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9.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 71/13 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 196/2012 DELLA COMMISSIONE
dell’8 marzo 2012
che fissa, per la campagna di pesca 2012, l’ammontare dell’aiuto al riporto e dell’aiuto forfettario per taluni prodotti della pesca
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (1),
visto il regolamento (CE) n. 2814/2000 della Commissione, del 21 dicembre 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda la concessione di un aiuto al riporto per taluni prodotti della pesca (2), in particolare l’articolo 5,
visto il regolamento (CE) n. 939/2001 della Commissione, del 14 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda la concessione dell’aiuto forfetario per taluni prodotti della pesca (3), in particolare l’articolo 5,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 104/2000 prevede aiuti per i quantitativi di determinati prodotti freschi ritirati dal mercato che vengono trasformati per essere stabilizzati e immagazzinati oppure che vengono conservati. |
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(2) |
Scopo dell’aiuto è incitare efficacemente le organizzazioni di produttori a trasformare o a conservare prodotti ritirati dal mercato, onde evitarne la distruzione. |
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(3) |
L’ammontare dell’aiuto deve essere fissato in modo da non perturbare l’equilibrio del mercato dei prodotti in causa e da non falsare le condizioni di concorrenza. |
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(4) |
L’ammontare dell’aiuto non deve essere superiore alle spese tecniche e finanziarie, relative alle operazioni indispensabili per la stabilizzazione ed il magazzinaggio, constatate nell’Unione nel corso della campagna di pesca precedente la campagna considerata. |
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(5) |
Per non intralciare il funzionamento del regime di intervento nel 2012 è necessario che il presente regolamento si applichi retroattivamente a decorrere dal 1o gennaio 2012. |
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(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la campagna di pesca 2012, l’ammontare dell’aiuto al riporto di cui all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 104/2000 e quello dell’aiuto forfettario di cui all’articolo 24, paragrafo 4, del medesimo regolamento, figurano nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 marzo 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.
ALLEGATO
1.
Ammontare dell’aiuto al riporto per i prodotti dell’allegato I, parti A e B, e per le sogliole (Solea spp.) dell’allegato I, parte C, del regolamento (CE) n. 104/2000|
Metodi di trasformazione di cui all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 104/2000 |
Ammontare dell’aiuto (in EUR/t) |
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1 |
2 |
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| I. Congelamento e magazzinaggio dei prodotti interi, eviscerati, con testa o tagliati |
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359 |
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291 |
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410 |
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277 |
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260 |
2.
Ammontare dell’aiuto al riporto per gli altri prodotti dell’allegato I, parte C, del regolamento (CE) n. 104/2000|
Metodi di trasformazione e/o conservazione di cui all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 104/2000 |
Prodotti |
Ammontare dell’aiuto (in EUR/t) |
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1 |
2 |
3 |
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Scampo (Nephrops norvegicus) |
327 |
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Code di scampi (Nephrops norvegicus) |
248 |
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Scampo (Nephrops norvegicus) |
293 |
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Scampo (Nephrops norvegicus) |
327 |
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Granchi porri (Cancer pagurus) |
248 |
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Granchi porri (Cancer pagurus) |
392 |
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Granchi porri (Cancer pagurus) |
210 |
3.
Ammontare dell’aiuto forfettario per i prodotti dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 104/2000|
Metodi di trasformazione |
Ammontare dell’aiuto (in EUR/t) |
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291 |
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410 |