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9.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 123/35 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 397/2012 DELLA COMMISSIONE
dell'8 maggio 2012
recante fissazione del coefficiente di attribuzione, rigetto di ulteriori domande e chiusura del periodo di presentazione delle domande relative agli ulteriori quantitativi di zucchero fuori quota disponibili per la vendita sul mercato dell’Unione con beneficio della riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2011/2012
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2012 della Commissione, del 27 aprile 2012, che istituisce misure necessarie riguardanti l’immissione sul mercato dell’Unione di ulteriori quantitativi di zucchero e isoglucosio fuori quota con riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2011/2012 (2), in particolare l’articolo 5,
considerando quanto segue:
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(1) |
I quantitativi oggetto delle domande di certificato per lo zucchero prodotto fuori quota, presentate dal 1o maggio 2012 al 2 maggio 2012 e notificate alla Commissione il 4 maggio 2012, superano il limite stabilito all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2012. |
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(2) |
Pertanto, in conformità all’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2012 è necessario fissare un coefficiente di attribuzione che gli Stati membri devono applicare ai quantitativi coperti da ciascuna domanda di certificato notificata, respingere le domande non ancora notificate e disporre la chiusura del periodo di presentazione delle domande. |
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(3) |
Al fine di garantire una gestione efficace della misura, il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai quantitativi per i quali, nel periodo dal 1o maggio 2012 al 2 maggio 2012, in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2012, sono state presentate domande di certificato per lo zucchero fuori quota, notificate alla Commissione il 4 maggio 2012, è applicato un coefficiente di attribuzione del 22,007274 %.
Le domande di certificato per lo zucchero fuori quota presentate dal 3 maggio 2012 al 9 maggio 2012 in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2012 sono respinte.
Il periodo di presentazione delle domande di certificati per lo zucchero fuori quota in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2012 è chiuso dal 9 maggio 2012.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale