5.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 99/32 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 304/2012 DELLA COMMISSIONE
del 4 aprile 2012
recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate dal 23 marzo al 30 marzo 2012 nell'ambito del sottocontingente I del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1067/2008 per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento «unico OCM») (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1067/2008 della Commissione (3) ha aperto un contingente tariffario annuo globale per l'importazione di 3 112 030 tonnellate di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta. Detto contingente è suddiviso in quattro sottocontingenti. |
(2) |
L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1067/2008 ha fissato a 572 000 tonnellate il quantitativo del sottocontingente I (numero d'ordine 09.4123) per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2012. |
(3) |
Dalla comunicazione effettuata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1067/2008, risulta che le domande presentate dal 23 marzo 2012, a partire dalle ore 13 fino al 30 marzo 2012 alle ore 13 (ora di Bruxelles), secondo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dello stesso regolamento, superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti. |
(4) |
È inoltre opportuno che non siano più rilasciati titoli di importazione nell'ambito del sottocontingente I di cui al regolamento (CE) n. 1067/2008 per il periodo contingentale in corso. |
(5) |
Al fine di garantire una gestione efficace della procedura di rilascio dei titoli di importazione, il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Ogni domanda di titolo d'importazione nell'ambito del sottocontingente I di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1067/2008, presentata dal 23 marzo 2012 a partire dalle ore 13 fino al 30 marzo 2012 alle ore 13 (ora di Bruxelles), dà luogo al rilascio di un titolo per i quantitativi richiesti previa applicazione di un coefficiente di attribuzione del 16,678529 %.
2. È sospeso, per il periodo contingentale in corso, il rilascio di titoli per i quantitativi richiesti a partire dal 30 marzo 2012 dalle ore 13 (ora di Bruxelles) nell'ambito del sottocontingente I di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1067/2008.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.
(3) GU L 290 del 31.10.2008, pag. 3.