato VI, sezione 3, sono preferiti ai medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o agli antibiotici, purché abbiano efficacia terapeutica per la specie animale e tenuto conto delle circostanze che hanno richiesto la cura.»;

4)

all’articolo 25 duodecies, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

materie prime biologiche di origine vegetale o animale per mangimi.»;

5)

all’articolo 25 quaterdecies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le materie prime di origine minerale per mangimi possono essere utilizzate nell’acquacoltura biologica solo se figurano nell’allegato V, sezione 1.»;

6)

all’articolo 42, lettera b), la data «31 dicembre 2011» è sostituita da «31 dicembre 2014»;

7)

l’articolo 43 è sostituito dal seguente:

«Articolo 43

Uso di mangimi proteici non biologici di origine vegetale e animale

Ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 22, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007, e qualora gli allevatori non siano in grado di procurarsi mangimi proteici ottenuti esclusivamente con il metodo di produzione biologico, è consentito l’impiego in proporzioni limitate di mangimi proteici non biologici per le specie suine e avicole.

La percentuale massima di mangimi proteici non biologici autorizzata nell’arco di 12 mesi per tali specie è pari al 5 % per gli anni civili 2012, 2013 e 2014.

Le percentuali sono calcolate annualmente in percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine agricola.

Gli operatori conservano i documenti che provano la necessità di ricorrere alla presente disposizione.»;

8)

gli articoli 59 e 60 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 59

Campo di applicazione, uso di marchi commerciali e denominazioni di vendita

Il presente capo non si applica ai mangimi destinati agli animali da compagnia e agli animali da pelliccia.

I marchi commerciali e le denominazioni di vendita recanti un’indicazione ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, possono essere utilizzati soltanto se tutti gli ingredienti di origine vegetale o animale sono ottenuti con il metodo di produzione biologico e se almeno il 95 % della sostanza secca del prodotto è costituito da tali ingredienti.

Articolo 60

Indicazioni sui mangimi trasformati

1.   I termini di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, e il logo biologico dell’UE possono essere utilizzati nell’etichettatura dei mangimi trasformati purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

i mangimi trasformati sono conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007, in particolare dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), punti iv) e v), per il bestiame, o dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera d), per gli animali di acquacoltura, nonché dell’articolo 18;

b)

i mangimi trasformati sono conformi alle disposizioni del presente regolamento, in particolare degli articoli 22 e 26;

c)

tutti gli ingredienti di origine vegetale o animale contenuti nei mangimi trasformati sono ottenuti con il metodo di produzione biologico;

d)

almeno il 95 % della sostanza secca del prodotto è costituito da prodotti agricoli biologici.

2.   Fatti salvi i requisiti di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1, la seguente dicitura è autorizzata per i prodotti che contengono, in quantità variabili, materie prime ottenute con il metodo di produzione biologico e/o materie prime ottenute da prodotti in conversione all’agricoltura biologica e/o prodotti di cui all’articolo 22 del presente regolamento:

“può essere utilizzato in agricoltura biologica, conformemente ai regolamenti (CE) n. 834/2007 e (CE) n. 889/2008”.»;

9)

gli allegati V e VI sono sostituiti dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Disposizioni di rettifica

Nell’allegato VIII, sezione A, del regolamento (CE) n. 889/2008, la riga relativa all’additivo alimentare E 392 è sostituita dalla seguente:

«B

E 392*

Estratti di rosmarino

X

X

Soltanto se ottenuti da produzione biologica»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Tuttavia l’articolo 1, punti 6 e 7, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

(2)  GU L 229 dell’1.9.2009, pag. 1.

(3)  GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1.

(4)  Relazione finale sui mangimi (EGTOP/1/2011), http://ec.europa.eu/agriculture/organic/files/eu-policy/expert-recommendations/expert_group/final_report_on_feed_to_be_published_en.pdf


ALLEGATO

«

ALLEGATO V

Materie prime per mangimi di cui all’articolo 22, lettera d), all’articolo 24, paragrafo 2, e all’articolo 25 quaterdecies, paragrafo 1

1.   MATERIE PRIME DI ORIGINE MINERALE

A

Conchiglie marine calcaree

 

A

Maërl

 

A

Litotamnio

 

A

Gluconato di calcio

 

A

Carbonato di calcio

 

A

Ossido di magnesio (magnesio anidro)

 

A

Solfato di magnesio

 

A

Cloruro di magnesio

 

A

Carbonato di magnesio

 

A

Fosfato defluorato

 

A

Fosfato di calcio e di magnesio

 

A

Fosfato di magnesio

 

A

Fosfato monosodico

 

A

Fosfato di calcio e di sodio

 

A

Cloruro di sodio

 

A

Bicarbonato di sodio

 

A

Carbonato di sodio

 

A

Solfato di sodio

 

A

Cloruro di potassio

 

2.   ALTRE MATERIE PRIME

Prodotti e sottoprodotti della fermentazione di microorganismi le cui cellule sono state inattivate o uccise

A

Saccharomyces cerevisiae

 

A

Saccharomyces carlsbergiensis

 

ALLEGATO VI

Additivi per mangimi impiegati nell’alimentazione animale di cui all’articolo 22, lettera g), all’articolo 24, paragrafo 2, e all’articolo 25 quaterdecies, paragrafo 2

Gli additivi per mangimi elencati nel presente allegato devono essere autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

1.   ADDITIVI TECNOLOGICI

a)   Conservanti

Autorizzazione

Numeri di identificazione

Sostanza

Descrizione e condizioni per l’uso

A

1a

E 200

Acido sorbico

 

A

1a

E 236

Acido formico

 

B

1a

E 237

Formiato di sodio

 

A

1a

E 260

Acido acetico

 

A

1a

E 270

Acido lattico

 

A

1a

E 280

Acido propionico

 

A

1a

E 330

Acido citrico

 


b)   Antiossidanti

Autorizzazione

Numeri di identificazione

Sostanza

Descrizione e condizioni per l’uso

A

1b

E 306

Estratti di origine naturale ricchi di tocoferolo

 


c)   Agenti emulsionanti e stabilizzanti, addensanti e gelificanti

Autorizzazione

Numeri di identificazione

Sostanza

Descrizione e condizioni per l’uso

A

1

E 322

Lecitina

Soltanto se ottenuta da materie prime biologiche

Impiego limitato ai mangimi per gli animali di acquacoltura


d)   Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti

Autorizzazione

Numeri di identificazione

Sostanza

Descrizione e condizioni per l’uso

B

1

E 535

Ferrocianuro di sodio

Dosaggio massimo di 20 mg/kg NaCl (calcolato come anione di ferrocianuro)

A

1

E 551b

Silice colloidale

 

A

1

E 551c

Kieselgur (terra diatomacea purificata)

 

A

1

E 558

Bentonite-montmorillonite

 

A

1

E 559

Argille caolinitiche esenti da amianto

 

A

1

E 560

Miscele naturali di steatite e clorite

 

A

1

E 561

Vermiculite

 

A

1

E 562

Sepiolite

 

B

1

E 566

Natrolite-fonolite

 

B

1

E 568

Clinoptilolite di origine sedimentaria (suini da ingrasso, polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, bovini, salmone)

 

A

1

E 599

Perlite

 


e)   Additivi per insilati

Autorizzazione

Numero di identificazione

Sostanza

Descrizione e condizioni per l’uso

A

1k

Enzimi, lieviti e batteri

Impiego per la produzione di insilati solo quando le condizioni atmosferiche non consentono un’adeguata fermentazione

2.   ADDITIVI ORGANOLETTICI

Autorizzazione

Numero di identificazione

Sostanza

Descrizione e condizioni per l’uso

A

2b

 

Sostanze aromatizzanti

Solo estratti di prodotti agricoli

3.   ADDITIVI NUTRIZIONALI

a)   Vitamine

Autorizzazione

Numero di identificazione

Sostanza

Descrizione e condizioni per l’uso

A

3a

 

Vitamine e provitamine

Derivate da prodotti agricoli

Se ottenute con processi di sintesi, solo quelle identiche alle vitamine derivate da prodotti agricoli possono essere utilizzate per gli animali monogastrici e gli animali di acquacoltura

Se ottenute con processi di sintesi, solo le vitamine A, D ed E identiche alle vitamine derivate da prodotti agricoli possono essere utilizzate per i ruminanti, previa autorizzazione degli Stati membri fondata sulla valutazione della possibilità di apportare ai ruminanti allevati con il metodo biologico le dosi necessarie di tali vitamine attraverso l’alimentazione


b)   Oligoelementi

Autorizzazione

Numeri di identificazione

Sostanza

Descrizione e condizioni per l’uso

A

3b

E1 Ferro

ossido ferrico

carbonato ferroso

solfato ferroso, eptaidrato

solfato ferroso, monoidrato

 

A

3b

E2 Iodio

iodato di calcio, anidro

 

A

3b

E3 Cobalto

carbonato basico di cobalto, monoidrato

solfato di cobalto monoidrato e/o eptaidrato

 

A

3b

E4 Rame

carbonato basico di rame, monoidrato

ossido rameico

solfato di rame, pentaidrato

 

A

3b

E5 Manganese

carbonato manganoso

ossido manganoso

solfato manganoso, monoidrato

 

A

3b

E6 Zinco

ossido di zinco

solfato di zinco, monoidrato

solfato di zinco, eptaidrato

 

A

3b

E7 Molibdeno

molibdato di sodio

 

A

3b

E8 Selenio

selenato di sodio

selenito di sodio

 

4.   ADDITIVI ZOOTECNICI

Autorizzazione

Numeri di identificazione

Sostanza

Descrizione e condizioni per l’uso

A

 

Enzimi e microrganismi

 

»

(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.