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11.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 124/11 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 399/2012 DELLA COMMISSIONE
del 7 maggio 2012
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
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(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le norme generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
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(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
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(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2). |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
ALLEGATO
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Designazione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
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(1) |
(2) |
(3) |
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Articolo non montato, (cosiddetta “rete di sicurezza per trampolino elastico”) costituito da:
Ciascuna sbarra superiore va montata sulla sbarra inferiore, che viene quindi fissata alle gambe del trampolino utilizzando le viti e i dadi di fissaggio bloccanti. La rete è cucita in forma di cilindro e le dimensioni ottenute si adattano ad un particolare trampolino. La rete ha un’apertura di accesso che si può chiudere con una cerniera. Le chiusure a scatto all’estremità superiore della rete devono essere fissate all’estremità superiore delle sbarre di metallo. La fasce di gomma munite di ganci servono a fissare il lato inferiore della rete al telaio del trampolino. |
9506 91 90 |
Classificazione a norma delle regole generali 1, 2 a) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata; della nota 1, lettera t), della sezione XI, della nota 3 del capitolo 95, nonché del testo dei codici NC 9506 , 9506 91 e 9506 91 90 . Tenendo conto della sua forma e delle sue caratteristiche, in particolare del fatto che è pronta ad essere installata su un particolare trampolino elastico vista la presenza delle sbarre metalliche, delle viti, dei dadi, delle chiusure a scatto e delle fasce di gomma munite di ganci, la rete di sicurezza è idonea all’uso unicamente con il trampolino ad essa corrispondente (cfr. nota 3 del capitolo 95). La rete di sicurezza deve pertanto essere considerata come accessorio di un articolo per l’educazione fisica della voce 9506 . La classificazione alla voce 5608 come altre reti confezionate è esclusa, in quanto gli articoli del capitolo 95 sono esclusi dalla sezione XI (cfr. nota 1, lettera t), della sezione XI). La rete di sicurezza per trampolino elastico deve pertanto essere classificata al codice NC 9506 91 90 come altri oggetti ed attrezzi per l’educazione fisica, la ginnastica o l’atletica. |