3.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 118/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 374/2012 DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 2012

che modifica il regolamento (UE) n. 1255/2010 recante modalità di applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti «baby beef» originari della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, del Montenegro e della Serbia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 144, paragrafo 1, e l'articolo 148, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea (2), modificato dal regolamento (UE) n. 1336/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), prevede un contingente tariffario annuo di 475 tonnellate, espresso in peso carcassa, per l'importazione di prodotti «baby-beef» come definiti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1215/2009 e originari del territorio doganale del Kosovo (4).

(2)

È opportuno che questo contingente tariffario annuo sia gestito in linea con il regolamento (UE) n. 1255/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2010, recante modalità di applicazione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti «baby beef» originari della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Montenegro e della Serbia (5).

(3)

Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1255/2010.

(4)

Poiché a norma dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1255/2010 i contingenti tariffari sono aperti ogni anno dal 1o gennaio è necessario che il presente regolamento si applichi dal 1o gennaio 2012.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1255/2010 è così modificato:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

2)

l'articolo 1, paragrafo 1, è così modificato:

a)

è aggiunta la seguente lettera f):

«f)

475 tonnellate di “baby beef”, espresse in peso carcassa, originarie del territorio doganale del Kosovo (7).

b)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I contingenti di cui al primo comma recano rispettivamente i nn. d'ordine 09.4503, 09.4504, 09.4505, 09.4198, 09.4199 e 09.4200.»;

3)

gli allegati sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 328 del 15.12.2009, pag. 1.

(3)  GU L 347 del 30.12.2011, pag. 1.

(4)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(5)  GU L 342 del 28.12.2010, pag. 1.

(6)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.»;

(7)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.»;


ALLEGATO

Gli allegati del regolamento (UE) n. 1255/2010 sono così modificati:

1)

nell'allegato II è aggiunto il seguente organismo emittente:

«—

Kosovo (1).

2)

è aggiunto un nuovo allegato VII bis:

«ALLEGATO VII bis

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3)

nell'allegato VIII, prima colonna della tabella, è aggiunto il numero d'ordine «09.4200»;

4)

nell'allegato IX, prima colonna della tabella, è aggiunto il numero d'ordine «09.4200»;

5)

nell'allegato X, prima colonna della tabella, è aggiunto il numero d'ordine «09.4200».


(1)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.»;