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25.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 113/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 356/2012 DELLA COMMISSIONE
del 24 aprile 2012
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011 per quanto riguarda i periodi di presentazione delle offerte per la seconda gara parziale e le gare successive della campagna di commercializzazione 2011/12 per le importazioni di zucchero a dazio doganale ridotto
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 187 in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011 della Commissione (2) ha aperto una gara permanente per le importazioni di zucchero del codice NC 1701 a dazio doganale ridotto per la campagna di commercializzazione 2011/12. |
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(2) |
Dato il miglioramento dell’approvvigionamento di zucchero sul mercato dell’Unione, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 57/2012 della Commissione (3) è stata sospesa la presentazione delle offerte per le gare parziali il cui termine scadeva il 25 gennaio, il 1o febbraio e il 15 febbraio 2012. |
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(3) |
Dal costante monitoraggio del mercato emerge che l’approvvigionamento di zucchero sul mercato dell’Unione è migliorato solo moderatamente. Nonostante l’aumento delle importazioni verificatosi nel gennaio 2012, da metà febbraio si osserva un rallentamento considerevole delle importazioni dagli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, come pure dai Paesi meno sviluppati. Quest’analisi è stata confermata nel corso della riunione del comitato di gestione dell’8 marzo 2012 da un’ampia maggioranza di Stati membri, che ritengono che sussistano problemi di approvvigionamento i quali potrebbero peggiorare nel corso della campagna di commercializzazione. Questo potrebbe avere ripercussioni in particolare per le piccole e medie imprese e i clienti che detengono quantità fisse nel quadro di contratti a lungo termine. |
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(4) |
Appare quindi opportuno anticipare i periodi di presentazione delle offerte e la loro scadenza, fissata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011 rispettivamente al 6 giugno, 27 giugno e 11 luglio 2012. |
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(5) |
Occorre quindi modificare il regolamento (UE) n. 1239/2011. |
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(6) |
Per dare un segnale tempestivo al mercato e garantire una gestione efficace della misura, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
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(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
“2. Il termine di presentazione delle offerte per la seconda gara parziale e per le gare successive ha inizio a decorrere dal primo giorno feriale successivo a quello della scadenza del termine precedente. Esso scade alle ore 12.00, ora di Bruxelles, del 2 maggio, 23 maggio e 6 giugno 2012.”.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.