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12.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 151/22 |
REGOLAMENTO (UE) N. 494/2012 DELLA COMMISSIONE
dell’11 giugno 2012
che modifica il regolamento (CE) n. 593/2007 relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l’articolo 64, paragrafo 1,
dopo aver consultato il consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 216/2008 ha ampliato il campo di applicazione delle attività dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea (nel prosieguo «l’Agenzia»); ne consegue che l’Agenzia è tenuta a rilasciare certificati, approvazioni, licenze o altri documenti dopo aver ottenuto una certificazione conforme al nuovo campo di applicazione. |
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(2) |
Il regolamento (CE) n. 593/2007 della Commissione, del 31 maggio 2007, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea (2) non consente la riscossione di diritti e onorari per le attività di certificazione di cui all’articolo 5, paragrafo 5, lettera e) e agli articoli 21, 22, 22 bis, 22 ter e 23 del regolamento (CE) n. 216/2008 diverse da quelle indicate nei regolamenti della Commissione (CE) n. 1702/2003, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze e per la certificazione delle imprese di produzione e di progettazione (3) e (CE) n. 2042/2003, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni (4). |
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(3) |
È opportuno che i diritti e gli onorari di cui al presente regolamento siano fissati in modo trasparente, equo e uniforme e riflettano il costo effettivo di ciascuno dei singoli servizi, come stabilito all’articolo 64, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 216/2008. È necessario garantire l’equilibrio tra la spesa globale sostenuta dall’Agenzia per eseguire le operazioni di certificazione e le entrate costituite dai diritti riscossi. |
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(4) |
L’ubicazione geografica delle imprese sul territorio degli Stati membri non dovrebbe costituire un fattore di discriminazione al momento della fissazione dei diritti. |
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(5) |
È opportuno che il richiedente abbia la possibilità di ottenere un’indicazione dell’importo che, prevedibilmente, dovrà versare per il servizio che gli sarà reso, sulla base di criteri chiari, uniformi e pubblici. Qualora non sia possibile determinare tale importo in anticipo, è opportuno che l’Agenzia definisca principi trasparenti per determinare l’importo da versare nel corso della fornitura del servizio. |
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(6) |
È opportuno stabilire i termini per il pagamento dei diritti e degli onorari riscossi a norma del presente regolamento. È opportuno che siano definite misure appropriate da adottare in caso di mancato pagamento, quali la sospensione dell’iter della domanda, l’annullamento delle relative omologazioni, la cessazione della fornitura di qualsiasi altro servizio allo stesso richiedente nonché il recupero degli importi dovuti secondo le modalità disponibili. |
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(7) |
È opportuno che gli onorari relativi ai ricorsi contro le decisioni dell’Agenzia siano interamente versati prima che il ricorso sia dichiarato ammissibile. |
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(8) |
È opportuno consultare le parti interessate prima di procedere a qualsiasi modifica dei diritti. È opportuno, inoltre, che l’Agenzia fornisca periodicamente alle parti interessate informazioni relative alla base e alle modalità di calcolo dei diritti, allo scopo di fornire a queste ultime un’indicazione delle spese sostenute dall’Agenzia e fornire agli operatori del settore l’adeguata visibilità finanziaria in modo da poter prevedere in anticipo l’ammontare dei diritti che saranno tenuti a corrispondere. Pertanto, in base ai risultati finanziari e alle previsioni dell’Agenzia, dovrebbe essere consentita una revisione annuale delle tariffe. |
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(9) |
Occorre quindi modificare il regolamento (CE) n. 593/2007 di conseguenza. |
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(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 593/2007 è così modificato:
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1) |
all’articolo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «In particolare, esso determina i casi in cui sono dovuti i diritti e gli onorari di cui all’articolo 64, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 216/2008, i relativi importi e le modalità di pagamento.»; |
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2) |
all’articolo 2, le lettere da a) a d) sono sostituite dalle seguenti: «a) “diritti”: le somme riscosse dall’Agenzia e dovute dai richiedenti per operazioni di certificazione; b) “onorari”: le somme riscosse dall’Agenzia e dovute dai richiedenti che fruiscono dei servizi, diversi dalle operazioni di certificazione, resi dall’Agenzia, compresa la fornitura di merci; c) “operazioni di certificazione”: tutte le attività svolte dall’Agenzia, direttamente o indirettamente necessarie al rilascio, al mantenimento e alla modifica dei certificati di cui al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle relative regole di attuazione; d) “richiedente”: qualsiasi persona fisica o giuridica che chieda di beneficiare di un’operazione di certificazione o di un servizio reso dall’Agenzia.»; |
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3) |
all’articolo 4 sono aggiunti i seguenti secondo e terzo comma: «In applicazione di futuri regolamenti, l’Agenzia può riscuotere diritti conformemente alla parte II dell’allegato per operazioni di certificazione diverse da quelle di cui alla parte I dell’allegato. Gli eventuali cambiamenti intervenuti nell’impresa, che sono comunicati all’Agenzia e ne condizionano l’approvazione, possono comportare il ricalcolo dei diritti di sorveglianza dovuti che sarà applicabile a partire dalla successiva griglia tariffaria.»; |
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4) |
l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 1. I diritti sono dovuti dal richiedente e pagabili in euro. Le condizioni di pagamento sono comunicate ai richiedenti tramite il sito web dell’Agenzia. Il richiedente versa per intero i diritti, comprese le eventuali spese bancarie relative al pagamento, prima del rilascio, del mantenimento o della modifica del certificato, a meno che l’Agenzia, tenuto debitamente conto dei rischi finanziari, non decida altrimenti. I diritti sono versati entro 30 giorni di calendario a decorrere dalla data di notifica della fattura al richiedente da parte dell’Agenzia. La domanda può essere annullata o il certificato può essere sospeso o revocato in caso di mancato pagamento dei diritti entro la scadenza dei termini e previa notifica inviata dall’Agenzia. 2. L’Agenzia può fatturare i diritti in un’unica soluzione dopo aver ricevuto la domanda o all’inizio del periodo annuale o del periodo di sorveglianza. 3. Per le operazioni di certificazione che comportano il pagamento di diritti calcolati su base oraria, l’Agenzia fornisce al richiedente, a richiesta, un preventivo di spesa. Il preventivo è modificato dall’Agenzia qualora l’operazione si riveli più semplice e più rapida di quanto previsto inizialmente o, al contrario, più complessa e più lunga di quanto l’Agenzia poteva ragionevolmente prevedere. 4. Se, dopo la verifica di una domanda, l’Agenzia decide di non accogliere la stessa, tutti i diritti riscossi vengono restituiti al richiedente, ad eccezione dell’importo destinato a coprire i costi amministrativi del trattamento della domanda. Detto importo è pari a due volte la tariffa oraria indicata nella parte II dell’allegato. Qualora l’Agenzia abbia prova del fatto che la capacità finanziaria del richiedente è a rischio, può rifiutare una domanda a meno che il richiedente non fornisca una garanzia bancaria o un deposito vincolato. L’Agenzia può inoltre rifiutare una domanda qualora il richiedente non abbia onorato gli importi dovuti per operazioni di certificazione o servizi prestati dall’Agenzia, a meno che il richiedente non corrisponda nel frattempo tali importi. 5. Qualora l’Agenzia debba interrompere un’operazione di certificazione perché i mezzi del richiedente sono insufficienti o perché quest’ultimo non adempie ai suoi obblighi, ovvero perché questi decide di rinunciare alla domanda o di posporre il suo progetto, il saldo di tutti i diritti dovuti, calcolato su base oraria per il periodo in corso di 12 mesi, ma non eccedente il diritto fisso applicabile, deve essere pagato integralmente nel momento in cui l’Agenzia interrompe il suo lavoro, assieme ad eventuali altri importi dovuti in quel momento. Il corrispondente numero di ore viene fatturato in base alla tariffa oraria indicata nella parte II dell’allegato. Qualora l’Agenzia, su domanda del richiedente, riprenda un’operazione di certificazione interrotta in precedenza, tale operazione viene fatturata come nuovo progetto. 6. Se il titolare di un certificato rinuncia al certificato corrispondente o l’Agenzia revoca il certificato, il saldo di tutti i diritti dovuti, calcolato su base oraria ma non eccedente il diritto fisso applicabile, deve essere pagato integralmente nel momento in cui avviene la rinuncia o la revoca, assieme ad eventuali altri importi dovuti in quel momento. Il corrispondente numero di ore viene fatturato in base alla tariffa oraria indicata nella parte II dell’allegato. 7. Se l’Agenzia sospende il certificato a causa del mancato pagamento dei diritti annuali o dei diritti per la sorveglianza o perché il richiedente non è conforme ai requisiti applicabili, il relativo periodo di tariffazione non viene interrotto.»; |
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5) |
l’articolo 10, paragrafo 2, è soppresso; |
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6) |
all’articolo 11, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: «Per il trattamento dei ricorsi presentati a norma dell’articolo 44 del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) sono corrisposti onorari, il cui importo è fissato nella parte IV dell’allegato. Il ricorrente, se è una persona giuridica, è tenuto a presentare all’Agenzia un certificato sottoscritto da un funzionario autorizzato dell’impresa interessata indicante il fatturato del ricorrente. Il suddetto certificato deve essere allegato alla notifica del ricorso. Gli onorari per il ricorso sono versati entro 60 giorni di calendario dalla data di presentazione del ricorso all’Agenzia secondo la procedura applicabile istituita dalla stessa. In caso di mancato pagamento entro tale termine, il ricorso viene respinto dalla commissione di ricorso. Se il ricorso si conclude a favore del ricorrente, l’Agenzia provvede immediatamente a rimborsare gli onorari versati. Su richiesta del richiedente può essergli fornita una stima dell’importo degli onorari prima della prestazione del servizio. Il preventivo è modificato dall’Agenzia qualora l’operazione si riveli più semplice e più rapida di quanto previsto inizialmente o, al contrario, più complessa e più lunga di quanto l’Agenzia poteva ragionevolmente prevedere. |
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7) |
all’articolo 14 è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3. L’allegato del regolamento è riesaminato periodicamente per garantire che significative informazioni relative alle ipotesi sulle entrate e spese dell’Agenzia trovino debito riscontro negli importi dei diritti e degli onorari da essa riscossi. Se necessario, il presente regolamento e il relativo allegato possono essere rivisti entro un massimo di cinque anni dall’entrata in vigore.»; |
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8) |
l’allegato è modificato in conformità dell’allegato al presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.
(2) GU L 140 dell’1.6.2007, pag. 3.
ALLEGATO
L’allegato del regolamento (CE) n. 593/2007 è così modificato:
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1) |
nella parte II, il punto 2 è sostituito dal seguente:
(*1) Si tratta di un elenco non esaustivo di operazioni. La mancata inclusione di un’operazione nella presente parte non implica automaticamente che una determinata operazione non possa essere effettuata dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea." |
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2) |
la parte IV è sostituita dalla seguente: «PARTE IV Onorari per il trattamento dei ricorsi Tutte le domande di ricorso sono soggette ad un onorario fisso indicato nella tabella, moltiplicato per il coefficiente relativo alla corrispondente categoria di onorari applicabili alla persona o all’impresa in questione. Il ricorso è considerato ammissibile soltanto se il relativo onorario è stato versato.
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(*1) Si tratta di un elenco non esaustivo di operazioni. La mancata inclusione di un’operazione nella presente parte non implica automaticamente che una determinata operazione non possa essere effettuata dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea.