1.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 142/26


REGOLAMENTO (UE) N. 461/2012 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1503/2006, (CE) n. 657/2007 e (CE) n. 1178/2008 per quanto riguarda gli adeguamenti connessi alla soppressione delle variabili relative ai nuovi ordinativi industriali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali (1), in particolare l’articolo 17, lettere da b) a g),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1165/98 ha stabilito un quadro comune per la produzione di statistiche comunitarie sull’evoluzione congiunturale del ciclo economico e ha fissato le variabili necessarie per l’analisi dell’evoluzione congiunturale dell’offerta e della domanda, dei fattori di produzione e dei prezzi.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1503/2006 della Commissione, del 28 settembre 2006, recante attuazione e modifica, per quanto riguarda le definizioni delle variabili, l’elenco delle variabili e la frequenza dell’elaborazione dei dati, del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali (2) contiene le definizioni degli obiettivi e delle caratteristiche delle variabili.

(3)

Il regolamento (CE) n. 657/2007 della Commissione, del 14 giugno 2007, che attua il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali per quanto riguarda l’istituzione di programmi di campionamento europei (3) ha specificato le norme e le condizioni in merito alla trasmissione di dati da parte degli Stati membri partecipanti ai programmi di campionamento europei per le statistiche congiunturali.

(4)

Il regolamento (CE) n. 1178/2008 della Commissione, del 28 novembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali e i regolamenti (CE) n. 1503/2006 e (CE) n. 657/2007 della Commissione con riguardo agli adeguamenti resi necessari dalla revisione delle classificazioni statistiche NACE e CPA (4), ha aggiornato le norme e le condizioni relative ai programmi di campionamento europei a seguito dell’adozione del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (5), e del regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che definisce una nuova classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) e abroga il regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio (6).

(5)

Le variabili relative ai nuovi ordinativi industriali previste dal regolamento (CE) n. 1165/98 dovevano fungere da indicatore anticipatore della produzione futura. Tuttavia, la capacità predittiva di tali variabili si è rivelata limitata e, poiché le loro proprietà anticipatorie non si sono dimostrate stabili in tutti gli Stati membri, il comitato del sistema statistico europeo ha ritenuto che debba essere sospesa la raccolta di dati delle variabili relative ai nuovi ordinativi industriali tenendo conto delle priorità stabilite per lo sviluppo e la produzione di statistiche, alla luce della riduzione delle risorse e al fine di alleggerire l’onere gravante sul sistema statistico europeo.

(6)

Per poter eliminare le variabili dei nuovi ordinativi industriali, è necessario sopprimere i riferimenti alle stesse nelle disposizioni relative all’elenco delle variabili, al periodo di riferimento, al livello di dettaglio, al termine per la trasmissione dei dati, al periodo transitorio e alle definizioni da applicare a tali variabili, e anche in relazione alle modalità di applicazione del programma di campionamento europeo concernente i nuovi ordinativi pervenuti dal mercato non interno.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato A del regolamento (CE) n. 1165/98 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L’allegato I del regolamento (CE) n. 1503/2006 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Nel regolamento (CE) n. 657/2007 gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 1

In sede di compilazione di statistiche che distinguono tra zona euro e zona extra euro, per le seguenti due variabili specificate nell’allegato A del regolamento (CE) n. 1165/98 possono essere applicati programmi di campionamento europei:

Variabile

Nome

312

Prezzi alla produzione sul mercato non interno

340

Prezzi all’importazione

Articolo 2

Gli Stati membri partecipanti ai programmi di campionamento europei di cui all’articolo 1 trasmettono dati alla Commissione (Eurostat) come minimo per le attività della NACE, per la variabile n. 312, e per i prodotti della CPA, per la variabile n. 340, specificati nell’allegato.»

Articolo 4

L’allegato III del regolamento (CE) n. 1178/2008 è modificato in conformità dell’allegato III del presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 162 del 5.6.1998, pag. 1.

(2)   GU L 281 del 12.10.2006, pag. 15.

(3)   GU L 155 del 15.6.2007, pag. 7.

(4)   GU L 319 del 29.11.2008, pag. 16.

(5)   GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.

(6)   GU L 145 del 4.6.2008, pag. 65.


ALLEGATO I

L’allegato A del regolamento (CE) n. 1165/98 è così modificato:

1)

la lettera c) («Elenco delle variabili») è modificata come segue:

a)

al paragrafo 1, sono soppresse le variabili «130 Nuovi ordinativi pervenuti», «131 Nuovi ordinativi pervenuti dal mercato interno» e «132 Nuovi ordinativi pervenuti dal mercato non interno»;

b)

i paragrafi 3 e 8 sono soppressi.

2)

Alla lettera e) («Periodo di riferimento»), sono soppresse le variabili 130, 131 e 132 e i loro rispettivi periodi di riferimento.

3)

La lettera f) («Livello di dettaglio») è modificata come segue:

a)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.

Inoltre, tutte le variabili, eccettuate quelle relative al fatturato (nn. 120, 121, 122), devono essere trasmesse per il totale dell’industria definita dalle sezioni da B a E della NACE Rev. 2 e per i raggruppamenti principali di industrie (RPI) definiti nel regolamento (CE) n. 586/2001 della Commissione (*1).

(*1)   GU L 86 del 27.3.2001, pag. 11.»;"

b)

il paragrafo 6 è soppresso;

c)

il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9.

Le variabili relative al mercato non interno (nn. 122 e 312) devono essere trasmesse in base alla distinzione tra zona euro e zona extra euro. La distinzione si applica al totale dell’industria definita dalle sezioni da B a E della NACE Rev. 2, agli RPI, nonché al livello di sezione (una lettera) e divisione (due cifre) della NACE Rev. 2. L’informazione su NACE Rev. 2, sezioni D ed E, non è richiesta per la variabile 122. Inoltre, la variabile relativa ai prezzi all’importazione (n. 340) deve essere trasmessa in base alla distinzione tra zona euro e zona extra euro. La distinzione si applica al totale dell’industria definita dalle sezioni da B a E della CPA, agli RPI, nonché al livello di sezione (una lettera) e divisione (due cifre) della CPA. Per la distinzione tra zona euro e zona extra euro la Commissione può stabilire le condizioni di applicazione di programmi europei di campionamento di cui all’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera d). Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3. Il campo d’applicazione della variabile relativa ai prezzi all’importazione può essere limitato dal programma europeo di campionamento all’importazione di prodotti da paesi della zona extra euro. Gli Stati membri che non hanno adottato l’euro non sono tenuti a fornire la distinzione tra zona euro e zona extra euro per le variabili 122, 312 e 340.»;

4)

alla lettera g) («Termini per la trasmissione dei dati»), punto 1), sono soppresse le variabili 130, 131 e 132 e i rispettivi termini «1 mese e 20 giorni civili»;

5)

alla lettera j) («Periodo transitorio»), il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Per la variabile 340 e la distinzione tra zona euro e zona extra euro per le variabili 122, 312 e 340 può essere concesso un periodo transitorio che termina l’11 agosto 2007, secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2.»

(*1)   GU L 86 del 27.3.2001, pag. 11.»;»


ALLEGATO II

L’allegato I del regolamento (CE) n. 1503/2006 è così modificato:

Le variabili «130 Nuovi ordinativi pervenuti», «131 Nuovi ordinativi pervenuti dal mercato interno» e «132 Nuovi ordinativi pervenuti dal mercato non interno» sono soppresse.


ALLEGATO III

L’allegato III del regolamento (CE) n. 1178/2008 è così modificato:

Il paragrafo « 132 NUOVI ORDINATIVI PERVENUTI DAL MERCATO NON INTERNO » è soppresso.