4.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 98/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 293/2012 DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 2012

relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all’immatricolazione dei veicoli commerciali leggeri ai sensi del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell’ambito dell’approccio integrato dell’Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 9, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 510/2011, ogni anno gli Stati membri sono tenuti a registrare e trasmettere alla Commissione alcuni dati relativi ai veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nel loro territorio nell’anno precedente. Poiché questi dati devono servire come base per determinare l’obiettivo per le emissioni specifiche di CO2 per i costruttori di veicoli commerciali leggeri nuovi e per verificare che tali obiettivi siano rispettati, occorre armonizzare le norme relative alla raccolta e alla comunicazione di tali dati.

(2)

Per consentire la futura inclusione nel regolamento (UE) n. 510/2011 dei veicoli di categoria M2 e N2 a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del suddetto regolamento, è necessario registrare e trasmettere alla Commissione i dati relativi alle categorie in questione.

(3)

Al fine di poter valutare in modo completo se ciascun costruttore rispetti il proprio obiettivo per le emissioni specifiche di CO2 stabilito ai sensi del regolamento (UE) n. 510/2011 e per acquisire l’esperienza necessaria nell’applicazione di detto regolamento, la Commissione deve disporre di dati dettagliati ripartiti per costruttore e per ciascuna serie di veicoli, classificati per tipo, variante e versione. È quindi opportuno che gli Stati membri provvedano a che i dati siano registrati e trasmessi alla Commissione unitamente ai dati aggregati, come previsto dall’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento.

(4)

Ai sensi dell’articolo 18 e dell’articolo 26 della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (2), il costruttore deve provvedere affinché ogni nuovo veicolo commerciale leggero immesso sul mercato nell’UE sia accompagnato da un certificato di conformità valido senza il quale i veicoli non possono essere immatricolati negli Stati membri. Pertanto, il certificato di conformità costituisce la principale fonte per quanto riguarda le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a registrare, mettere a disposizione dei costruttori ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 510/2011 e comunicare alla Commissione. In alcuni casi giustificati, gli Stati membri possono avvalersi anche di informazioni provenienti da fonti diverse dal certificato di conformità, a condizione che l’accuratezza di tali fonti sia equivalente a quella del certificato di conformità e, ove necessario, che gli Stati membri in questione adottino misure dirette a garantire tale accuratezza.

(5)

È importante che i dati relativi all’immatricolazione dei veicoli commerciali leggeri nuovi siano precisi e possano essere elaborati in modo efficace al fine di stabilire l’obiettivo per le emissioni specifiche in conformità all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 510/2011. È quindi necessario che i costruttori trasmettano alla Commissione informazioni aggiornate relative ai nomi dei costruttori che figurano sui certificati di conformità nei diversi Stati membri di immatricolazione. Tali informazioni consentiranno alla Commissione di fornire agli Stati membri un elenco aggiornato contenente i nomi dei costruttori designati da utilizzare ai fini della comunicazione dei dati.

(6)

È opportuno che gli Stati membri registrino e comunichino le informazioni relative ai veicoli nuovi immatricolati progettati per utilizzare carburanti alternativi. Affinché la Commissione possa tenere conto delle riduzioni degli obiettivi per le emissioni specifiche dovute all’uso di carburante contenente etanolo (E85) ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (UE) n. 510/2011, è necessario che gli Stati membri forniscano le informazioni necessarie, compresa la percentuale di stazioni di servizio presenti sul loro territorio e, se pertinente, il numero complessivo di quelle che erogano carburante contenente etanolo (E85) che rispetta i criteri di sostenibilità stabiliti nella direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (3), e all’articolo 7 ter della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modifica della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (4).

(7)

Allo scopo di evitare inutili duplicazioni di dati, è opportuno che le informazioni relative al numero di stazioni di servizio presenti sui rispettivi territori degli Stati membri che erogano carburante contenente etanolo (E85), fornite a norma dell’articolo 6 del regolamento (UE) n. 1014/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all’immatricolazione delle autovetture nuove ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), vengano utilizzate ai fini dell’articolo 6 del regolamento (UE) n. 510/2011.

(8)

Gli articoli 23 e 24 della direttiva 2007/46/CE prevedono una procedura di omologazione semplificata per la quale non occorre rilasciare un certificato di conformità europeo. È necessario che gli Stati membri vigilino sul numero di veicoli immatricolati secondo dette procedure per poterne valutare l’impatto sul processo di monitoraggio e il raggiungimento dell’obiettivo medio dell’Unione per le emissioni di CO2 per i veicoli commerciali leggeri nuovi.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento di esecuzione sono conformi al parere del Comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla raccolta e alla comunicazione di dati sulle immatricolazioni dei seguenti veicoli:

a)

veicoli commerciali leggeri di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 510/2011;

b)

veicoli delle categorie M2 e N2 di cui all’articolo 8, paragrafo 10, del suddetto regolamento.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) n. 510/2011 nonché le definizioni di «veicolo bicarburante a gas» e «veicolo policarburante a etanolo» di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (6). Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

1)   «documentazione relativa all’omologazione»: i documenti che contengono i dati di cui alla terza colonna della tabella riportata nell’allegato I del presente regolamento;

2)   «dati aggregati risultanti dal monitoraggio»: i dati aggregati di cui all’allegato II, parte C, sezione 1, del regolamento (CE) n. 510/2011;

3)   «dati dettagliati risultanti dal monitoraggio»: i dati dettagliati di cui all’allegato II, parte C, sezione 2, del regolamento (CE) n. 510/2011, ripartiti in base a costruttore e serie di veicoli per tipo, variante e versione.

Articolo 3

Trasmissione dei dati

I dati aggregati risultanti dal monitoraggio, nonché i dati dettagliati risultanti dal monitoraggio, sono comunicati dagli Stati membri mediante trasferimento elettronico all’archivio centrale dei dati (Central Data Repository) gestito dall’Agenzia europea dell’ambiente. Gli Stati membri informano la Commissione quando i dati sono trasmessi.

Articolo 4

Fonti di dati

1.   Lo Stato membro prepara i dati aggregati risultanti dal monitoraggio e i dati dettagliati risultanti dal monitoraggio basati sulle informazioni contenute nel certificato di conformità o nella documentazione relativa all’omologazione del veicolo commerciale leggero in questione come precisato nella tabella di cui all’allegato I del presente regolamento.

2.   Il parametro «Totale di nuove immatricolazioni» nei dati dettagliati risultanti dal monitoraggio è determinato sulla base del numero totale di dati relativi alle immatricolazioni creati ogni anno in relazione a un singolo veicolo.

3.   Il parametro «Categoria del veicolo immatricolato» nei dati dettagliati risultanti dal monitoraggio si basa sulle caratteristiche tecniche del veicolo al momento dell’immatricolazione.

4.   Se sul certificato di conformità o nella documentazione relativa all’omologazione compare più di un nome di costruttore, lo Stato membro comunica il nome del costruttore del veicolo base.

5.   I valori relativi alle emissioni di CO2 da comunicare in corrispondenza del parametro «Emissioni specifiche di CO2» nei dati dettagliati risultanti dal monitoraggio sono tratti dalla voce «misto» del certificato di conformità o della documentazione relativa all’omologazione, tranne nei casi ai quali si applica la voce «ponderato misto».

6.   Per la comunicazione dei dati dettagliati risultanti dal monitoraggio relativi ai veicoli a combustibile alternativo, l’autorità competente indica il tipo di carburante e il modo di combustione, come previsto nell’allegato I del presente regolamento.

7.   In caso di veicoli bicarburante a gas o di veicoli policarburante a etanolo, l’autorità competente comunica i seguenti valori relativi alle emissioni di CO2 in corrispondenza del parametro «Emissioni specifiche di CO2 (g/km)» nei dati dettagliati risultanti dal monitoraggio:

a)

per i veicoli bicarburante a gas che fanno uso di benzina e gas, il valore delle emissioni di CO2 per il gas di petrolio liquefatto (GPL) o il gas naturale (GN) in conformità all’allegato II, parte A, punto 2, del regolamento (UE) n. 510/2011;

b)

per i veicoli policarburante a etanolo che fanno uso di benzina e di carburante contenente etanolo (E85) di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) n. 510/2011, il valore delle emissioni di CO2 per la benzina.

Nei casi di cui alla lettera b), gli Stati membri comunicano il valore relativo alla benzina anche in assenza delle condizioni previste per una riduzione di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) n. 510/2011. Gli Stati membri possono però comunicare anche il valore relativo al carburante contenente etanolo (E85).

8.   Se il veicolo è dotato di più di un asse sterzante o non sterzante di larghezze diverse, lo Stato membro comunica la larghezza massima dell’asse alla voce «Carreggiata dell’altro asse (mm)» nei dati dettagliati risultanti dal monitoraggio. Il passo per questi veicoli è la distanza tra gli assi esterni anteriori e gli assi esterni posteriori.

9.   Se i dati aggregati risultanti dal monitoraggio e i dati dettagliati risultanti dal monitoraggio sono presi dalla documentazione relativa all’omologazione, e se tali dati contengono intervalli di valori, gli Stati membri assicurano che i dati comunicati garantiscano una precisione adeguata e siano conformi ai dati contenuti nel certificato di conformità.

Articolo 5

Conservazione e controllo dei dati

Gli Stati membri garantiscono la gestione, la raccolta, il controllo, la verifica e la trasmissione dei dati aggregati risultanti dal monitoraggio e dei dati dettagliati risultanti dal monitoraggio.

Articolo 6

Preparazione dei dati da parte degli Stati membri

I dati dettagliati risultanti dal monitoraggio sono comunicati con la precisione stabilita all’allegato II.

Articolo 7

Comunicazione delle stazioni di servizio che erogano carburante contenente etanolo (E85)

Ai fini dell’articolo 6 del regolamento (UE) n. 510/2011, vengono utilizzate le informazioni comunicate ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (UE) n. 1014/2010.

Articolo 8

Veicoli non coperti da omologazione CE

1.   Se i veicoli commerciali leggeri sono soggetti a omologazione nazionale di piccole serie, in conformità all’articolo 23 della direttiva 2007/46/CE, o ad omologazioni individuali, in conformità all’articolo 24 della stessa direttiva, gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero di autovetture di questo tipo immatricolate rispettivamente nel proprio territorio.

2.   Quando completa i dati aggregati risultanti dal monitoraggio l’autorità competente riporta, anziché il nome del costruttore, una delle seguenti diciture:

a)

«AA-IVA», per la comunicazione di tipi di veicoli omologati individualmente;

b)

«AA-NSS», per la comunicazione di tipi di veicoli omologati a livello nazionale in piccole serie.

Gli Stati membri possono anche completare i dati dettagliati risultanti dal monitoraggio per questi veicoli; in tal caso, utilizzano le denominazioni di cui alle lettere a) e b).

Articolo 9

Elenco dei costruttori

1.   I costruttori notificano alla Commissione tempestivamente e non oltre il 1o giugno 2012 i nomi che essi indicano, o intendono indicare, sui certificati di conformità. Essi notificano tempestivamente alla Commissione eventuali modifiche di tale informazione. I nuovi costruttori che entrano nel mercato notificano tempestivamente alla Commissione i nomi che essi indicano, o intendono indicare, sui certificati di conformità.

2.   Quando completa i dati aggregati risultanti dal monitoraggio e i dati dettagliati risultanti dal monitoraggio, l’autorità competente utilizza i nomi dei costruttori tratti dall’elenco che la Commissione stilerà sulla base dei nomi notificati ai sensi del paragrafo 1. Tale elenco sarà pubblicato su Internet il 1o settembre 2012 e successivamente aggiornato a intervalli regolari.

3.   Qualora il nome di un costruttore non sia incluso nell’elenco, per completare i dati aggregati risultanti dal monitoraggio e i dati dettagliati risultanti dal monitoraggio l’autorità competente utilizza il nome indicato sul certificato di conformità o nella documentazione relativa all’omologazione.

Articolo 10

Informazioni supplementari che devono essere fornite dai costruttori

1.   Ai fini della notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) n. 510/2011, i costruttori comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 1o giugno 2012, il nome e l’indirizzo del referente a cui indirizzare la notifica.

Il costruttore informa tempestivamente la Commissione su eventuali modifiche apportate ai dati trasmessi. I nuovi costruttori che entrano nel mercato comunicano tempestivamente alla Commissione i dati relativi ai loro referenti.

2.   Qualora un gruppo di costruttori collegati costituisca un raggruppamento, per permettere di determinare l’applicabilità dell’articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 510/2011, fornisce alla Commissione la prova del collegamento tra i vari membri del gruppo in conformità ai criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del suddetto regolamento.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1.

(2)   GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

(3)   GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

(4)   GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.

(5)   GU L 293 dell’11.11.2010, pag. 15.

(6)   GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1.


ALLEGATO I

FONTI DI DATI

Parametro

Certificato di conformità

(direttiva 2007/46/CE, allegato IX, parte 1)

Documentazione relativa all’omologazione

(direttiva 2007/46/CE)

Costruttore

Punto 0.5

Allegato III, parte 1, punto 0.5

Numero di omologazione

punto 0.10 b)

Voce dell’allegato VI

Tipo

Punto 0.2

Allegato III, parte 1, punto 0.2

Variante

Punto 0.2

Allegato VIII, punto 3

Versione

Punto 0.2

Allegato VIII, punto 3

Marca

Punto 0.1

Allegato III, parte 1, punto 0.1

Categoria del veicolo omologato

Punto 0.4

Allegato III, parte 1, punto 0.4

Massa (kg)

Punto 13

Allegato III, parte 1, punto 2.6 (1)

Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile (kg)

Punto 16.1

Allegato III, parte 1, punto 2.8

Impronta — Passo (mm)

Punto 4

Allegato III, parte 1, punto 2.1 (1)

Impronta — Carreggiata (mm)

Punto 30

Allegato III, parte 1, punti 2.3.1 e 2.3.2 (2)

Emissioni specifiche di CO2 (g/km) (3)

Punto 49.1

Allegato VIII, punto 3

Tipo di carburante

Punto 26

Allegato III, parte 1, punto 3.2.2.1

Modo di combustione

Punto 26.1

Allegato III, parte 1, punto 3.2.2.4

Cilindrata (cm3)

Punto 25

Allegato III, parte 1, punto 3.2.1.3

Consumo elettrico (Wh/km)

Punto 49.2

 


(1)  A norma dell’articolo 4, paragrafo 9, del presente regolamento.

(2)  A norma dell’articolo 4, paragrafi 8 e 9, del presente regolamento.

(3)  A norma dell’articolo 4, paragrafo 5, del presente regolamento.


ALLEGATO II

TABELLA RELATIVA ALLA PRECISIONE DEI DATI

Precisione richiesta per i dati di monitoraggio da comunicare a norma dell’articolo 6

CO2 (g/km)

Numero intero

Massa (kg)

Numero intero

Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile (kg)

Numero intero

Impronta — Passo (mm)

Numero intero

Impronta — Carreggiata (mm)

Numero intero

Cilindrata (cm3)

Numero intero

Consumo elettrico (Wh/km)

Numero intero

Riduzione delle emissioni mediante tecnologie innovative (g/km)

Arrotondata al terzo decimale più vicino