8.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 121/1


REGOLAMENTO (UE) N. 389/2012 DEL CONSIGLIO

del 2 maggio 2012

relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2073/2004 del Consiglio, del 16 novembre 2004, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise (3), prevede un sistema comune in base al quale gli Stati membri si prestano mutua assistenza e collaborano con la Commissione al fine di garantire la corretta applicazione della legislazione in materia di accise, di contrastare l’evasione delle accise e di seguire le distorsioni nel mercato interno. Alla luce dell’esperienza maturata e tenuto conto dei recenti sviluppi, è necessario apportare una serie di modifiche a detto regolamento. Per ragioni di chiarezza, dato il numero di modifiche necessarie, è opportuno sostituire il regolamento.

(2)

Ai fini del completamento del mercato interno permane la necessità di un sistema di cooperazione amministrativa nel settore delle accise che comprenda tutti gli aspetti della legislazione concernente l'applicazione di accise gravanti sui prodotti di cui all'articolo 1 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise (4).

(3)

Per motivi di efficacia, rapidità e costo è indispensabile rafforzare il ricorso a mezzi elettronici per lo scambio di informazioni. Tenuto conto del carattere ripetitivo di talune richieste e della diversità linguistica all’interno dell’Unione, è importante assicurare un ricorso più generalizzato a formati standard nell’ambito dello scambio di informazioni, affinché le richieste di informazioni siano trattate più rapidamente. Questi requisiti possono essere più efficacemente realizzati attraverso l'utilizzo più sistematico del sistema di informatizzazione istituito dalla decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativa all’informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (5). Tale sistema offre attualmente maggiori possibilità rispetto al momento dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2073/2004 e continuerà ad essere sviluppato. È quindi opportuno esigere che gli Stati membri vi facciano ricorso ogniqualvolta ciò sia possibile.

(4)

Lo scambio di informazioni in materia di accise è in larga misura necessario per tracciare un quadro fedele delle attività di alcuni soggetti in questo settore, ma, nel contempo, gli Stati membri non sono liberi di procurarsi o di chiedere informazioni che con tutta probabilità non sono pertinenti per esaminare la posizione in fatto di accise di una data persona o di un determinato gruppo o categoria di persone.

(5)

Ai fini di un corretto coordinamento del flusso di informazioni, è necessario mantenere le disposizioni del regolamento (CE) n. 2073/2004 per quanto riguarda un punto di contatto unico in ciascuno Stato membro. Poiché per motivi di efficienza potrebbero essere necessari contatti più diretti tra le autorità e i funzionari degli Stati membri, è altresì opportuno mantenere le disposizioni in materia di delega e designazione dei funzionari competenti.

(6)

Affinché le informazioni necessarie siano trasmesse in tempo utile, è opportuno mantenere le disposizioni del regolamento (CE) n. 2073/2004 che impongono all’autorità interpellata di agire con la massima rapidità e in ogni caso entro un termine determinato. Tuttavia, il termine per la trasmissione di informazioni di cui lo Stato membro interpellato già dispone dovrebbe essere inferiore al termine normale.

(7)

Ai fini di un monitoraggio efficace delle procedure relative alle accise nelle operazioni transfrontaliere, è necessario continuare a prevedere la possibilità di controlli simultanei da parte degli Stati membri e la presenza di funzionari di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro nel quadro della cooperazione amministrativa.

(8)

Per la gestione delle difficoltà connesse alla notifica transfrontaliera delle decisioni e delle misure amministrative è opportuno mantenere le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 2073/2004.

(9)

Per lottare efficacemente contro la frode è opportuno mantenere le disposizioni sullo scambio di informazioni senza previa richiesta. Per facilitare tale scambio è opportuno specificare le categorie di informazioni che devono essere scambiate su base obbligatoria.

(10)

È opportuno che gli Stati membri continuino a potersi scambiare su base volontaria le informazioni necessarie per la corretta applicazione delle legislazione in materia di accise, qualora tali informazioni non rientrino nelle categorie di informazioni previste per lo scambio automatico.

(11)

Il ritorno d’informazione è un mezzo appropriato per assicurare il miglioramento continuo della qualità delle informazioni scambiate. È quindi opportuno predisporre un quadro per consentire tale ritorno d’informazione.

(12)

L’archiviazione elettronica, da parte degli Stati membri, di taluni dati specifici relativi all'autorizzazione degli operatori economici e dei depositi fiscali è indispensabile per garantire il corretto funzionamento del sistema delle accise e la lotta contro la frode. Essa consente lo scambio rapido di tali dati tra gli Stati membri e l’accesso automatico alle informazioni. Tale obiettivo può essere raggiunto mediante il ricorso alle informazioni già contenute nei sistemi informatizzati nazionali per le accise, l’elaborazione di analisi dei rischi che migliorino le informazioni esistenti a livello nazionale sugli operatori economici interessati dalle accise e i loro movimenti di prodotti soggetti ad accisa all’interno dell’Unione, e mediante l’inclusione di una serie di informazioni relative a soggetti passivi e alle loro operazioni. Poiché le procedure per la determinazione delle accise o per il loro recupero e i termini di prescrizione e gli altri termini variano da uno Stato membro all'altro, è necessario, per garantire l'efficace assistenza reciproca nell'applicazione della legislazione in materia di accise in situazioni transfrontaliere, prevedere un periodo minimo durante il quale ciascuno Stato membro sia tenuto a conservare tali informazioni.

(13)

Per garantire l’affidabilità delle informazioni contenute nelle banche dati elettroniche, è opportuno prevederne l’aggiornamento regolare.

(14)

È opportuno che gli operatori economici siano in grado di effettuare rapidamente le verifiche necessarie per i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa. Essi dovrebbero poter ottenere la conferma elettronica della validità dei numeri di accisa mediante un registro centrale gestito dalla Commissione e alimentato con le informazioni contenute nelle banche dati nazionali.

(15)

Le norme nazionali in materia di segreto bancario potrebbero compromettere l’efficienza dei meccanismi previsti dal presente regolamento. È quindi opportuno che gli Stati membri non abbiano la facoltà di negare le informazioni richieste unicamente sulla base di tali norme.

(16)

Il presente regolamento dovrebbe far salve e dovrebbe piuttosto integrare le altre misure adottate a livello dell’Unione che contribuiscono alla lotta contro le irregolarità e le frodi nel settore delle accise.

(17)

Per motivi di chiarezza, è utile confermare nel presente regolamento che, qualora informazioni o documenti siano ottenuti con l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria o su sua richiesta, la loro comunicazione all'autorità competente di un altro Stato membro è subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria se tale autorizzazione è prescritta dalla legislazione dello Stato membro che trasmette i dati.

(18)

Il trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri nell'ambito del presente regolamento è disciplinato dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (6). Il trattamento dei dati personali da parte della Commissione a norma del presente regolamento è disciplinato dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (7).

(19)

Lo scambio di informazioni con i paesi terzi si è rivelato utili ai fini della corretta applicazione della legislazione in materia di accise e dovrebbe pertanto essere mantenuto. La direttiva 95/46/CE stabilisce i requisiti specifici per la comunicazione delle informazioni ai paesi terzi che devono soddisfare gli Stati membri.

(20)

Per l’applicazione efficace del presente regolamento potrebbe essere necessario limitare la portata di taluni diritti e obblighi stabiliti dalla direttiva 95/46/CE, in particolare dei diritti definiti all’articolo 10, all’articolo 11, paragrafo 1, e agli articoli 12 e 21 della direttiva stessa, al fine di salvaguardare i rilevanti interessi economici e finanziari degli Stati membri, tenuto conto delle potenziali perdite di gettito per gli Stati membri e dell’importanza cruciale delle informazioni contemplate dal presente regolamento per l’efficacia della lotta contro la frode. Vista la necessità di preservare gli elementi di prova nei casi di sospette irregolarità fiscali o frodi e di evitare qualsiasi interferenza con la corretta valutazione del rispetto della legislazione in materia di accise, potrebbe essere necessario limitare gli obblighi del responsabile del trattamento dei dati e i diritti della persona interessata concernenti la trasmissione di informazioni, l'accesso ai dati e la divulgazione delle operazioni di trattamento, nel corso dello scambio dei dati personali a norma del presente regolamento. È opportuno che gli Stati membri siano tenuti ad applicare tali limitazioni nella misura in cui sono necessarie e proporzionate.

(21)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione di taluni articoli del presente regolamento e di descrivere le principali categorie di dati che possono essere scambiati dagli Stati membri a norma del presente regolamento, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (8).

(22)

Poiché gli atti di esecuzione sono misure di portata generale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 182/2011, per la loro adozione è opportuno applicare la procedura di esame.

(23)

È necessario controllare e valutare il funzionamento del presente regolamento. È opportuno pertanto prevedere la raccolta di statistiche e di altre informazioni da parte degli Stati membri nonché l’elaborazione di relazioni periodiche da parte della Commissione.

(24)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la semplificazione e il rafforzamento della cooperazione amministrativa tra gli Stati membri, che richiedono un approccio armonizzato, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo dell’unità d’azione e dell’efficacia perseguite, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(25)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali (articolo 8). Tenuto conto dei limiti fissati dal presente regolamento, il trattamento di tali dati nell’ambito del regolamento medesimo non va al di là di quanto è necessario e proporzionato per tutelare i legittimi interessi fiscali degli Stati membri.

(26)

È opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 2073/2004.

(27)

Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha adottato un parere (9),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce le condizioni in base alle quali le autorità competenti degli Stati membri preposte all’applicazione della legislazione in materia di accise devono cooperare tra loro e con la Commissione allo scopo di garantire l’osservanza di tale legislazione. A tal fine esso definisce norme e procedure che consentano alle autorità competenti degli Stati membri di cooperare e di scambiarsi, per via elettronica o in altro modo, le informazioni necessarie a garantire la corretta applicazione della suddetta legislazione.

2.   Il presente regolamento fa salva l’applicazione negli Stati membri delle norme di mutua assistenza in materia penale.

3.   Esso non pregiudica l’esecuzione di eventuali obblighi più ampi in relazione all'assistenza reciproca risultanti da altri atti giuridici, compresi accordi bilaterali o multilaterali.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«autorità competente», l’autorità designata a norma dell’articolo 3, paragrafo 1;

2)

«autorità richiedente», l’ufficio centrale di collegamento per le accise oppure un servizio di collegamento o qualsiasi funzionario competente di uno Stato membro che formula una richiesta di assistenza a nome dell’autorità competente;

3)

«autorità interpellata», l’ufficio centrale di collegamento per le accise oppure un servizio di collegamento o un funzionario competente di uno Stato membro che riceve una richiesta di assistenza a nome dell’autorità competente;

4)

«ufficio delle accise», qualsiasi ufficio in cui possono essere espletate formalità previste dalle norme in materia di accise;

5)

«scambio automatico connesso a un evento», la comunicazione sistematica, senza preventiva richiesta, di informazioni con una struttura predetefinita riguardanti un evento di interesse e ogniqualvolta tali informazioni siano disponibili, diversa dallo scambio di informazioni di cui all’articolo 21 della direttiva 2008/118/CE;

6)

«scambio automatico regolare», la comunicazione sistematica, senza preventiva richiesta, di informazioni con una struttura predefinita, a intervalli regolari prestabiliti;

7)

«scambio spontaneo», la comunicazione di informazioni, senza preventiva richiesta, a un altro Stato membro nei casi non contemplati ai punti 5) o 6) o all'articolo 21 della direttiva 2008/118/CE;

8)

«sistema informatizzato», il sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa istituito dalla decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (10);

9)

«persona», una persona fisica, una persona giuridica, qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o del diritto nazionale, la capacità di agire e qualsiasi altro istituto giuridico di qualunque natura e forma, dotato o meno di personalità giuridica;

10)

«operatore economico», una persona che, nel corso delle sue attività commerciali, prende parte ad attività disciplinate dalla legislazione in materia di accise, sia essa a tal fine autorizzata o no;

11)

«con mezzi elettronici», l'uso di qualsiasi tipo di attrezzatura elettronica atta a consentire il trattamento, compresa la trasmissione e la compressione, e l’archiviazione di dati, compreso il sistema informatizzato di cui al punto 8);

12)

«numero di accisa», il numero di identificazione assegnato dagli Stati membri ai fini dell’accisa nei registri degli operatori economici e dei luoghi di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettere a) e b);

13)

«movimento di prodotti soggetti ad accisa all’interno dell’Unione», il movimento tra due o più Stati membri di prodotti soggetti ad accisa in sospensione dall’accisa ai sensi del capo IV della direttiva 2008/118/CE o di prodotti soggetti ad accisa dopo l’immissione in consumo ai sensi del capo V, sezione 2, della direttiva 2008/118/CE;

14)

«indagine amministrativa», qualsiasi controllo, verifica o altro intervento effettuati dalle autorità competenti preposte all'applicazione della legislazione in materia di accise nell’esercizio delle loro funzioni allo scopo di garantire la corretta applicazione della sudetta legislazione;

15)

«rete CCN/CSI», la piattaforma comune basata sulla rete comune di comunicazione (CCN) e sull’interfaccia comune di sistema (CSI), sviluppata dall’Unione per assicurare tutte le trasmissioni con mezzi elettronici tra le autorità competenti nel settore delle dogane e della fiscalità;

16)

«accise», le tasse di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE;

17)

«documento di assistenza amministrativa reciproca», un documento elaborato dal sistema informatizzato e utilizzato per lo scambio di informazioni ai sensi dell’articolo 8, dell’articolo 15 o dell’articolo 16 e per il follow-up ai sensi dell’articolo 8 o dell’articolo 16;

18)

«documento di assistenza amministrativa reciproca di riserva», un documento su supporto cartaceo utilizzato per lo scambio di informazioni ai sensi dell’articolo 8 o dell’articolo 15, qualora il sistema informatizzato non sia disponibile;

19)

«controllo simultaneo», il controllo coordinato, connesso alla legislazione in materia di accise, della situazione di un operatore economico o di persone collegate, organizzato da due o più Stati membri partecipanti aventi interessi comuni o complementari.

Articolo 3

Autorità competenti

1.   Ciascuno Stato membro designa l’autorità competente a nome della quale deve essere applicato il presente regolamento. Esso informa senza indugio la Commissione di tale designazione e di ogni successiva modifica.

2.   La Commissione mette a disposizione un elenco delle autorità competenti e pubblica tale informazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Uffici centrali di collegamento per le accise e servizi di collegamento

1.   L'autorità competente di ciascuno Stato membro designa un ufficio centrale di collegamento per le accise quale responsabile principale, in virtù di delega, dei contatti con gli altri Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa con riguardo alla legislazione in materia di accise. Esso ne informa la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri.

L’ufficio centrale di collegamento per le accise può essere inoltre designato quale responsabile dei contatti con la Commissione ai fini del presente regolamento.

2.   L’autorità competente di ciascuno Stato membro può designare servizi di collegamento, diversi dall’ufficio centrale di collegamento per le accise, con la competenza attribuita conformemente alla normativa nazionale o alla politica di detto Stato, per scambiare direttamente informazioni ai sensi del presente regolamento.

L’ufficio centrale di collegamento per le accise provvede affinché l’elenco di questi servizi sia tenuto aggiornato e reso accessibile agli uffici centrali di collegamento per le accise degli altri Stati membri interessati.

Articolo 5

Funzionari competenti

1.   L’autorità competente di ciascuno Stato membro può designare, alle condizioni stabilite dallo Stato membro, funzionari competenti che possono scambiare direttamente informazioni ai sensi del presente regolamento.

L’autorità competente può limitare la portata di tale designazione.

Spetta all’ufficio centrale di collegamento per le accise tenere aggiornato l’elenco dei funzionari competenti e renderlo accessibile agli uffici centrali di collegamento per le accise degli altri Stati membri interessati.

2.   I funzionari che scambiano informazioni ai sensi degli articoli 12 e 13 sono ritenuti funzionari competenti ai fini di tali articoli, conformemente alle condizioni definite dalle autorità competenti.

Articolo 6

Obblighi dell’ufficio centrale di collegamento per le accise, dei servizi di collegamento e dei funzionari competenti

1.   L’ufficio centrale di collegamento per le accise è il responsabile principale degli scambi di informazioni sui movimenti di prodotti soggetti ad accisa tra Stati membri e in particolare:

a)

dello scambio di informazioni di cui all’articolo 8;

b)

della trasmissione delle notifiche relative alle decisioni amministrative e alle misure richieste dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 14;

c)

degli scambi obbligatori di informazioni ai sensi dell’articolo 15;

d)

degli scambi spontanei di informazioni ai sensi dell’articolo 16;

e)

della presentazione di un ritorno d’informazione sulle azioni di follow-up ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, e dell’articolo 16, paragrafo 2;

f)

dello scambio di informazioni presenti nella banca dati elettronica di cui all’articolo 19;

g)

della trasmissione di dati statistici e di altre informazioni ai sensi dell’articolo 34.

2.   Quando un servizio di collegamento o un funzionario competente trasmette o riceve una richiesta di assistenza, o una risposta a una richiesta di assistenza, ne informa l’ufficio centrale di collegamento per le accise del suo Stato membro alle condizioni stabilite da quest’ultimo.

3.   Quando un servizio di collegamento o un funzionario competente riceve una richiesta di assistenza che rende necessaria un’azione fuori del suo ambito territoriale o operativo, la trasmette immediatamente all’ufficio centrale di collegamento per le accise del suo Stato membro nonché al funzionario competente del servizio di collegamento responsabile e ne informa l’autorità richiedente. In tal caso, i termini previsti all’articolo 11 decorrono dal giorno successivo a quello in cui la richiesta di assistenza è stata trasmessa all’ufficio centrale di collegamento per le accise e al funzionario competente del servizio di collegamento responsabile, e comunque entro una settimana dal ricevimento della richiesta di cui alla prima frase del presente paragrafo.

Articolo 7

Informazioni o documenti ottenuti con l’autorizzazione o su richiesta dell’autorità giudiziaria

1.   La comunicazione all'autorità competente di un altro Stato membro di informazioni o documenti ottenuti da un'autorità competente con l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria o su sua richiesta è subordinata all'autorizzazione preventiva dell'autorità giudiziaria se tale autorizzazione è prescritta dalla legislazione nazionale.

2.   Qualora, nel caso di una richiesta di informazioni, l'autorità giudiziaria neghi tale autorizzazione all'autorità interpellata, quest'ultima ne informa l'autorità richiedente conformemente all'articolo 25, paragrafo 5.

CAPO II

COOPERAZIONE SU RICHIESTA

Articolo 8

Obblighi generali dell’autorità interpellata

1.   Su richiesta dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata comunica le informazioni necessarie a garantire la corretta applicazione della legislazione in materia di accise, anche in relazione a uno o più casi specifici, con particolare riguardo ai movimenti di prodotti soggetti ad accisa all’interno dell’Unione.

2.   Ai fini della comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, l’autorità interpellata predispone lo svolgimento delle eventuali indagini amministrative necessarie per ottenere le informazioni in questione.

3.   La richiesta di cui al paragrafo 1 può comprendere una richiesta motivata relativa a una specifica indagine amministrativa. Se l’autorità interpellata decide che un’indagine amministrativa non è necessaria, informa immediatamente l’autorità richiedente delle ragioni di tale decisione.

4.   Per procurarsi le informazioni richieste o condurre l’indagine amministrativa richiesta, l’autorità interpellata, o l’autorità amministrativa cui essa si rivolge, procede come se agisse per conto proprio o su richiesta di un’altra autorità del proprio Stato membro.

5.   L’autorità interpellata può chiedere all’autorità richiedente un ritorno d’informazione sulle azioni di follow-up intraprese dallo Stato membro richiedente sulla base delle informazioni trasmesse. Laddove tale richiesta sia formulata, l’autorità richiedente, fatte salve le norme in materia di segretezza e protezione dei dati applicabili nel suo Stato membro, invia tale ritorno d’informazione quanto prima possibile a condizione che ciò non comporti un onere sproporzionato.

Articolo 9

Modalità della richiesta e della risposta

1.   Le richieste di informazioni e di indagini amministrative ai sensi dell’articolo 8 e le risposte a tali richieste sono scambiate mediante un documento di assistenza amministrativa reciproca, fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo.

Se il sistema informatizzato è indisponibile, al posto del documento di assistenza amministrativa reciproca viene utilizzato un documento di assistenza amministrativa reciproca di riserva.

2.   La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire:

a)

la struttura e il contenuto dei documenti di assistenza amministrativa reciproca;

b)

le norme e le procedure relative agli scambi di documenti di assistenza amministrativa reciproca;

c)

il modello e il contenuto del documento di assistenza amministrativa reciproca di riserva;

d)

le norme e le procedure riguardanti l’uso del documento di assistenza amministrativa reciproca di riserva.

La Commissione può inoltre adottare atti di esecuzione per determinare la struttura e il contenuto del ritorno d’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 5.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 35, paragrafo 2.

3.   Ciascuno Stato membro stabilisce in quali situazioni il sistema informatizzato può essere considerato indisponibile.

4.   Qualora per ragioni pratiche non sia possibile utilizzare il documento di assistenza amministrativa reciproca, lo scambio di messaggi può, in via eccezionale, essere effettuato, in tutto o in parte, con altri mezzi. In tali casi il messaggio è accompagnato da una spiegazione dei motivi per cui l’utilizzo del documento di assistenza amministrativa reciproca si è rivelato impossibile.

Articolo 10

Trasmissione di documenti

1.   I documenti da trasmettere ai sensi dell’articolo 8, a prescindere dal loro contenuto, sono acclusi al documento di assistenza amministrativa reciproca di cui all’articolo 9, paragrafo 1.

Tuttavia, qualora ciò risulti impossibile o difficilmente praticabile, i documenti sono trasmessi per via elettronica o in altro modo.

2.   L’autorità interpellata è obbligata a fornire documenti originali soltanto se sono necessari ai fini perseguiti dall’autorità richiedente e qualora fornirli non sia contrario alle disposizioni applicabili nello Stato membro dell’autorità interpellata.

Articolo 11

Termini

1.   L’autorità interpellata trasmette le informazioni di cui all’articolo 8 quanto prima possibile e comunque entro tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta.

Tuttavia, se l’autorità interpellata è già in possesso delle informazioni, tale termine è fissato ad un mese.

2.   Per alcune categorie di casi specifici, tra l’autorità interpellata e l’autorità richiedente possono essere convenuti termini diversi da quelli di cui al paragrafo 1.

3.   Qualora non sia in grado di dare seguito alla richiesta entro il termine di cui al paragrafo 1, l’autorità interpellata, entro il termine di un mese, informa l’autorità richiedente mediante un documento di assistenza amministrativa reciproca, delle circostanze che le impediscono di rispettare il termine prescritto e indica quando potrà dare seguito alla richiesta.

Articolo 12

Partecipazione di funzionari di altri Stati membri alle indagini amministrative

1.   Previo accordo tra l’autorità richiedente e l’autorità interpellata e secondo le modalità fissate da quest’ultima, funzionari autorizzati dall’autorità richiedente possono essere presenti negli uffici delle autorità amministrative dello Stato membro interpellato o in qualsiasi altro luogo in cui tali autorità esercitano le loro funzioni, al fine di scambiare le informazioni necessarie a garantire la corretta applicazione della legislazione in materia di accise.

Qualora le informazioni richieste siano contenute in una documentazione cui possono accedere i funzionari dell’autorità interpellata, ne è fornita copia ai funzionari dell’autorità richiedente.

2.   Previo accordo tra l’autorità richiedente e l’autorità interpellata e secondo le modalità fissate da quest’ultima, funzionari designati dall’autorità richiedente possono essere presenti durante le indagini amministrative condotte nel territorio dello Stato membro interpellato al fine di scambiare le informazioni necessarie a garantire la corretta applicazione della legislazione in materia di accise.

Se viene raggiunto tale accordo, i funzionari dell’autorità richiedente possono avere accesso agli stessi luoghi e agli stessi documenti cui hanno accesso i funzionari dell’autorità interpellata, per il tramite di tali funzionari e unicamente ai fini dello svolgimento dell’indagine amministrativa. I funzionari dell’autorità richiedente svolgono indagini o pongono domande solo con il consenso e sotto il controllo di funzionari dell’autorità interpellata. Essi esercitano i poteri di controllo di cui sono titolari i funzionari dell’autorità interpellata.

3.   I funzionari dell’autorità richiedente che sono presenti in un altro Stato membro conformemente ai paragrafi 1 e 2 devono essere in grado di produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto in cui siano indicate la loro identità e la loro qualifica ufficiale.

Articolo 13

Controlli simultanei

1.   Per lo scambio delle informazioni necessarie a garantire la corretta applicazione della legislazione in materia di accise, due o più Stati membri possono convenire, sulla base di un’analisi di rischio, di procedere a controlli simultanei che presentino un interesse comune o complementare, ognuno nel proprio territorio, sulla situazione in fatto di accise di uno o più operatori economici o di altre persone, ogniqualvolta ritengano che tali controlli siano più efficaci di un controllo eseguito da un Stato membro soltanto.

2.   Al fine di avviare un controllo simultaneo ai sensi del paragrafo 1, l’autorità competente di uno Stato membro presenta una proposta alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati.

La proposta:

a)

specifica il caso o i casi per i quali è proposto il controllo simultaneo;

b)

identifica ogni singola persona in relazione alla quale si intende effettuare tale controllo;

c)

fornisce le ragioni che giustificano la necessità di un controllo comune;

d)

specifica il termine entro il quale tali controlli devono essere effettuati.

3.   Le autorità competenti che ricevono una proposta di cui al paragrafo 2 confermano il loro accordo a partecipare ai controlli simultanei o comunicano il loro rifiuto motivato all’autorità competente proponente quanto prima possibile, ma comunque entro un mese dal ricevimento della proposta.

4.   Ogni autorità competente che partecipa ad un controllo simultaneo designa un rappresentante incaricato di dirigere e coordinare il controllo simultaneo.

5.   Al termine del controllo simultaneo, se tale informazione può essere di particolare interesse per altri Stati membri, le autorità competenti informano senza indugio gli uffici centrali di collegamento per le accise degli altri Stati membri in merito a eventuali metodi o pratiche riscontrati nel corso del controllo simultaneo che sono stati effettivamente o presumibilmente utilizzati per contravvenire alla legislazione in materia di accise.

Articolo 14

Richiesta di notifica di decisioni e misure amministrative

1.   Su richiesta dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata notifica al destinatario, secondo le norme che disciplinano analoghe notifiche applicabili nello Stato membro in cui essa ha sede, tutte le decisioni e le misure adottate dalle autorità amministrative dello Stato membro richiedente concernenti l’applicazione della legislazione in materia di accise.

2.   Le richieste di notifica di cui al paragrafo 1 precisano l’oggetto della decisione o della misura da notificare e indicano il nome, l’indirizzo e ogni altro elemento utile per l’identificazione del destinatario.

3.   L’autorità interpellata informa senza indugio l’autorità richiedente del seguito dato alla richiesta di notifica di cui al paragrafo 1 precisando la data in cui la decisione o la misura è stata notificata al destinatario.

4.   Se non è in grado di dare seguito alla richiesta di notifica di cui al paragrafo 1, l’autorità interpellata ne informa per iscritto l’autorità richiedente entro un mese dal ricevimento della richiesta.

L’autorità interpellata non deve rifiutarsi di dar seguito a una richiesta di notifica a motivo del contenuto della decisione o della misura da notificare.

5.   L'autorità richiedente presenta una richiesta di notificazione ai sensi del presente articolo soltanto quando non è in grado di procedere a una notificazione al destinatario in conformità delle norme sulla notificazione degli strumenti in questione nello Stato membro richiedente o qualora detta notificazione comporti difficoltà sproporzionate.

6.   Il presente articolo non si applica ai documenti di cui all’articolo 8 della direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (11).

CAPO III

SCAMBIO DI INFORMAZIONI SENZA PREVIA RICHIESTA

Articolo 15

Scambio obbligatorio di informazioni

1.   L’autorità competente di ogni Stato membro trasmette alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri interessati le informazioni necessarie a garantire la corretta applicazione delle legislazione in materia di accise, senza previa richiesta e mediante uno scambio automatico regolare o connesso a un evento, nei casi seguenti:

a)

se in un altro Stato membro si è verificata o si sospetta che si sia verificata un’irregolarità o una violazione della legislazione in materia di accise;

b)

se nel territorio di uno Stato membro si è verificata o si sospetta che si sia verificata un’irregolarità o una violazione della legislazione in materia di accise che possa avere ripercussioni in un altro Stato membro;

c)

se esiste un rischio di frode o perdita di accise in un altro Stato membro;

d)

in caso di distruzione totale o di perdita irrimediabile dei prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa;

e)

se durante un movimento di prodotti soggetti ad accisa all’interno dell’Unione si è verificato un evento eccezionale che non è previsto nella direttiva 2008/118/CE e che può incidere sul calcolo delle accise a carico di un operatore economico.

2.   Un’autorità che ha trasmesso informazioni a un’altra autorità ai sensi del paragrafo 1 può chiedere a quest’ultima di presentare un ritorno di informazione sulle azioni di follow-up da essa intraprese sulla base delle informazioni fornite. Laddove tale richiesta sia formulata, l’altra autorità, fatte salve le norme in materia di segretezza e protezione dei dati applicabili nel suo Stato membro, invia tale ritorno di informazione quanto prima possibile a meno che ciò comporti un onere amministrativo sproporzionato.

3.   Se riguardano un movimento di prodotti soggetti ad accisa all’interno dell’Unione, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse mediante un documento di assistenza amministrativa reciproca, fatto salvo il paragrafo 4.

Tuttavia, se per ragioni pratiche non è possibile utilizzare tale documento, lo scambio di informazioni può, in via eccezionale, essere effettuato, in tutto o in parte, con altri mezzi. In tali casi, il messaggio è accompagnato da una spiegazione dei motivi per cui l’utilizzo del documento di assistenza amministrativa reciproca si è rivelato impossibile.

4.   Se il sistema informatizzato è indisponibile, al posto del documento di cui al paragrafo 3 viene utilizzato il documento di assistenza amministrativa reciproca di riserva.

5.   La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire:

a)

le esatte categorie di informazioni che sono oggetto di scambio a norma del paragrafo 1, che per le persone fisiche comprendono dati quali nome, cognome, via, numero civico, codice postale, città, Stato membro, codice fiscale o altro numero identificativo, codice o descrizione del prodotto e altri dati personali correlati, ove disponibili;

b)

la frequenza dello scambio regolare e i termini per lo scambio connesso ad un evento a norma del paragrafo 1 per ciascuna categoria di informazioni;

c)

la struttura e il contenuto dei documenti di assistenza amministrativa reciproca;

d)

il modello e il contenuto del documento di assistenza amministrativa reciproca di riserva;

e)

le norme e le procedure relative agli scambi dei documenti di cui alle lettere c) e d).

La Commissione può inoltre adottare atti di esecuzione al fine di stabilire in quali situazioni il sistema informatizzato può essere considerato indisponibile dalle autorità competenti ai fini dell’applicazione del paragrafo 4 del presente articolo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 35, paragrafo 2.

Articolo 16

Scambio facoltativo di informazioni

1.   Le autorità competenti degli Stat-i membri possono trasmettersi, senza previa richiesta e mediante scambio spontaneo, qualsiasi informazione in loro possesso e il cui scambio non è contemplato dall’articolo 15, necessaria a garantire la corretta applicazione della legislazione in materia di accise.

A tal fine essi possono avvalersi del sistema informatizzato, se questo è in grado di consentire il trattamento di tali informazioni.

2.   Un’autorità che ha trasmesso informazioni a un’altra autorità ai sensi del paragrafo 1 può chiedere a quest’ultima di presentare un ritorno di informazione sulle azioni di follow-up da essa intraprese sulla base delle informazioni fornite. Laddove tale richiesta sia formulata, l’altra autorità, fatte salve le norme in materia di segretezza e protezione dei dati applicabili nel suo Stato membro, invia tale ritorno di informazione quanto prima possibile a meno che ciò comporti un onere amministrativo sproporzionato.

3.   La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire:

a)

la struttura e il contenuto dei documenti di assistenza amministrativa reciproca destinati alla trasmissione dei tipi più comuni di informazioni di cui al paragrafo 1;

b)

le norme e le procedure relative agli scambi di documenti di assistenza amministrativa reciproca.

La Commissione può inoltre adottare atti di esecuzione per determinare la struttura e il contenuto del ritorno di informazione di cui al paragrafo 2.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 35, paragrafo 2.

Articolo 17

Obbligo degli Stati membri di agevolare gli scambi di informazioni senza previa richiesta

Gli Stati membri adottano le misure amministrative e organizzative necessarie per agevolare gli scambi previsti dal presente capo.

Articolo 18

Limitazione degli obblighi

Ai fini dell’attuazione del presente capo gli Stati membri non sono tenuti ad imporre nuovi obblighi alle persone relativamente alla raccolta di informazioni né ad assumersi oneri amministrativi sproporzionati.

CAPO IV

ARCHIVIAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI ELETTRONICHE RELATIVE AGLI OPERATORI ECONOMICI

Articolo 19

Archiviazione e scambio delle informazioni relative alle autorizzazioni degli operatori economici e dei depositi fiscali

1.   Ciascuno Stato membro gestisce una banca dati elettronica contenente i seguenti registri:

a)

un registro degli operatori economici appartenenti a una delle seguenti categorie:

i)

depositari autorizzati ai sensi dell’articolo 4, punto 1), della direttiva 2008/118/CE;

ii)

destinatari registrati ai sensi dell’articolo 4, punto 9), della direttiva 2008/118/CE;

iii)

speditori registrati ai sensi dell’articolo 4, punto 10), della direttiva 2008/118/CE;

b)

un registro dei luoghi autorizzati quali depositi fiscali ai sensi dell’articolo 4, punto 11), della direttiva 2008/118/CE.

2.   I registri di cui al paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni:

a)

il numero unico di accisa rilasciato dall’autorità competente per un operatore economico o un luogo;

b)

il nome e l’indirizzo dell’operatore economico o del luogo;

c)

la categoria del prodotto soggetto ad accisa (CAT) e/o il codice del prodotto soggetto ad accisa (CPA) dei prodotti coperti dall'autorizzazione di cui all’allegato II, elenco codici 11, del regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa (12);

d)

gli estremi dell’ufficio centrale di collegamento per le accise o dell’ufficio delle accise presso i quali si possono ottenere altre informazioni;

e)

la data a partire dalla quale l’autorizzazione è valida, è modificata e, se del caso, cessa di essere valida;

f)

per i depositari autorizzati, il deposito fiscale o l’elenco dei depositi fiscali cui è concessa l’autorizzazione e, se la normativa nazionale lo prevede, una menzione indicante che il depositario è autorizzato a non indicare i dati del destinatario al momento della spedizione, che è autorizzato a frazionare un movimento a norma dell’articolo 23 della direttiva 2008/118/CE, o che è autorizzato a far trasportare prodotti soggetti ad accisa verso un luogo di consegna diretta a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, della medesima direttiva;

g)

per i destinatari registrati, se la legislazione nazionale lo prevede, una menzione indicante che il destinatario è autorizzato a far trasportare prodotti soggetti ad accisa verso un luogo di consegna diretta a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE;

h)

per i destinatari registrati di cui all’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE diversi da quelli di cui alla lettera i) del presente paragrafo, il contenuto dell’autorizzazione per quanto riguarda la quantità di prodotti soggetti ad accisa, l’identità dello speditore nello Stato membro di spedizione e il periodo di validità dell’autorizzazione;

i)

nel caso di destinatari registrati di cui all’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE in possesso di un’autorizzazione a ricevere vino da speditori che beneficiano della deroga di cui all’articolo 40 della direttiva 2008/118/CE, è valido il contenuto dell'autorizzazione per quanto riguarda la quantità di prodotti soggetti ad accisa e il periodo di validità dell’autorizzazione. Nel registro figura in questo caso un riferimento alla deroga di cui all’articolo 40 della direttiva 2008/118/CE;

j)

per i depositi fiscali, il depositario autorizzato o l’elenco dei depositari autorizzati per il cui uso è autorizzato il deposito fiscale.

3.   L’ufficio centrale di collegamento per le accise o un servizio di collegamento di ogni Stato membro provvede affinché le informazioni contenute nei registri nazionali siano complete, esatte e aggiornate.

4.   Le informazioni contenute nei registri nazionali di cui al paragrafo 2 riguardanti operatori economici che movimentano prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa tra Stati membri sono scambiate automaticamente mediante un registro centrale.

La Commissione gestisce il registro nell’ambito del sistema informatizzato in modo da garantire in qualsiasi momento una panoramica precisa e aggiornata dell’insieme dei dati dei registri nazionali trasmessi da tutti gli Stati membri.

Gli uffici centrali di collegamento per le accise o i servizi di collegamento degli Stati membri comunicano in tempo utile alla Commissione il contenuto del registro nazionale e le sue eventuali modifiche.

Articolo 20

Accesso alle informazioni e rettifica delle informazioni

1.   La Commissione provvede affinché le persone che intervengono nel movimento di prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa tra Stati membri possono ottenere conferma per via elettronica della validità dei numeri di accisa contenuti nel registro centrale di cui all’articolo 19, paragrafo 4. La Commissione trasmette le eventuali richieste presentate da un operatore economico di rettifica di tali informazioni all’ufficio centrale di collegamento per le accise o al servizio di collegamento competente per l’autorizzazione dell’operatore economico in questione.

2.   Gli uffici centrali di collegamento per le accise o i servizi di collegamento degli Stati membri provvedono affinché gli operatori economici possono ottenere conferma delle informazioni ad essi attinenti detenute ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, e possono ottenere la rettifica di eventuali inesattezze.

3.   L'autorità competente di uno Stato membro può, alle condizioni stabilite da tale Stato membro, autorizzare l'ufficio centrale di collegamento per le accise o i servizi di collegamento designati a comunicare una conferma delle informazioni detenute ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2.

Articolo 21

Conservazione dei dati

1.   Ogni Stato membro conserva le informazioni riguardanti i movimenti di prodotti soggetti ad accisa all’interno dell’Unione e i dati contenuti nei registri nazionali di cui all’articolo 19 per un periodo minimo di cinque anni decorrente dalla fine dell’anno civile in cui ha avuto inizio il movimento, affinché tali informazioni possano essere utilizzate per le procedure previste dal presente regolamento. Tale periodo può essere limitato a tre anni per le informazioni introdotte nei registri nazionali anteriormente al 1o luglio 2012.

2.   Le informazioni raccolte mediante il sistema informatizzato sono conservate in tale sistema in modo che sia possibile procedere alla loro estrazione e al successivo trattamento a seguito di una richiesta di informazioni ai sensi dell’articolo 8.

Articolo 22

Attuazione

La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare:

a)

i dettagli tecnici relativi all’aggiornamento automatico delle banche dati di cui all’articolo 19, paragrafo 1, e del registro centrale di cui all’articolo 19, paragrafo 4;

b)

le regole e le procedure riguardanti l’accesso alle informazioni e la rettifica delle medesime ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 35, paragrafo 2.

CAPO V

CONDIZIONI COMUNI IN MATERIA DI ASSISTENZA

Articolo 23

Regime linguistico

Le richieste di assistenza, comprese le richieste di notifica, e la documentazione acclusa possono essere formulate in qualsiasi lingua convenuta tra l’autorità interpellata e l’autorità richiedente. Una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui ha sede l’autorità interpellata è richiesta soltanto se quest’ultima giustifica la necessità della traduzione.

Articolo 24

Qualità del servizio

1.   La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché le parti del sistema informatizzato necessarie per lo scambio di informazioni previsto dal presente regolamento siano correttamente funzionanti e siano oggetto di adeguati interventi di manutenzione e sviluppo.

2.   La Commissione e gli Stati membri concludono un accordo sul livello dei servizi e stabiliscono di comune accordo una politica di sicurezza per il sistema informatizzato. L’accordo sul livello dei servizi definisce la qualità tecnica e la quantità dei servizi da fornire a cura della Commissione e degli Stati membri per garantire il corretto funzionamento di tutte le parti del sistema informatizzato e del sistema di comunicazione elettronica e l'assegnazione delle responsabilità per quanto riguarda l’ulteriore sviluppo del sistema.

Articolo 25

Limitazioni generali degli obblighi dell’autorità interpellata

1.   L’autorità interpellata fornisce all’autorità richiedente le informazioni richieste ai sensi del presente regolamento a condizione che:

a)

l’autorità richiedente abbia esaurito le consuete fonti di informazione di cui avrebbe potuto avvalersi, nelle circostanze in questione, per ottenere le informazioni richieste senza rischiare di compromettere il raggiungimento del risultato perseguito; e

b)

il numero e il tipo delle richieste di informazioni presentate in un determinato periodo di tempo dall'autorità richiedente non impongano all'autorità interpellata un onere amministrativo eccessivo.

2.   Il presente regolamento non impone all'autorità competente di uno Stato membro l’obbligo di effettuare indagini o di trasmettere informazioni quando la legislazione o la prassi amministrativa di tale Stato membro non consentano alle proprie autorità di effettuare tali indagini o di raccogliere o utilizzare tali informazioni per le esigenze proprie di detto Stato membro.

3.   L’autorità competente di uno Stato membro può rifiutarsi di fornire informazioni se, per motivi di diritto, lo Stato membro richiedente non è in grado di fornire analoghe informazioni.

4.   La trasmissione di informazioni può essere negata qualora comporti la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un procedimento commerciale o di un’informazione la cui divulgazione sia contraria all’ordine pubblico.

5.   L’autorità interpellata informa l’autorità richiedente dei motivi che ostano all’accoglimento della richiesta di assistenza. A fini statistici, le autorità competenti comunicano annualmente alla Commissione le categorie di motivi per i quali è opposto il rifiuto.

6.   I paragrafi 2, 3 o 4 non possono in nessun caso essere interpretati nel senso di autorizzare l’autorità interpellata a rifiutare di fornire informazioni solamente perché tali informazioni sono detenute da una banca, da un altro istituto finanziario, da una persona designata o che agisce in qualità di agente o fiduciario o perché si riferiscono agli interessi proprietari di una persona.

Articolo 26

Spese

Gli Stati membri rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta di rimborso delle spese sostenute nell’applicazione del presente regolamento, ad eccezione di richieste relative a compensi versati a periti.

Articolo 27

Importo minimo

1.   Una richiesta di assistenza può essere subordinata ad una soglia minima basata sulle accise potenzialmente dovute.

2.   La Commissione può adottare atti di esecuzione per specificare la soglia di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 35, paragrafo 2.

Articolo 28

Segreto d’ufficio, protezione dei dati e uso delle informazioni trasmesse ai sensi del presente regolamento

1.   Le informazioni comunicate o raccolte dagli Stati membri ai sensi del presente regolamento e tutte le informazioni cui abbia avuto accesso un funzionario, un altro agente o un contraente nell’esercizio delle sue funzioni sono coperte dal segreto d’ufficio e godono della protezione accordata a informazioni analoghe dalla legislazione dello Stato membro che riceve tali informazioni.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzate per gli scopi seguenti:

a)

accertamento della base imponibile delle accise;

b)

riscossione o controllo amministrativo delle accise;

c)

controllo dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa;

d)

analisi di rischio nel settore delle accise;

e)

indagini nel settore delle accise;

f)

accertamento di altre tasse, dazi e oneri contemplati dall’articolo 2 della direttiva 2010/24/UE.

Tuttavia, l’autorità competente dello Stato membro che fornisce le informazioni ne consente l’uso per altri scopi nello Stato membro dell’autorità richiedente se la legislazione dello Stato membro dell’autorità interpellata ne autorizza l’uso per scopi analoghi in tale Stato membro.

Nella misura consentita dalla legislazione nazionale, e fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 2, le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere utilizzate in occasione di procedimenti giudiziari o amministrativi che possono comportare l’eventuale irrogazione di sanzioni, avviati a seguito di violazioni della normativa fiscale, fatte salve le norme che disciplinano i diritti dei convenuti e dei testimoni in siffatti procedimenti.

3.   Quando l’autorità richiedente ritiene che le informazioni fornitele dall’autorità interpellata possano essere utili all’autorità competente di un altro Stato membro, può trasmetterle a quest’ultima. Essa informa al riguardo l’autorità interpellata.

L’autorità interpellata può subordinare la trasmissione delle informazioni a un altro Stato membro al suo consenso preventivo.

4.   Ogni trattamento di dati personali da parte degli Stati membri ai sensi del presente regolamento è soggetto alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE.

Ai fini della corretta applicazione del presente regolamento, gli Stati membri limitano la portata degli obblighi e dei diritti previsti all’articolo 10, all’articolo 11, paragrafo 1, all’articolo 12 e all’articolo 21 della direttiva 95/46/CE nella misura in cui ciò sia necessario per salvaguardare gli interessi di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera e), della medesima direttiva. Tali restrizioni sono proporzionate agli interessi in questione.

Articolo 29

Accesso alle informazioni autorizzato dalla Commissione

A persone debitamente autorizzate dalla Commissione può essere dato accesso alle informazioni di cui all’articolo 28, paragrafo 4, soltanto nella misura necessaria per l’assistenza, la manutenzione e lo sviluppo della rete CCN/CSI e per il funzionamento del registro centrale.

Tali persone sono tenute al segreto d’ufficio. Le informazioni cui è dato accesso sono protette come dati personali ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 30

Valore probatorio delle informazioni

Le relazioni, gli attestati e qualsiasi altro documento, come pure le copie conformi o gli estratti degli stessi, comunicati dall’autorità competente di uno Stato membro all’autorità competente di un altro Stato membro ai sensi del presente regolamento possono essere addotti come elementi di prova dalle istanze competenti dell'altro Stato membro allo stesso titolo di documenti equivalenti trasmessi da un’altra autorità all'altro Stato membro.

Articolo 31

Obbligo di cooperazione

1.   Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari a:

a)

garantire, sul piano interno, un efficace coordinamento fra le autorità di cui agli articoli da 3 a 5;

b)

istituire una cooperazione diretta fra le autorità abilitate ai fini del coordinamento di cui alla lettera a) del presente paragrafo;

c)

garantire il buon funzionamento del sistema di scambio di informazioni previsto dal presente regolamento.

2.   La Commissione comunica senza indugio all’autorità competente di ogni Stato membro le informazioni che riceve e che è in grado di fornire, necessarie a garantire la corretta applicazione della legislazione in materia di accise.

Articolo 32

Relazioni con paesi terzi

1.   Un’autorità competente di uno Stato membro che riceve informazioni da un paese terzo può trasmetterle alle autorità competenti di qualsiasi Stato membro che possa avere interesse a dette informazioni e, in particolare, alle autorità competenti che le richiedano, nella misura in cui sia consentito dagli accordi presi con quel particolare paese terzo in materia di assistenza. Tali informazioni possono essere trasmesse anche alla Commissione se presentano un interesse per l’Unione ai fini del presente regolamento.

2.   Qualora il paese terzo interessato si sia giuridicamente impegnato a fornire l’assistenza necessaria per raccogliere gli elementi comprovanti l’irregolarità di operazioni che sembrano contrarie alla legislazione in materia di accise, le informazioni ottenute a norma del presente regolamento possono essergli comunicate dall'autorità competente di uno Stato membro a detto paese terzo, conformemente alla legislazione nazionale di detto Stato membro sui trasferimenti di dati personali a paesi terzi, ai fini della corretta applicazione di accise o tasse analoghe, dazi e oneri applicabili nel paese terzo, con il consenso delle autorità competenti che le hanno fornite e nel rispetto della loro legislazione nazionale.

Articolo 33

Assistenza agli operatori economici

1.   Le autorità di uno Stato membro nel quale è stabilito uno speditore di prodotti soggetti ad accisa possono fornire assistenza a tale speditore qualora quest’ultimo non riceva la nota di ricevimento di cui all’articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2008/118/CE o la nota di esportazione di cui all'articolo 25, paragrafo 3, detta direttiva o, nelle situazioni di cui all’articolo 33, paragrafo 1 della stessa direttiva, la copia del documento di accompagnamento di cui all’articolo 34 della stessa.

Tale assistenza lascia impregiudicati gli obblighi fiscali dello speditore che ne fruisce.

2.   Se, nel fornire assistenza ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, uno Stato membro ritiene necessario ottenere informazioni da un altro Stato membro, chiede tali informazioni a norma dell’articolo 8. L’altro Stato membro può rifiutarsi di procurare le informazioni richieste se lo speditore non ha esaurito tutti i mezzi a sua disposizione per ottenere la prova della conclusione del movimento di prodotti soggetti ad accisa tra Stati membri.

CAPO VI

VALUTAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34

Valutazione del sistema, raccolta di statistiche operative e relazioni

1.   Gli Stati membri e la Commissione esaminano e valutano l’applicazione del presente regolamento. A tale scopo la Commissione riassume periodicamente le esperienze degli Stati membri al fine di migliorare il funzionamento del sistema istituito dal presente regolamento.

2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione quanto segue:

a)

tutte le informazioni disponibili in relazione all’esperienza acquisita nell’applicazione del presente regolamento, compresi i dati statistici necessari per la sua valutazione;

b)

tutte le informazioni disponibili in relazione ai metodi e alle pratiche effettivamente o presumibilmente utilizzati per contravvenire alla legislazione in materia di accise, se tali metodi o pratiche rivelano carenze o lacune nel funzionamento delle procedure definite nel presente regolamento.

Al fine di valutare l’efficacia del presente sistema di cooperazione amministrativa per quanto riguarda l’effettiva applicazione della legislazione in materia di accise e la lotta contro l’evasione e la frode nel settore delle accise, gli Stati membri possono comunicare alla Commissione ogni informazione disponibile diversa dalle informazioni di cui al primo comma.

La Commissione trasmette le informazioni comunicate dagli Stati membri agli altri Stati membri interessati.

L’obbligo di comunicare informazioni e dati statistici non deve comportare un aumento ingiustificato dell’onere amministrativo.

3.   Fatto salvo l’articolo 28, la Commissione può estrarre direttamente informazioni, a fini diagnostici e statistici, dai messaggi generati dal sistema informatizzato.

4.   Le informazioni comunicate dagli Stati membri o estratte dalla Commissione ai fini dei paragrafi da 1a 3 non devono contenere dati individuali o personali.

5.   Ai fini dell’applicazione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che definiscano i pertinenti dati statistici che devono essere comunicati dagli Stati membri, le informazioni che possono essere estratte dalla Commissione e le relazioni statistiche che devono essere elaborate dalla Commissione e dagli Stati membri.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 35, paragrafo 2.

Articolo 35

Comitato delle accise

1.   La Commissione è assistita dal comitato delle accise istituito dall’articolo 43, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 36

Abrogazione del regolamento (CE) n. 2073/2004

Il regolamento (CE) n. 2073/2004 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento conformemente alla tabella di concordanza di cui all’allegato del presente regolamento.

Articolo 37

Relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio

Ogni cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e sulla scorta, in particolare, delle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento.

Articolo 38

Accordi bilaterali

Se le autorità competenti raggiungono un accordo su questioni bilaterali contemplate dal presente regolamento, salvo per la soluzione di casi particolari, esse ne informano la Commissione il più rapidamente possibile. La Commissione, a sua volta, ne informa le autorità competenti degli altri Stati membri.

Articolo 39

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2012

Per il Consiglio

La presidente

M. VESTAGER


(1)  Parere del 29 marzo 2012 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 68 del 6.3.2012, pag. 45.

(3)  GU L 359 del 4.12.2004, pag. 1.

(4)  GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12.

(5)  GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 5.

(6)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(7)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(8)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(9)  Parere del 18 gennaio 2012.

(10)  GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 5.

(11)  GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1.

(12)  GU L 197 del 29.7.2009, pag. 24.


ALLEGATO

Concordanza del regolamento (CE) n. 2073/2004 con il regolamento (UE) n. 389/2012

Articolo numero nel regolamento (CE) n. 2073/2004

Articolo numero nel regolamento (UE) n. 389/2012

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