16.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 77/8 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 227/2012 DELLA COMMISSIONE
del 15 marzo 2012
relativo all'autorizzazione del Lactococcus lactis (NCIMB 30117) quale additivo nei mangimi per animali di tutte le specie
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all'alimentazione animale siano soggetti a un'autorizzazione e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
(2) |
A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, è stata presentata una domanda di autorizzazione del Lactococcus lactis (NCIMB 30117). La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
La domanda riguarda l'autorizzazione del Lactococcus lactis (NCIMB 30117) come additivo nei mangimi per animali di tutte le specie, da classificare nella categoria «additivi tecnologici». |
(4) |
Nel suo parere del 16 novembre 2011 (2) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego proposte, il Lactococcus lactis (NCIMB 30117) non ha effetti dannosi sulla salute animale e umana o sull'ambiente e che il preparato può migliorare la produzione di insilati provenienti da tutti i tipi di foraggi attraverso una riduzione del pH e una maggiore conservazione della sostanza secca. L'Autorità ritiene che non sia necessario prescrivere un monitoraggio specifico successivo all'immissione in commercio. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(5) |
La valutazione del Lactococcus lactis (NCIMB 30117) dimostra che sono soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, può essere autorizzato l'impiego di questo preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l'insilaggio», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) The EFSA Journal 2011; 9(12):2448.
ALLEGATO
Numero d'identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell'autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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CFU/kg di materiale fresco |
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Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: additivi per insilati |
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1k2083 |
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Lactococcus lactis (NCIMB 30117) |
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Tutte le specie animali |
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5 aprile 2022 |
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx