16.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 77/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 225/2012 DELLA COMMISSIONE
del 15 marzo 2012
che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti che immettono sul mercato prodotti derivati da oli vegetali e grassi miscelati da utilizzare nell’alimentazione degli animali e per quanto riguarda i requisiti specifici per la produzione, lo stoccaggio, il trasporto di oli, grassi e prodotti da essi derivati e per i relativi test per la diossina
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (1), in particolare l’articolo 27, lettere b) e f),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 183/2005 stabilisce norme generali in materia di igiene dei mangimi, nonché condizioni e disposizioni atte a garantire il rispetto rispettate delle condizioni di trasformazione necessarie per ridurre al minimo e controllare i pericoli potenziali. Gli stabilimenti nel settore dei mangimi devono essere registrati presso l’autorità competente o essere da quest’ultima riconosciuti. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi lungo tutta la filiera hanno l’obbligo di procurarsi i mangimi solo da stabilimenti registrati o riconosciuti. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi (2) stabilisce che i mangimi immessi sul mercato debbano essere sicuri ed esplicitamente etichettati con l’indicazione del relativo tipo di mangime. Inoltre, il regolamento (UE) n. 575/2011 della Commissione, del 16 giugno 2011, concernente il catalogo delle materie prime per mangimi (3) elenca le descrizioni dettagliate di specifiche materie prime per mangimi da usare ai fini dell’etichettatura. |
(3) |
L’interazione tra questi requisiti dovrebbe garantire la rintracciabilità e un elevato livello di protezione dei consumatori lungo tutta la catena alimentare e dei mangimi. |
(4) |
I controlli ufficiali e quelli svolti dagli operatori del settore dei mangimi hanno mostrato che determinati oli e grassi nonché i prodotti da essi derivati non destinati all’alimentazione degli animali, sono stati usati come materie prime per mangimi, il che ha determinato il superamento, nei mangimi, dei livelli massimi di diossina previsti dalla direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali (4). Di conseguenza gli alimenti derivati da animali nutriti con mangimi contaminati possono rappresentare un rischio per la salute pubblica. Il ritiro dei mangimi e degli alimenti contaminati dal mercato può infine determinare perdite finanziarie. |
(5) |
Al fine di migliorare l’igiene dei mangimi e fatta salva la competenza degli Stati membri di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 183/2005, gli stabilimenti che sottopongono a ulteriore trasformazione gli oli vegetali greggi, che fabbricano prodotti derivati da oli di origine vegetale e che miscelano i grassi devono essere soggetti al riconoscimento a norma di tale regolamento, se questi prodotti sono destinati all’alimentazione degli animali. |
(6) |
Per tenere conto dell’esperienza maturata con l’applicazione dei sistemi di analisi di rischio e dei punti critici di controllo (HACCP), devono essere previsti requisiti specifici per la produzione, l’etichettatura, lo stoccaggio e il trasporto di queste materie prime per mangimi. |
(7) |
Un monitoraggio rafforzato della diossina faciliterebbe l’accertamento di casi di non conformità e l’applicazione della legislazione sui mangimi. È necessario prevedere un obbligo per gli operatori del settore dei mangimi di effettuare test per la diossina e i PCB diossina-simili su grassi, oli e prodotti da essi derivati al fine di ridurre il rischio che prodotti contaminati entrino nella catena alimentare e sostenere così la strategia finalizzata a ridurre l’esposizione alla diossina dei cittadini dell’UE. Il rischio di contaminazione da diossina deve costituire la base per la definizione del piano di monitoraggio. La responsabilità di immettere sul mercato mangimi sicuri è degli operatori del settore dei mangimi. Pertanto, i costi delle analisi devono essere totalmente a loro carico. Le disposizioni dettagliate in materia di campionamento e di analisi non contenute nel presente regolamento devono rimanere di competenza degli Stati membri. Inoltre, gli Stati membri sono incoraggiati a concentrarsi sui controlli degli operatori del settore dei mangimi che non rientrano nel campo di applicazione del monitoraggio della diossina, ma che ottengono i prodotti di cui sopra. |
(8) |
Il sistema di monitoraggio obbligatorio basato sul rischio non deve incidere sul dovere dell’operatore del settore dei mangimi di osservare le prescrizioni della legislazione dell’Unione in materia di igiene dei mangimi. Esso va integrato nelle buone pratiche di igiene e nel sistema basato sui principi HACCP. Questo elemento deve essere verificato dall’autorità competente nell’ambito del riconoscimento dell’operatore del settore dei mangimi. La revisione periodica che l’operatore svolge in merito alla propria valutazione dei rischi deve prendere in considerazione i risultati del monitoraggio della diossina. |
(9) |
Al fine di migliorare la trasparenza, i laboratori che svolgono analisi per la diossina devono essere obbligati a comunicare i risultati superiori ai livelli massimi consentiti ai sensi della direttiva 2002/32/CE non solo all’operatore del settore dei mangimi, ma anche all’autorità competente; questo obbligo non esonera l’operatore del settore dei mangimi dall’obbligo di informare l’autorità competente. |
(10) |
Al fine di verificare l’efficacia delle disposizioni concernenti il monitoraggio obbligatorio della diossina e la sua integrazione nel sistema HACCP degli operatori del settore dei mangimi, deve essere previsto un riesame una volta trascorsi due anni. |
(11) |
Occorre prevedere un lasso di tempo sufficiente per permettere alle autorità competenti e agli operatori del settore dei mangimi di adeguarsi alle disposizioni del presente regolamento. |
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (CE) n. 183/2005 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 16 settembre 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 35 dell’8.2.2005, pag. 1.
(2) GU L 229 dell’1.9.2009, pag. 1.
(3) GU L 159 del 17.6.2011, pag. 25.
(4) GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10.
ALLEGATO
L’allegato II del regolamento (CE) n. 183/2005 è così modificato:
1) |
la seguente sezione è inserita dopo il titolo dell’allegato II: «DEFINIZIONI Ai fini del presente allegato, si applicano le seguenti definizioni: a) “partita”: una quantità identificabile di mangimi che possiedono caratteristiche comuni come l’origine, la varietà, il tipo d’imballaggio, l’imballatore, lo speditore o l’etichettatura e, nel caso di un processo produttivo, un’unità di produzione prodotta in un singolo impianto applicando parametri di produzione uniformi o più unità di produzione di questo tipo, se prodotte in ordine continuo e immagazzinate insieme; b) “prodotti derivati da oli vegetali”: qualsivoglia prodotto derivato da oli vegetali greggi o recuperati mediante trattamento oleochimico o per il biodiesel o distillazione, raffinazione chimica o fisica, diverso dall’olio raffinato; c) “miscelazione di grassi”: miscelazione di oli greggi, oli raffinati, grassi animali, oli recuperati dell’industria alimentare e/o prodotti da essi derivati per produrre un olio o grasso miscelato, con la sola eccezione dello stoccaggio di partite consecutive.»; |
2) |
il seguente punto è aggiunto nella sezione intitolata «IMPIANTI E ATTREZZATURA»:
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3) |
i seguenti punti sono aggiunti nella sezione intitolata «PRODUZIONE»:
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4) |
la seguente sezione viene aggiunta dopo la sezione intitolata «CONTROLLO DI QUALITÀ»: «MONITORAGGIO DELLA DIOSSINA
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5) |
il seguente punto è aggiunto nella sezione intitolata «STOCCAGGIO E TRASPORTO»:
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(1) GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10.»;