5.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 99/32


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 304/2012 DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2012

recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate dal 23 marzo al 30 marzo 2012 nell'ambito del sottocontingente I del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1067/2008 per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento «unico OCM») (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1067/2008 della Commissione (3) ha aperto un contingente tariffario annuo globale per l'importazione di 3 112 030 tonnellate di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta. Detto contingente è suddiviso in quattro sottocontingenti.

(2)

L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1067/2008 ha fissato a 572 000 tonnellate il quantitativo del sottocontingente I (numero d'ordine 09.4123) per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2012.

(3)

Dalla comunicazione effettuata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1067/2008, risulta che le domande presentate dal 23 marzo 2012, a partire dalle ore 13 fino al 30 marzo 2012 alle ore 13 (ora di Bruxelles), secondo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dello stesso regolamento, superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti.

(4)

È inoltre opportuno che non siano più rilasciati titoli di importazione nell'ambito del sottocontingente I di cui al regolamento (CE) n. 1067/2008 per il periodo contingentale in corso.

(5)

Al fine di garantire una gestione efficace della procedura di rilascio dei titoli di importazione, il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Ogni domanda di titolo d'importazione nell'ambito del sottocontingente I di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1067/2008, presentata dal 23 marzo 2012 a partire dalle ore 13 fino al 30 marzo 2012 alle ore 13 (ora di Bruxelles), dà luogo al rilascio di un titolo per i quantitativi richiesti previa applicazione di un coefficiente di attribuzione del 16,678529 %.

2.   È sospeso, per il periodo contingentale in corso, il rilascio di titoli per i quantitativi richiesti a partire dal 30 marzo 2012 dalle ore 13 (ora di Bruxelles) nell'ambito del sottocontingente I di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1067/2008.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 290 del 31.10.2008, pag. 3.