8.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 121/18


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 390/2012 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2012

recante modifica del regolamento (CE) n. 318/2007 che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione (2) stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell’Unione di determinati volatili, una delle quali è che possono essere importati nell’Unione soltanto volatili provenienti da paesi terzi o da parti di paesi terzi di cui all’allegato I della direttiva.

(2)

Le Filippine hanno chiesto alla Commissione di autorizzare l’importazione nell’Unione da parti del loro territorio di volatili allevati in cattività a norma del regolamento (CE) n. 318/2007. Esperti della Commissione hanno effettuato una missione d’ispezione nelle Filippine al fine di valutare se tale paese rispettasse le disposizioni sulle condizioni di polizia sanitaria per tali volatili e sui controlli da mettere in atto.

(3)

Le Filippine hanno fornito garanzie adeguate per quanto riguarda la conformità alla normativa dell’Unione di cui al regolamento (CE) n. 318/2007 applicabile alle importazioni nell’Unione di volatili allevati in cattività provenienti da una parte del proprio territorio, ossia la regione della capitale Manila. Tale parte del territorio delle Filippine va pertanto inclusa nell’elenco che figura nell’allegato I al regolamento (CE) n. 318/2007.

(4)

Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 318/2007.

(5)

Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’allegato I del regolamento (CE) n. 318/2007 è aggiunta la voce seguente:

«3.

Filippine: regione della capitale Manila.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(2)  GU L 84 del 24.3.2007, pag. 7.