28.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 116/10 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 366/2012 DELLA COMMISSIONE
del 27 aprile 2012
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 con riguardo ai livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli e le ciliege diverse dalle ciliege acide
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli («regolamento unico» OCM) (1), in particolare l'articolo 143, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2) prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti elencati nel suo allegato XVIII. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3). |
(2) |
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura (4) concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2009, 2010 e 2011, è opportuno modificare i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli dal 1o maggio e per le ciliege diverse dalle ciliege acide dal 21 maggio 2012. |
(3) |
Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. |
(4) |
Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri
Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
(3) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.
(4) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.
ALLEGATO
«ALLEGATO XVIII
DAZI ADDIZIONALI ALL'IMPORTAZIONE: TITOLO IV, CAPITOLO I, SEZIONE 2
Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell'ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.
Numero d'ordine |
Codice NC |
Designazione delle marci |
Periodo di applicazione |
Livello limite (in tonnellate) |
78.0015 |
0702 00 00 |
Pomodori |
1o ottobre – 31 maggio |
481 762 |
78.0020 |
1o giugno – 30 settembre |
44 251 |
||
78.0065 |
0707 00 05 |
Cetrioli |
1o maggio – 31 ottobre |
13 402 |
78.0075 |
1o novembre – 30 aprile |
18 306 |
||
78.0085 |
0709 91 00 |
Carciofi |
1o novembre – 30 giugno |
11 620 |
78.0100 |
0709 93 10 |
Zucchine |
1o gennaio – 31 dicembre |
54 760 |
78.0110 |
0805 10 20 |
Arance |
1o dicembre – 31 maggio |
292 760 |
78.0120 |
0805 20 10 |
Clementine |
1o novembre – fine febbraio |
85 392 |
78.0130 |
0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90 |
Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); wilkings e ibridi simili di agrumi |
1o novembre – fine febbraio |
99 128 |
78.0155 |
0805 50 10 |
Limoni |
1o giugno – 31 dicembre |
340 920 |
78.0160 |
1o gennaio – 31 maggio |
90 108 |
||
78.0170 |
0806 10 10 |
Uve da tavola |
21 luglio – 20 novembre |
80 588 |
78.0175 |
0808 10 80 |
Mele |
1o gennaio – 31 agosto |
701 247 |
78.0180 |
1o settembre – 31 dicembre |
64 981 |
||
78.0220 |
0808 30 90 |
Pere |
1o gennaio – 30 aprile |
230 148 |
78.0235 |
1o luglio – 31 dicembre |
35 573 |
||
78.0250 |
0809 10 00 |
Albicocche |
1o giugno – 31 luglio |
5 794 |
78.0265 |
0809 29 00 |
Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide |
21 maggio – 10 agosto |
59 061 |
78.0270 |
0809 30 |
Pesche, comprese le pesche noci |
11 giugno – 30 settembre |
5 613 |
78.0280 |
0809 40 05 |
Prugne |
11 giugno – 30 settembre |
10 293» |