16.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 128/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 414/2012 DELLA COMMISSIONE
del 15 maggio 2012
che modifica il regolamento (CE) n. 554/2008 per quanto riguarda il tenore minimo e la dose minima raccomandata del preparato enzimatico di 6-fitasi come additivo per mangimi destinati ai tacchini da ingrasso
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Con il regolamento (CE) n. 554/2008 della Commissione (2) è stato autorizzato per dieci anni l’uso del preparato enzimatico di 6-fitasi (EC 3.1.3.26), appartenente alla categoria «additivi zootecnici», come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole, anatre da ingrasso, tacchini da ingrasso e suinetti svezzati. |
(2) |
A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, il titolare dell’autorizzazione ha proposto di modificare i termini dell’autorizzazione del preparato in questione riducendone il tenore minimo e la dose minima raccomandata da 1 000 FTU/kg a 500 FTU/kg di mangime completo per i tacchini da ingrasso. Tale domanda era corredata dai dati giustificativi pertinenti. |
(3) |
Nel parere del 13 novembre 2011 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha concluso che il preparato in questione, alla dose minima richiesta di 500 FTU/kg (3) di mangime completo, è in grado di migliorare l’utilizzo del fosforo nei tacchini da ingrasso. |
(4) |
Le condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono rispettate. |
(5) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 554/2008. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 554/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) GU L 158 del 18.6.2008, pag. 14.
(3) EFSA Journal 2012; 10(1):2533.
ALLEGATO
Il testo dell’allegato del regolamento (CE) n. 554/2008 è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO
Numero d’identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie animale o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Scadenza dell’autorizzazione |
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Unità di attività/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: promotori della digestione |
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4a5 |
AB Enzyme GmbH |
6-fitasi EC 3.1.3.26 |
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Polli da ingrasso |
— |
500 FTU |
— |
|
8.7.2018 |
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Galline ovaiole |
— |
250 FTU |
— |
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Anatre da ingrasso |
— |
250 FTU |
— |
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Tacchini da ingrasso |
— |
500 FTU |
— |
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Suinetti (svezzati) |
— |
100 FTU |
— |
(1) 1 FTU è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di fosfato inorganico, al minuto, a partire dal fitato di sodio con pH 5,5 e a 37 °C.
(2) Ulteriori informazioni sul metodo analitico sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives»