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4.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 119/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 377/2012 DEL CONSIGLIO
del 3 maggio 2012
concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215, paragrafo 2,
vista la decisione 2012/237/PESC del Consiglio, del 3 maggio 2012, concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau (1),
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
La decisione 2012/237/PESC dispone l’adozione di misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi che cercano di ostacolare o di bloccare un processo politico pacifico o che prendono iniziative volte a minare la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau. Ciò riguarda in particolare coloro che hanno svolto un ruolo di primo piano nell’ammutinamento del 1o aprile 2010 e nel colpo di stato del 12 aprile 2012 e che continuano ad agire nell’intento di indebolire lo Stato di diritto e la preminenza del potere civile. Tali misure comprendono il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi elencati nell’allegato di tale decisione. |
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(2) |
Le misure in questione rientrano nell’ambito del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, pertanto, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione. |
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(3) |
Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo, il diritto a un giudice imparziale e il diritto alla protezione dei dati personali. Il presente regolamento dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti e principi. |
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(4) |
La facoltà di modificare l’elenco di cui all’allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitata dal Consiglio, in considerazione della minaccia specifica alla pace e alla sicurezza internazionali rappresentata dalla situazione in Guinea-Bissau e al fine di garantire la coerenza con la procedura di modifica e revisione dell’allegato della decisione del Consiglio 2012/237/PESC. |
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(5) |
La procedura di modifica dell’elenco di cui all’allegato I del presente regolamento dovrebbe prevedere che si comunichino alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi designati i motivi dell’inserimento nell’elenco affinché abbiano la possibilità di presentare osservazioni. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio dovrebbe riesaminare la decisione alla luce di tali osservazioni e informarne opportunamente la persona, l’entità o l’organismo interessati. |
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(6) |
Ai fini dell’attuazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all’interno dell’Unione, dovrebbero essere pubblicati i nomi e gli altri dati pertinenti relativi a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del presente regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (2), e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (3). |
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(7) |
Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente al fine di garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «fondi»: le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra l’altro:
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i) |
i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento; |
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ii) |
i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi; |
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iii) |
i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati; |
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iv) |
gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività; |
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v) |
il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni e gli altri impegni finanziari; |
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vi) |
le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione; |
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vii) |
i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie; |
b) «congelamento di fondi»: il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i fondi o avere accesso a essi in modo da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l’uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;
c) «risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non siano fondi ma che possano essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
d) «congelamento delle risorse economiche»: il divieto dell’utilizzo di risorse economiche al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l’altro la vendita, la locazione e le ipoteche;
e) «territorio dell’Unione»: i territori a cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite.
Articolo 2
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da persone fisiche o giuridiche, entità e organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2012/237/PESC, come persone, entità o organismi che i) intraprendono o sostengono atti che minaccino la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau o ii) sono associati a dette persone, entità o organismi, di cui all’elenco nell’allegato I.
2. Nessun fondo o risorsa economica sono messi, direttamente o indirettamente, a disposizione o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato I.
3. È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.
Articolo 3
1. L’allegato I indica i motivi dell’inserimento nell’elenco delle persone, delle entità e degli organismi.
2. L’allegato I riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuare le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi interessati. Riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il sesso, l’indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.
Articolo 4
1. In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell’allegato II possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono:
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a) |
necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone di cui all’allegato I e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici; |
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b) |
destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute in relazione alla prestazione di servizi legali; |
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c) |
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla gestione ordinaria o alla custodia di fondi o risorse economiche congelati; o |
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d) |
necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che in questo caso lo Stato membro abbia comunicato a tutti gli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un’autorizzazione specifica. |
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle eventuali autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.
Articolo 5
1. In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell’allegato II possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:
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a) |
i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 2 sono stati inclusi nell’allegato I o di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale pronunciata prima di tale data; |
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b) |
i fondi o le risorse economiche in questione siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti; |
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c) |
il vincolo o la decisione non vadano a favore di una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo di cui all’allegato I; e |
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d) |
il riconoscimento del vincolo o della decisione non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato. |
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle eventuali autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.
Articolo 6
1. L’articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:
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a) |
interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o |
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b) |
pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 2 sono stati inseriti nell’allegato I, |
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati in conformità all’articolo 2, paragrafo 1.
2. L’articolo 2, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi nell’Unione accreditino sui conti congelati fondi trasferiti verso i conti della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo elencati, purché tali versamenti siano anch’essi congelati. L’ente finanziario o creditizio informa senza indugio l’autorità competente pertinente in merito a tali operazioni.
Articolo 7
1. Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo che lo attua, né per i suoi dirigenti o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti per negligenza.
2. Il divieto di cui all’articolo 2, paragrafo 2, non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che hanno messo a disposizione fondi o risorse economiche se essi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato il divieto in questione.
Articolo 8
1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi elencati nell’allegato I sono tenuti a:
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a) |
fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, in particolare i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell’articolo 2, all’autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati, identificata nei siti web elencati nell’allegato II, e a trasmettere tali informazioni alla Commissione, direttamente o attraverso tale autorità competente; e |
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b) |
a collaborare con detta autorità competente per la verifica di queste informazioni. |
2. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente agli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.
Articolo 9
La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle decisioni pronunciate dalle autorità giurisdizionali nazionali.
Articolo 10
La Commissione è autorizzata a modificare l’allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.
Articolo 11
1. Qualora decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un’entità o a un organismo le misure di cui all’articolo 2, paragrafo 1, il Consiglio modifica di conseguenza l’allegato I.
2. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell’inserimento nell’elenco alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo di cui al paragrafo 1 direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo la possibilità di presentare osservazioni.
3. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la propria decisione e ne informa opportunamente la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo interessata/o.
4. L’elenco di cui all’allegato I è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi.
Articolo 12
1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni siano applicate. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, così come ogni successiva modifica di tali norme.
Articolo 13
Laddove il presente regolamento stabilisca un obbligo di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l’indirizzo e gli altri recapiti da usare per tali comunicazioni sono quelli indicati nell’allegato II.
Articolo 14
Il presente regolamento si applica:
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a) |
nel territorio dell’Unione, compreso il suo spazio aereo; |
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b) |
a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro; |
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c) |
a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione; |
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d) |
a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrata/o o costituita/o conformemente alla legislazione di uno Stato membro; |
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e) |
a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all’interno dell’Unione. |
Articolo 15
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2012
Per il Consiglio
Il presidente
N. WAMMEN
(1) Cfr. pag. 43 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO I
Elenco delle persone fisiche e giuridiche, degli organismi o delle entità di cui all’articolo 2, paragrafi 1 e 2
Persone
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Nome |
Informazioni sull'identità (data e luogo di nascita (d.d.n. e l.d.n.), numero di passaporto/carta d'identità, ecc.) |
Motivi dell'inserimento nell'elenco |
Data di inserimento |
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1. |
Generale António INJAI (alias António INDJAI) |
Cittadinanza: della Guinea-Bissau d.d.n.: 20 gennaio 1955 l.d.n.: Encheia, Sector de Bissorá, Região de Oio, Guinea-Bissau Ascendenti: Wasna Injai e Quiritche Cofte Funzione ufficiale: Tenente generale – Chefe de Estado-Maior Geral das Forças Armadas |
António Injai è stato coinvolto in prima persona nella pianificazione e nella guida dell'ammutinamento del 1o aprile 2010, culminato con la cattura illegale del Primo ministro, Carlo Gomes Junior, e dell'allora Capo di Stato maggiore delle Forze armate, José Zamora Induta Junior. Antonio Injai ha agito in modo da fare pressione sul governo ai fini della sua nomina a Capo di Stato maggiore delle Forze armate. |
3.5.2012 |
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Carta d'identità nazionale: ignota (Guinea-Bissau) Passaporto: passaporto diplomatico AAID00435 Data di rilascio: 18.2.2010 Luogo di rilascio: Guinea-Bissau Data di scadenza: 18.2.2013 |
Ministro Carlos Gomes Junior e ha compromesso lo stato di diritto, indebolendo i poteri civili e favorendo un clima malsano di Indjai ha sempre rilasciato dichiarazioni pubbliche nelle quali ha minacciato di morte le legittime autorità, in particolare il Primo impunità e instabilità nel paese. Durante il periodo elettorale 2012, nelle sue vesti di Capo di Stato maggiore delle Forze armate, Injai ha di nuovo rilasciato dichiarazioni nelle quali minacciava di rovesciare le autorità elette e porre fine al processo elettorale. |
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Antonio Injai è stato inoltre coinvolto nella pianificazione operativa del colpo di stato del 12 aprile 2012. All'indomani del colpo di stato, il primo comunicato del "Comando militare" è stato emanato dallo Stato maggiore delle Forze armate, alla cui guida c'è il Generale Injai. Egli non si è in alcun modo opposto a tale azione militare incostituzionale, né ha preso le distanze da essa. |
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2. |
Maggiore Generale Mamadu TURE (N'KRUMAH) (alias N’Krumah) |
Cittadinanza: della Guinea–Bissau d.d.n.: 26 aprile 1947 Passaporto diplomatico n. DA0002186 Data di rilascio: 30.3.2007 Data di scadenza: 26.8.2013 |
Vice Capo di Stato maggiore delle Forze armate. Membro del "Comando militare" che ha assunto la responsabilità del colpo di stato del 12 aprile 2012. |
3.5.2012 |
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3. |
Generale Augusto MÁRIO CÓ |
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Capo di Stato maggiore dell′Esercito. Membro del "Comando militare" che ha assunto la responsabilità del colpo di stato del 12 aprile 2012. |
3.5.2012 |
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4. |
Generale Estêvão NA MENA |
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Capo di Stato maggiore della Marina. Membro del "Comando militare" che ha assunto la responsabilità del colpo di stato del 12 aprile 2012. |
3.5.2012 |
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5. |
Brigadier Generale Ibraima CAMARÁ (alias «Papa Camará») |
Cittadinanza: della Guinea-Bissau d.d.n.: 11 maggio 1964 Passaporto diplomatico n. AAID00437 Data di rilascio:18.2.2010 Data di scadenza: 18.2.2013 |
Capo di Stato maggiore delle Forze aeree. Membro del "Comando militare" che ha assunto la responsabilità del colpo di stato del 12 aprile 2012. |
3.5.2012 |
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6. |
Tenente colonnello Daba NAUALNA (alias Daba Na Walna) |
Cittadinanza: della Guinea-Bissau d.d.n.: 6 giugno 1966 Passaporto n. SA 0000417 Data di rilascio: 29.10.2003 Data di scadenza: 10.3.2013 |
Portavoce del "Comando militare" che ha assunto la responsabilità del colpo di stato del 12 aprile 2012. |
3.5.2012 |
ALLEGATO II
Siti web che contengono informazioni sulle autorità competenti degli Stati membri di cui all’articolo 4, paragrafo 1, all’articolo 5, paragrafo 1, e all’articolo 8, paragrafo 1, e indirizzo per le notifiche o altre comunicazioni alla Commissione europea
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A. |
Autorità competenti di ciascuno Stato membro:
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B. |
Indirizzo per le notifiche o altre comunicazioni alla Commissione europea:
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