30.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 92/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 282/2012 DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 2012

recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle garanzie per i prodotti agricoli

(codificazione)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1) in particolare l'articolo 43, lettere a), d), f) e j), l'articolo 47, paragrafo 2, l'articolo 134, l'articolo 143, lettera b), l'articolo 148, l'articolo 161, paragrafo 3, l'articolo 171 e l'articolo 172, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (2), in particolare gli articoli 37 e 38,

visto il regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, l'articolo 6, paragrafo 4, l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 11, paragrafo 4,

visto il regolamento CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione (4), in particolare l'articolo 25,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (5), e in particolare l'articolo 142, lettera c),

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998 che istituisce il regime agromonetario dell'euro (6), in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione,, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle garanzie per i prodotti agricoli (7) è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (8). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

Numerose disposizioni contenute in regolamenti agricoli dell'Unione prescrivono la costituzione di una garanzia per garantire il pagamento di una somma dovuta in caso di mancata osservanza di un obbligo. Tuttavia, dall'esperienza acquisita è risultato che tali prescrizioni vengono interpretate, nella prassi, in maniera molto differente. Pertanto, al fine di evitare disparità nelle condizioni di concorrenza, tali prescrizioni devono essere definite con maggiore precisione.

(3)

In particolare, occorre definire la forma della garanzia.

(4)

Parecchie disposizioni di regolamenti agricoli dell'Unione stabiliscono che la garanzia costituita venga escussa in caso di mancato adempimento di un obbligo garantito, senza fare alcuna distinzione tra il mancato adempimento di prescrizioni principali e prescrizioni secondarie e subordinate. Ai fini di una maggiore equità, è necessario operare una distinzione tra le conseguenze del mancato adempimento di una prescrizione principale e le conseguenze di un mancato adempimento di una prescrizione secondaria o subordinata. In particolare, occorre prevedere disposizioni secondo cui, quando ciò sia ammissibile, venga escussa solo una parte della garanzia se gli interessati hanno adempiuto la prescrizione principale ma hanno superato di poco il termine all'uopo previsto, o se non hanno adempiuto una prescrizione subordinata.

(5)

Non si deve operare una distinzione tra le conseguenze del mancato adempimento di un obbligo a seconda che sia stato ricevuto o meno un pagamento anticipato. Pertanto le garanzie costituite a fronte di pagamenti anticipati devono essere soggette a norme particolari.

(6)

Le spese relative alla costituzione della garanzia, sostenute tanto dall'interessato che la costituisce quanto dall'autorità competente, possono non essere proporzionate alla somma il cui pagamento è garantito dalla garanzia stessa, se tale somma è inferiore ad un certo limite. Quindi le autorità competenti devono avere la facoltà di non esigere una garanzia per il pagamento di una somma inferiore a tale limite. Inoltre, le autorità competenti debbono avere la facoltà di non prescrivere la costituzione di una garanzia, quando la natura del responsabile dell'adempimento degli obblighi rende superflua tale prescrizione.

(7)

Le autorità competenti devono avere il diritto di rifiutare o sostituire le garanzie da esse ritenute insoddisfacenti.

(8)

È opportuno fissare il termine relativo alla presentazione della prova prescritta ai fini dello svincolo delle garanzie, per i casi in cui tale termine non sia stabilito altrove.

(9)

In relazione al tasso di cambio da applicarsi per la conversione nella moneta nazionale dell'importo delle garanzie espresso in euro, deve essere, a norma del regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione (9), il fatto generatore di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2799/98.

(10)

Occorre stabilire la procedura da seguire, quando la garanzia divenga escutibile.

(11)

La Commissione deve essere in grado di seguire l'attuazione delle disposizioni relative alle garanzie.

(12)

Il presente regolamento stabilisce disposizioni generali che devono essere applicate sempre e quando normative specifiche dell'Unione non stabiliscano disposizioni differenti.

(13)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli e sono state trasmesse per conoscenza agli altri comitaticompetenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Il presente regolamento disciplina le garanzie previste dai seguenti regolamenti, o dai loro regolamenti di applicazione, fatte salve le disposizioni contrarie contenute in tali regolamenti:

a)

regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati di taluni prodotti agricoli:

regolamento (CE) n. 104/2000 (prodotti della pesca e dell'acquacoltura),

regolamento (CE) n. 1234/2007 (regolamento unico OCM);

b)

regolamento (CE) n. 73/2009 (regimi di sostegno diretto);

c)

regolamento (CE) n. 1216/2009 (regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli).

Articolo 2

Il presente regolamento si applica in tutti i casi in cui i regolamenti indicati all'articolo 1 prevedono una cauzione la costituzione di una garanzia come definita all’articolo 3, anche se designata con termini diversi da «cauzione “garanzia”».

Il presente regolamento non si applica alle garanzie costituite per garantire il pagamento dei dazi all'importazione o all'esportazione previsti dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (10).

Articolo 3

Ai sensi del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)

per «garanzia» s'intende l'assicurazione che, in caso di mancato adempimento di un particolare obbligo, una determinata somma sarà versata o rimarrà acquisita all' organismo competente;

b)

per «garanzia cumulativa» s'intende la garanzia costituita presso l'organismo competente per garantire l'adempimento di più obblighi;

c)

per «obbligo» s'intende la prescrizione o le prescrizioni, stabilite da un regolamento che prevedano il compimento o l'omissione di un determinato atto;

d)

per «organismo competente» s'intende l'organismo competente per ricevere la garanzia o l'organismo competente per decidere, in conformità della normativa applicabile, se la garanzia debba essere svincolata o escussa.

CAPO II

OBBLIGO DI GARANZIA

Articolo 4

La garanzia deve essere costituita dalla persona o per conto della persona responsabile del pagamento dell'importo dovuto in caso di inadempimento di un obbligo.

Articolo 5

1.   L'organismo competente può rinunciare ad esigere la garanzia qualora l'importo garantito sia inferiore a 500 EUR.

2.   Ove si applichi il disposto del paragrafo 1, l'interessato si impegna per iscritto a pagare un importo equivalente a quello che dovrebbe corrispondere qualora costituisca una garanzia e quest'ultima divenga successivamente, in tutto o in parte, escutibile.

Articolo 6

L'organismo competente può rinunciare ad esigere la garanzia qualora la persona tenuta all'adempimento degli obblighi sia:

a)

un organismo pubblico che esercita funzioni proprie dell'autorità pubblica;

b)

un organismo privato che esercita le funzioni di cui alla lettera a) sotto il controllo dello Stato.

CAPO III

FORMA DELLA GARANZIA

Articolo 7

1.   La garanzia può essere costituita:

a)

in contanti, in conformità degli articoli 12 e 13; e/o

b)

sotto forma di fideiussione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1.

2.   L'organismo competente può autorizzare la costituzione della garanzia nelle seguenti forme:

a)

ipoteca; e/o

b)

deposito bancario; e/o

c)

credito riconosciuto nei confronti di un ente pubblico o di un fondo pubblico, validamente esigibile ed avente precedenza su qualsiasi altro; e/o

d)

titolo negoziabile nello Stato membro interessato, a condizione che sia emesso o garantito dallo Stato membro stesso; e/o

e)

obbligazione emessa da un istituto di credito ipotecario, quotata in borsa e in vendita sul mercato libero, a condizione che abbia rango pari a quello delle obbligazioni del tesoro.

3.   Gli organismi competenti possono stabilire condizioni supplementari per l'accettazione delle garanzie di cui al paragrafo 2.

Articolo 8

L'organismo competente si astiene dall'accettare ovvero chiede che vengano sostituite le garanzie le quali, a suo giudizio, siano inadeguate o insoddisfacenti o non offrano una copertura di sufficiente durata.

Articolo 9

1.   Al momento della costituzione della garanzia, i beni ipotecati di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a) o i titoli o le obbligazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettere d) ed e) devono avere un valore realizzabile pari almeno al 115 % del valore della garanzia prescritta.

L'organismo competente può accettare le garanzie di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettere a), d) o e), soltanto se l'interessato si impegna per iscritto a costituire una garanzia complementare o a sostituire la garanzia originaria ove il valore realizzabile del bene, dei titoli o delle obbligazioni risulti, per un periodo di tre mesi, inferiore al 105 % del valore della garanzia prescritta. Tale impegno scritto non è necessario qualora così disponga la legislazione nazionale. L'organismo competente verifica regolarmente il valore dei beni, dei titoli o delle obbligazioni.

2.   Il valore realizzabile delle garanzie di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettere a), d) ed e) va calcolato dall'organismo competente tenendo conto delle spese di realizzo previste.

Il valore realizzabile dei titoli negoziabili o delle obbligazioni deve essere calcolato in base all'ultima quotazione disponibile.

A richiesta dell'organismo competente, la persona che costituisce la garanzia deve comprovare il valore realizzabile della garanzia.

Articolo 10

1.   La garanzia può essere sostituita da un'altra garanzia.

Tuttavia, la sostituzione della garanzia è subordinata all'autorizzazione dell'organismo competente qualora:

a)

la garanzia sia divenuta escutibile, ma non sia ancora stata incamerata; o

b)

la garanzia sostitutiva rientri in uno dei tipi di garanzia di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

2.   La garanzia cumulativa può essere sostituita da un'altra garanzia cumulativa a condizione che quest'ultima copra almeno la parte della garanzia cumulativa originaria destinata, al momento della sostituzione, a garantire l'adempimento degli obblighi in essere.

Articolo 11

1.   Le garanzie di cui all’articolo 1 sono costituite in euro.

2.   In deroga al paragrafo 1, se in uno Stato membro non appartenente alla zona euro la garanzia è accettata in moneta nazionale, l’importo della garanzia in euro è convertito in tale moneta conformemente all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1913/2006. L’impegno corrispondente alla garanzia e l’importo eventualmente trattenuto in caso di irregolarità o di inadempienza restano fissati in euro.

Articolo 12

La garanzia depositata in contanti a mezzo trasferimento non si considera costituita sino a che l'organismo competente non abbia accertato che può disporre del relativo importo.

Articolo 13

1.   Gli assegni garantiti da un organismo finanziario a tal uopo abilitato dallo Stato membro in cui ha sede l'organismo competente interessato sono considerati depositi in contanti. L'organismo competente è obbligato a chiederne il pagamento unicamente quando sta per scadere il termine di garanzia.

2.   Gli assegni non contemplati dal paragrafo 1 costituiscono garanzia solo quando l'organismo competente ha accertato che può disporre del relativo importo.

3.   Le spese addebitate dagli organismi finanziari sono a carico della persona che costituisce la garanzia.

Articolo 14

La garanzia depositata in contanti non produce interessi a favore della persona che l'ha costituita.

Articolo 15

1.   Il fideiussore deve avere la residenza normale o essere stabilito nell'Unione e, fatte salve le disposizioni del trattato relative alla libera prestazione di servizi, deve essere accettato dall'organismo competente dello Stato membro in cui è costituita la garanzia. Il fideiussore si obbliga mediante fideiussione scritta.

2.   La fideiussione scritta deve specificare quanto meno:

a)

l'obbligo o, nel caso di una garanzia cumulativa, il tipo o i tipi di obblighi il cui adempimento è garantito dal pagamento della somma di denaro;

b)

l'importo massimo che il fideiussore si obbliga a pagare;

c)

che il fideiussore si impegna, in solido con la persona tenuta ad adempiere gli obblighi, a versare nei 30 giorni successivi alla domanda dell'organismo competente ed entro i limiti della fideiussione qualsiasi importo dovuto qualora la garanzia divenga escutibile.

3.   L'organismo competente può accettare come fideiussione scritta un telescritto inviato dal fideiussore. In tal caso, l'organismo competente prende le misure adeguate per accertare l'autenticità del telescritto.

4.   Quando è stata presentata una fideiussione cumulativa scritta, l'organismo competente stabilisce la procedura da seguire per destinare una parte o la totalità della fideiussione stessa a un determinato obbligo.

Articolo 16

Non appena una parte della garanzia cumulativa sia stata destinata ad un determinato obbligo, va annotato il saldo disponibile.

CAPO IV

PAGAMENTI ANTICIPATI

Articolo 17

Le disposizioni del presente capo si applicano ogniqualvolta una specifica normativa dell'Unione preveda la possibilità di anticipare un determinato importo prima che l'obbligo di cui trattasi sia stato adempiuto.

Articolo 18

1.   La garanzia è svincolata quando:

a)

è accertato il diritto all'attribuzione definitivadell'importo; o

b)

l'importo attribuito, maggiorato della percentuale stabilita nella specifica normativa dell'Unione, è stato rimborsato.

2.   Quando il termine entro cui deve essere provato il diritto definitivo all'attribuzione dell'importo è scaduto senza che l'interessato abbia fornito la prova richiesta, l'organismo competente avvia immediatamente il procedimento di cui all'articolo 28.

In caso di forza maggiore il termine può essere prorogato.

Tuttavia, nei casi previsti dalla normativa dell'Unione, la prova può essere presentata dopo la scadenza del termine contro rimborso parziale della garanzia.

3.   Se nella normativa dell'Unione le disposizioni in materia di forza maggiore consentono di limitare il rimborso all'importo dell'anticipo, si applicano le seguenti condizioni supplementari:

a)

le circostanze invocate come casi di forza maggiore sono comunicate all'organismo competente entro 30 giorni; tale termine decorre dal giorno in cui l'interessato ha avuto conoscenza delle circostanze che potrebbero costituire casi di forza maggiore;

b)

l'interessato rimborsa l'anticipo o la parte pertinente dell'anticipo entro i 30 giorni successivi alla data in cui l'organismo competente ha emesso la domanda di rimborso.

Se le condizioni di cui alle lettere a) e b) non sono adempiute, il rimborso è soggetto alle condizioni applicabili in assenza di forza maggiore.

CAPO V

SVINCOLO ED ESCUSSIONE DI GARANZIE NON CONTEMPLATE DAL CAPO IV

Articolo 19

1.   Gli obblighi possono comprendere prescrizioni principali, secondarie o subordinate.

2.   Per prescrizione principale s'intende qualsiasi prescrizione, essenziale ai fini del regolamento che preveda il compimento o l'omissione di determinati atti.

3.   Per prescrizione secondaria s'intende qualsiasi prescrizione che fissi il termine entro cui deve essere adempiuta una prescrizione principale.

4.   Per prescrizione subordinata s'intende ogni altra prescrizione stabilita da un regolamento.

5.   Il presente capo non si applica quando la specifica normativa dell'Unione non abbia definito la prescrizione o le prescrizioni principali.

6.   Ai fini del presente capo per «parte pertinente dell'importo garantito» si intende la parte dell'importo garantito corrispondente al quantitativo per il quale le prescrizioni non sono state adempiute.

Articolo 20

La garanzia è svincolata non appena sia stata fornita la prova, prescritta dalla specifica normativa dell'Unione, che tutte le prescrizioni principali, secondarie e subordinate sono state adempiute.

Articolo 21

1.   La garanzia è interamente escutibile in riferimento al quantitativo per il quale le prescrizioni principali non siano state adempiute, salvo che l'inadempimento sia dovuto a forza maggiore.

2.   Le prescrizioni principali sono considerate inadempiute se la relativa prova non è fornita entro il termine prestabilito, salvo che la mancata presentazione della prova entro tale termine sia dovuta a forza maggiore. È immediatamente avviato il procedimento per la riscossione dell'importo escutibile di cui all'articolo 28.

3.   Se entro i 18 mesi successivi al termine di cui al paragrafo 2 viene presentata la prova che la prescrizione o le prescrizioni principali sono state adempiute, l'85 % dell'importo escusso viene rimborsato.

Se la prova dell'adempimento della prescrizione o delle prescrizioni principali è stata fornita entro i 18 mesi successivi al termine di cui al paragrafo 2 ma la correlativa prescrizione secondaria non è stata adempiuta, la somma rimborsata è pari a quella che sarebbe stata svincolata in caso di applicazione dell'articolo 22, paragrafo 2, diminuita del 15 % della parte pertinente dell'importo garantito.

4.   Nessun rimborso è dovuto se la prova è presentata oltre il periodo di 18 mesi previsto al paragrafo 3 a meno che la mancata presentazione della prova entro tale periodo sia dovuta a forza maggiore.

Articolo 22

1.   Se, entro il termine prestabilito è fornita la prova, prescritta dalla specifica normativa dell'Unione, che la prescrizione o le prescrizioni principali sono state adempiute, ma non è stata adempiuta una prescrizione secondaria, la garanzia è parzialmente svincolata e la somma restante diviene escutibile. Per la riscossione della somma escutibile si avvia il procedimento di cui all’articolo 28.

2.   La percentuale della garanzia che deve essere svincolata corrisponde alla garanzia relativa alla parte pertinente dell'importo garantito, diminuita del 15 % e:

a)

del 10 % del saldo derivante dalla deduzione del 15 %, per ogni giorno:

i)

di ritardo sulla scadenza di un termine massimo pari o inferiore a 40 giorni;

ii)

di inosservanza di un termine minimo pari o inferiore a 40 giorni;

b)

del 5 % del saldo derivante dalla deduzione del 15 %, per ogni giorno:

i)

di ritardo sulla scadenza di un termine massimo compreso tra 41 e 80 giorni;

ii)

di inosservanza di un termine minimo compreso tra 41 e 80 giorni;

c)

del 2 % del saldo derivante dalla deduzione del 15 %, per ogni giorno:

i)

di ritardo sulla scadenza di un termine massimo pari o superiore a 81 giorni;

ii)

di inosservanza di un termine minimo pari o superiore a 81 giorni.

3.   Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai termini stabiliti per la presentazione delle domande di titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata e per l'utilizzazione dei titoli stessi, né ai termini concernenti la fissazione mediante gara dei prelievi all'importazione e all'esportazione e delle restituzioni all'esportazione.

Articolo 23

1.   L'inadempimento di una o più prescrizioni subordinate comporta l'escussione di un importo pari al 15 % della parte pertinente dell'importo garantito, salvo che l'inadempimento sia dovuto a forza maggiore.

2.   Il procedimento di cui all'articolo 28 per la riscossione dell'importo escutibile viene immediatamente avviato.

3.   Il presente articolo non si applica nei casi in cui è applicabile l'articolo 21, paragrafo 3.

Articolo 24

Se viene fornita la prova che tutte le prescrizioni principali sono state adempiute, ma non risultano adempiute le prescrizioni secondarie e subordinate, si applicano gli articoli 22 e 23 e l'importo totale da escutere è pari a quello escutibile in applicazione dell'articolo 22, maggiorato del 15 % della parte pertinente dell'importo garantito.

Articolo 25

L'importo totale da escutere non può in alcun caso superare il 100 % della parte pertinente dell'importo garantito.

CAPO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 26

1.   La garanzia è parzialmente svincolata, a richiesta, quando la prova prescritta è fornita relativamente ad una determinata parte dei prodotti, a condizione che tale parte non sia inferiore ad un minimo indicato nel regolamento che prevede la garanzia stessa.

Se la specifica normativa dell'Unione non stabilisce alcun minimo, l'organismo competente può limitare il numero degli svincoli parziali ammessi per ogni singola garanzia o fissare un importo minimo per gli svincoli parziali.

2.   Prima di svincolare interamente o parzialmente la garanzia, l'organismo competente può esigere che sia presentata domanda scritta di svincolo.

3.   Nel caso di garanzie che, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1, coprano più del 100 % dell'importo da garantire, la parte della garanzia eccedente il 100 % è svincolata, quando la parte restante è definitivamente svincolata o escussa.

Articolo 27

1.   Qualora non sia stabilito alcun termine per la presentazione delle prove prescritte per lo svincolo della garanzia, si applicano i termini seguenti:

a)

dodici mesi a decorrere dal termine stabilito per l'adempimento della prescrizione o delle prescrizioni principali; oppure

b)

ove non sia stato fissato alcun termine ai sensi della lettera a), dodici mesi a decorrere dalla data in cui sono state adempiute la prescrizione o le prescrizioni principali.

2.   Salvo forza maggiore, il termine previsto dal paragrafo 1 non può superare i tre anni a decorrere dalla data in cui la garanzia è stata destinata all' obbligo di cui trattasi.

Articolo 28

1.   Quando ha avuto conoscenza delle circostanze che determinano l'escussione totale o parziale della garanzia, l'autorità competente chiede senza indugio al soggetto titolare dell'obbligo il pagamento dell'importo escutibile, concedendo un termine massimo di trenta giorni dalla ricezione della domanda.

Se il pagamento non viene eseguito nei termini, l'autorità competente:

a)

incassa senza indugio definitivamente la garanzia di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a);

b)

chiede senza indugio il pagamento al fideiussore di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), concedendo un termine massimo di trenta giorni dalla ricezione della domanda;

c)

adotta senza indugio i provvedimenti necessari affinché:

i)

le garanzie di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettere a), c), d) ed e) siano convertite in denaro contante in modo da poter disporre dell'importo dovuto;

ii)

i depositi bancari di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b) siano trasferiti sul proprio conto.

L'organismo competente può incassare definitivamente la garanzia di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), senza chiedere preventivamente il pagamento all'interessato.

2.   L'organismo competente può rinunciare ad escutere importi inferiori a 60 EUR, purché un'analoga norma sia prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali.

3.   Salvo il disposto del paragrafo 1, se l'escussione della garanzia è stata decisa, ma viene successivamente differita a seguito di un ricorso di diritto nazionale, l'interessato è tenuto a pagare gli interessi sull'importo effettivamente escutibile per il periodo che inizia 30 giorni dopo la data di ricezione della domanda di pagamento di cui al paragrafo 1, primo comma, e che termina il giorno precedente il pagamento dell'importo effettivamente escutibile.

Quando in seguito all'esito del ricorso viene chiesto all'interessato di pagare entro trenta giorni l'importo escutibile, lo Stato membro può considerare, per il calcolo degli interessi, che il pagamento è effettuato il ventesimo giorno successivo alla data della richiesta.

Il tasso d'interesse applicabile è calcolato in conformità del diritto nazionale e in ogni caso, non è inferiore al tasso di interesse applicabile per la riscossione degli importi secondo le procedure nazionali.

Gli organismi pagatori detraggono gli interessi pagati dalla spesa a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) o del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 352/78 del Consiglio (11).

Gli Stati membri possono chiedere periodicamente un'integrazione della garanzia per gli interessi applicabili.

Qualora la garanzia sia stata escussa e il suo importo sia stato accreditato al FEAGA o al FEASR ma debba, in seguito all'esito di un ricorso, essere - interamente o parzialmente — restituito, con gli interessi al tasso stabilito dalla legislazione nazionale, la restituzione è a carico del FEAGA o del FEASR a meno che non sia imputabile a negligenza o errore grave delle autorità amministrative o di altri organismi degli Stati membri.

Articolo 29

La Commissione può derogare alle disposizioni di cui sopra con la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e dei corrispondenti articoli di altri regolamenti pertinenti.

CAPO VII

INFORMAZIONI

Articolo 30

1.   Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione, per ciascun esercizio, i dati relativi al numero totale e all'importo totale delle garanzie divenute escutibili, indipendentemente dalla fase raggiunta dai procedimenti di cui all'articolo 28, indicando separatamente quelle accreditate ai bilanci nazionali e quelle accreditate al bilancio dell'Unione.

2.   I dati di cui al paragrafo 1 sono rilevati per tutte le garanzie di importo superiore a 1 000 EUR divenute escutibili e per ciascuna disposizione dell'Unione che preveda la costituzione di una garanzia.

3.   I dati riguardano sia le somme pagate direttamente dagli interessati, sia quelle riscosse mediante realizzo della garanzia.

Articolo 31

Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione i dati seguenti:

a)

i tipi di istituti abilitati a prestare fideiussioni, nonché i requisiti necessari;

b)

i tipi di garanzie accettate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, nonché le relative condizioni.

Articolo 32

Il regolamento (CEE) n. 2220/85 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.

Articolo 33

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1

(2)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

(3)  GU L 328 del 15.12.2009, pag. 10.

(4)  GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1.

(5)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

(6)  GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

(7)  GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.

(8)  Cfr. allegato I.

(9)  GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52.

(10)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(11)  GU L 50 del 22.2.1978, pag. 1.


ALLEGATO I

Regolamento abrogato e elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione

(GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5)

 

Regolamento (CEE) n. 1181/87 della Commissione

(GU L 113 del 30.4.1987, pag. 31)

 

Regolamento (CEE) n. 3745/89 della Commissione

(GU L 364 del 14.12.1989, pag. 54)

 

Regolamento (CE) n. 3403/93 della Commissione

(GU L 310 del 14.12.1993, pag. 4)

 

Regolamento (CE) n. 1932/1999 della Commissione

(GU L 240 del 10.9.1999, pag. 11)

 

Regolamento (CE) n. 673/2004 della Commissione

(GU L 105 del 14.4.2004, pag. 17)

 

Regolamento (CE) n. 1713/2006 della Commissione

(GU L 321 del 21.11.2006, pag. 11)

limitatamente all’articolo 3

Regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione

(GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52)

limitatamente all’articolo 12


ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento (CEE) n. 2220/85

Presente regolamento

Titolo I

Capo I

Articolo 1, parte introduttiva

Articolo 1, parte introduttiva

Articolo 1, lettera a)

Articolo 1, lettera a)

Articolo 1, lettera b)

Articolo 1, lettera b)

Articolo 1, lettera c)

Articolo 1, lettera d)

Articolo 1, lettera e)

Articolo 1, lettera f)

Articolo 1, lettera c)

Articolo 2

Articolo 2, secondo paragrafo

Articolo 3, parole introduttive

Articolo 3, parole introduttive

Articolo 3, lettera a), primo comma

Articolo 3, lettera a)

Articolo 3, lettera a), secondo comma

Articolo 2, primo paragrafo

Articolo 3, lettere b), c) e d)

Articolo 3, lettere b), c) e d)

Titolo II

Capo II

Articoli 4, 5 e 6

Articoli 4, 5 e 6

Titolo III

Capo III

Articolo 8

Articolo 7

Articolo 9

Articolo 8

Articolo 10, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 9, paragrafo 1, primo comma

Articolo 10, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 9, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 10, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 10, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 9, paragrafo 2, primo comma

Articolo 10, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 9, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 11

Articolo 10

Articolo 12

Articolo 11

Articolo 13

Articolo 12

Articolo 14

Articolo 13

Articolo 15

Articolo 14

Articolo 16

Articolo 15

Articolo 17

Articolo 16

Titolo IV

Capo IV

Articolo 18, parole introduttive e trattino

Articolo 17

Articolo 19

Articolo 18

Titolo V

Capo V

Articolo 20

Articolo 19

Articolo 21

Articolo 20

Articolo 22

Articolo 21

Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 22, paragrafo 1

Articolo 23, paragrafo 2, parole introduttive

Articolo 22, paragrafo 2, parole introduttive

Articolo 23, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 22, paragrafo 2, parole introduttive

Articolo 23, paragrafo 2, lettera b), primo trattino, parole introduttive

Articolo 22, paragrafo 2, lettera a), parole introduttive

Articolo 23, paragrafo 2, lettera b), primo trattino, primo sottotrattino

Articolo 22, paragrafo 2, lettera a), punto i)

Articolo 23, paragrafo 2, lettera b), primo trattino, secondo sottotrattino

Articolo 22, paragrafo 2, lettera a), punto ii)

Articolo 23, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino, parole introduttive

Articolo 22, paragrafo 2, lettera b), parole introduttive

Articolo 23, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino, primo sottotrattino

Articolo 22, paragrafo 2, lettera b), punto i)

Articolo 23, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino, secondo sottotrattino

Articolo 22, paragrafo 2, lettera b), punto ii)

Articolo 23, paragrafo 2, lettera b), terzo trattino, parole introduttive

Articolo 22, paragrafo 2, lettera c), parole introduttive

Articolo 23, paragrafo 2, lettera b), terzo trattino, primo sottotrattino

Articolo 22, paragrafo 2, lettera c), punto i)

Articolo 23, paragrafo 2, lettera b), terzo trattino, secondo sottotrattino

Articolo 22, paragrafo 2, lettera c), punto ii)

Articolo 23, paragrafo 3

Articolo 22, paragrafo 3

Articolo 24

Articolo 23

Articolo 25

Articolo 24

Articolo 26

Articolo 25

Titolo VI

Capo VI

Articolo 27

Articolo 26

Articolo 28

Articolo 27

Articolo 29

Articolo 28

Articolo 30

Articolo 29

Titolo VII

Capo VII

Articolo 31

Articolo 30

Articolo 32

Articolo 31

Articolo 32

Articolo 33

Articolo 33

Allegato I

Allegato II