31.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 95/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 287/2012 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2012

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva triflusulfuron

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2009/77/CE (2) della Commissione ha disposto l’iscrizione del triflusulfuron nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE (3) del Consiglio come sostanza attiva da impiegare come erbicida per le barbabietole da zucchero e da foraggio al tasso di applicazione massimo di 60 g/ha una volta ogni tre anni sullo stesso campo. A tale iscrizione è stato aggiunto inoltre il divieto di utilizzare le foglie delle colture trattate come mangime. Per quanto riguarda la purezza della sostanza attiva è stato fissato un limite massimo di 6 g/kg per le impurità N, N-dimetil-6-(2,2,2-trifluoroetossi)-1,3,5-triazina-2,4-diammina.

(2)

Dalla sostituzione della direttiva 91/414/CEE con il regolamento (CE) n. 1107/2009, detta sostanza è considerata approvata a norma di tale regolamento ed è elencata nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (4).

(3)

Il 25 giugno 2010 il notificante su richiesta del quale il triflusulfuron è stato iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE ha presentato una domanda di modifica delle condizioni di approvazione del triflusulfuron. Con essa si richiedeva l’eliminazione delle limitazioni relative all’utilizzo della sostanza come erbicida e al limite del contenuto di impurità di cui al considerando 1. Tale domanda è accompagnata da informazioni complementari. La domanda è stata presentata alla Francia, designata Stato membro relatore dal regolamento (CE) n. 1490/2002 (5) della Commissione.

(4)

Lo Stato membro relatore ha valutato le informazioni complementari fornite dal richiedente e ha redatto un addendum al progetto di relazione di valutazione. Il 17 dicembre 2010 ha presentato tale addendum alla Commissione, che lo ha trasmesso agli altri Stati membri e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare con l’invito a formulare osservazioni. L’addendum al progetto di relazione della valutazione è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione il 9 marzo 2012 nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali sotto forma di un addendum al rapporto di riesame della Commissione relativo al triflusulfuron.

(5)

Vari esami effettuati dimostrano che la modifica alle condizioni di approvazione che è stata richiesta non causa alcun rischio aggiuntivo rispetto a quelli già considerati al momento dell’approvazione del triflusulfuron e nel rapporto di riesame della Commissione relativo a tale sostanza.

(6)

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 va pertanto modificato di conseguenza.

(7)

Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

La riga 289, relativa al triflusulfuron, della parte A dell’allegato, è modificata come segue:

1)

la colonna «Purezza» è sostituita dalla seguente:

«≥ 960 g/kg»;

2)

nella colonna «Disposizioni specifiche» la parte A è sostituita dalla seguente:

«PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.»

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  GU L 172 del 2.7.2009, pag. 23.

(3)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(4)  GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1.

(5)  GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.