1.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 142/25


REGOLAMENTO (UE) N. 460/2012 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 2012

recante divieto di pesca nella zona economica mauritana per le navi appartenenti alla categoria 9 (pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica) battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 704/2008 del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativo alla conclusione del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1o agosto 2008 al 31 luglio 2012 (2), ha limitato le possibilità di pesca per la categoria 9 (pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica) a un quantitativo di riferimento di 250 000 tonnellate.

(2)

Sulla base dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di cui sopra, è stato assegnato un contingente supplementare di 2 654 tonnellate per il periodo dal 1o agosto 2011 al 31 luglio 2012, portando il quantitativo totale di riferimento a 252 654 tonnellate.

(3)

Conformemente alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dichiarate nella suddetta categoria di pesca dai pescherecci battenti bandiera degli Stati membri interessati hanno esaurito il contingente assegnato per il periodo di riferimento di cui sopra.

(4)

È quindi necessario vietare le attività di pesca per tale categoria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato agli Stati membri interessati si considera esaurito a decorrere dal 24 aprile 2012.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca praticate nell’ambito della categoria 9 da navi battenti bandiera degli Stati membri interessati sono vietate a decorrere dalla mezzanotte del 23 aprile 2012. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture effettuate dalle navi suddette successivamente a tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)   GU L 203 del 31.7.2008, pag. 1.