31.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 141/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 455/2012 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 2012

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)   GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)   GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Un prodotto con la seguente composizione (percentuale in peso):

—

mozzarella di latte parzialmente scremato

45

—

rivestimento

55

costituito da:

—

farina di grano e di riso

25-30

—

acqua

20-25

—

uova intere essiccate

< 2

—

formaggio semigrasso a pasta dura

< 2

—

sale

< 2

—

spezie/aromi

< 2

—

inulina

< 2

—

addensante (E 464)

< 2

—

fibre di avena

< 2

—

olio di semi di girasole

< 2

Il prodotto consiste in un blocco o in strisce di formaggio, che vengono rivestite in varie fasi, per poi essere confezionate e congelate. Contiene erbe e spezie e non è stato cotto o precotto.

Il prodotto si presenta congelato, generalmente sigillato in sacchetti di plastica e/o in scatole di cartone. Prima del consumo viene fritto in olio ed è consumato caldo come spuntino.

2106 90 98

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 2106 , 2106 90 e 2106 90 98 .

Il prodotto è caratterizzato dal fatto che il rivestimento, che rappresenta oltre il 50% del peso, ne costituisce la parte prevalente. La classificazione nel capitolo 04 è pertanto esclusa, dato che il prodotto perde il carattere di formaggio.

Il prodotto deve quindi essere classificato nel codice NC 2106 90 98 , come preparazione alimentare non nominata né compresa altrove.