25.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 113/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 357/2012 DELLA COMMISSIONE
del 24 aprile 2012
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1) in particolare l’articolo 113, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 121, primo comma, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Nel regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva (2) che è il testo codificato del regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione (3), i rinvii alla Comunità di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1019/2002 per le denominazioni d’origine sono stati sostituiti da rinvii all’Unione. L’articolo 12, paragrafo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 prevede un periodo transitorio per i prodotti legalmente fabbricati ed etichettati nell’Unione o legalmente importati nell’Unione e immessi in libera pratica anteriormente al 1o luglio 2012 che possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. Da un lato, questo periodo transitorio è ritenuto troppo breve e, d’altro lato, il termine «legalmente» utilizzato nella suddetta disposizione genera confusione relativamente alla transizione dal regolamento (CE) n. 1019/2002 al regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012. |
(2) |
Per consentire l’utilizzo di etichette che rinviano al termine «Comunità» durante un periodo più lungo, occorre quindi prevedere che i prodotti fabbricati ed etichettati nell’Unione o importati nell’Unione e immessi in libera pratica in conformità al regolamento (CE) n. 1019/2002 anteriormente al 1o gennaio 2013 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. |
(3) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:
«2. I prodotti fabbricati ed etichettati nell’Unione o importati nell’Unione e immessi in libera pratica conformemente al regolamento (CE) n. 1019/2002 anteriormente al 1o gennaio 2013 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 12 del 14.1.2012, pag. 14.
(3) GU L 155 del 14.6.2002, pag. 27.