8.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 148/24 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 485/2012 DELLA COMMISSIONE
del 7 giugno 2012
relativo ai dazi doganali minimi per lo zucchero da fissare per la settima gara parziale nell’ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento «unico OCM») (1), in particolare l’articolo 187 in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011 della Commissione (2) ha indetto una gara permanente per la campagna 2011/2012 relativa alle importazioni di zucchero di cui al codice NC 1701 a dazio doganale ridotto. |
(2) |
Conformemente all’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011, la Commissione deve decidere, alla luce delle offerte ricevute nell’ambito di una gara parziale, se fissare o no un dazio doganale minimo per codice NC ad otto cifre. |
(3) |
In base alle offerte ricevute nell’ambito della settima gara parziale, occorre fissare un dazio doganale minimo per alcuni dei codici a otto cifre dello zucchero di cui al codice NC 1701, e nessun dazio minimo per i restanti codici a otto cifre dello stesso codice. |
(4) |
Per lanciare un segnale tempestivo al mercato e garantire una gestione efficace della misura, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
(5) |
Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la settima gara parziale prevista nell’ambito della procedura di gara permanente indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011, il cui termine di presentazione delle offerte è scaduto il 6 giugno 2012, per i codici a otto cifre dello zucchero di cui al codice NC 1701 è fissato, o non è fissato, un dazio doganale minimo, come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 318 dell'1.12.2011, pag. 4.
ALLEGATO
Dazi doganali minimi
(EUR/t) |
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Codice NC a otto cifre |
Dazio doganale minimo |
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1 |
2 |
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1701 12 10 |
X |
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1701 12 90 |
X |
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1701 13 10 |
X |
||||
1701 13 90 |
— |
||||
1701 14 10 |
312,60 |
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1701 14 90 |
— |
||||
1701 91 00 |
X |
||||
1701 99 10 |
345,00 |
||||
1701 99 90 |
— |
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