20.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 108/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 333/2012 DELLA COMMISSIONE
del 19 aprile 2012
concernente l’autorizzazione di un preparato di potassio diformiato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante modifica al regolamento (CE) n. 492/2006
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all’alimentazione animale siano soggetti a un’autorizzazione e definisce condizioni e procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10 di tale regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2). |
(2) |
Il potassio diformiato, numero CAS 20642-05-1, è stato autorizzato a tempo indeterminato, conformemente alla direttiva 70/524/CEE, come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali dal regolamento (CE) n. 492/2006 della Commissione (3). Successivamente detto additivo è stato inserito nel registro comunitario degli additivi per mangimi come prodotto esistente, conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
In conformità dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione del potassio diformiato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta che esso sia classificato nella categoria di additivi «additivi tecnologici». La domanda è corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(4) |
Nel suo parere del 13 dicembre 2011 (4), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego proposte, il potassio diformiato non ha effetti avversi sulla salute degli animali e dei consumatori o sull’ambiente e che è efficace ai fini dell’aumento del periodo di conservazione del pesce crudo e dei sottoprodotti ittici. Ha inoltre concluso che il preparato non presenta rischi per la sicurezza degli utilizzatori purché si adottino misure protettive adeguate. Essa ha esaminato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(5) |
La valutazione del potassio diformiato indica che le condizioni di autorizzazione stabilite nell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza, può essere autorizzato l’impiego della sostanza specificata nell’allegato del presente regolamento. |
(6) |
Conseguentemente al rilascio di una nuova autorizzazione a norma del presente regolamento, occorre sopprimere l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 492/2006 e il relativo allegato III. |
(7) |
Poiché le modifiche delle condizioni dell’autorizzazione dell’additivo per mangimi non sono legate a ragioni di sicurezza, è opportuno prevedere un periodo transitorio per lo smaltimento delle scorte di premiscele e mangimi composti contenenti il preparato in questione, come autorizzato dal regolamento (CE) n. 492/2006. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «conservanti», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite in tale allegato.
Articolo 2
L’articolo 3 e l’allegato III del regolamento (CE) n. 492/2006 sono soppressi.
Articolo 3
Le premiscele e i mangimi etichettati conformemente alla direttiva 70/524/CEE prima dell’entrata in vigore del presente regolamento e contenenti potassio diformiato, come autorizzato dal regolamento (CE) n. 492/2006, possono continuare a essere commercializzati e impiegati fino a esaurimento delle scorte.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.
(3) GU L 89 del 28.3.2006, pag. 6.
(4) EFSA Journal 2012; 10(1):2530.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Scadenza dell’autorizzazione |
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mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tenore d’umidità del 12 % |
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Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: conservanti |
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1a237a |
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Potassio diformiato |
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Tutte le specie animali |
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11 maggio 2022 |
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx