28.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 116/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 366/2012 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 2012

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 con riguardo ai livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli e le ciliege diverse dalle ciliege acide

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli («regolamento unico» OCM) (1), in particolare l'articolo 143, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2) prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti elencati nel suo allegato XVIII. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3).

(2)

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura (4) concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2009, 2010 e 2011, è opportuno modificare i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli dal 1o maggio e per le ciliege diverse dalle ciliege acide dal 21 maggio 2012.

(3)

Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

(4)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dell'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

(3)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

(4)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.


ALLEGATO

«ALLEGATO XVIII

DAZI ADDIZIONALI ALL'IMPORTAZIONE: TITOLO IV, CAPITOLO I, SEZIONE 2

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell'ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.

Numero d'ordine

Codice NC

Designazione delle marci

Periodo di applicazione

Livello limite

(in tonnellate)

78.0015

0702 00 00

Pomodori

1o ottobre – 31 maggio

481 762

78.0020

1o giugno – 30 settembre

44 251

78.0065

0707 00 05

Cetrioli

1o maggio – 31 ottobre

13 402

78.0075

1o novembre – 30 aprile

18 306

78.0085

0709 91 00

Carciofi

1o novembre – 30 giugno

11 620

78.0100

0709 93 10

Zucchine

1o gennaio – 31 dicembre

54 760

78.0110

0805 10 20

Arance

1o dicembre – 31 maggio

292 760

78.0120

0805 20 10

Clementine

1o novembre – fine febbraio

85 392

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); wilkings e ibridi simili di agrumi

1o novembre – fine febbraio

99 128

78.0155

0805 50 10

Limoni

1o giugno – 31 dicembre

340 920

78.0160

1o gennaio – 31 maggio

90 108

78.0170

0806 10 10

Uve da tavola

21 luglio – 20 novembre

80 588

78.0175

0808 10 80

Mele

1o gennaio – 31 agosto

701 247

78.0180

1o settembre – 31 dicembre

64 981

78.0220

0808 30 90

Pere

1o gennaio – 30 aprile

230 148

78.0235

1o luglio – 31 dicembre

35 573

78.0250

0809 10 00

Albicocche

1o giugno – 31 luglio

5 794

78.0265

0809 29 00

Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide

21 maggio – 10 agosto

59 061

78.0270

0809 30

Pesche, comprese le pesche noci

11 giugno – 30 settembre

5 613

78.0280

0809 40 05

Prugne

11 giugno – 30 settembre

10 293»