25.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 113/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 357/2012 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 2012

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1) in particolare l’articolo 113, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 121, primo comma, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Nel regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva (2) che è il testo codificato del regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione (3), i rinvii alla Comunità di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1019/2002 per le denominazioni d’origine sono stati sostituiti da rinvii all’Unione. L’articolo 12, paragrafo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 prevede un periodo transitorio per i prodotti legalmente fabbricati ed etichettati nell’Unione o legalmente importati nell’Unione e immessi in libera pratica anteriormente al 1o luglio 2012 che possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. Da un lato, questo periodo transitorio è ritenuto troppo breve e, d’altro lato, il termine «legalmente» utilizzato nella suddetta disposizione genera confusione relativamente alla transizione dal regolamento (CE) n. 1019/2002 al regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012.

(2)

Per consentire l’utilizzo di etichette che rinviano al termine «Comunità» durante un periodo più lungo, occorre quindi prevedere che i prodotti fabbricati ed etichettati nell’Unione o importati nell’Unione e immessi in libera pratica in conformità al regolamento (CE) n. 1019/2002 anteriormente al 1o gennaio 2013 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

(3)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

«2.   I prodotti fabbricati ed etichettati nell’Unione o importati nell’Unione e immessi in libera pratica conformemente al regolamento (CE) n. 1019/2002 anteriormente al 1o gennaio 2013 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 12 del 14.1.2012, pag. 14.

(3)  GU L 155 del 14.6.2002, pag. 27.