2.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 61/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 176/2012 DELLA COMMISSIONE

del 1o marzo 2012

che modifica gli allegati B, C e D della direttiva 90/429/CEE del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni di polizia sanitaria in materia di brucellosi e di malattia di Aujeszky

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie suina (1), in particolare l’articolo 17,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 90/429/CEE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi all’interno dell’Unione e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di sperma di animali domestici della specie suina.

(2)

La direttiva 90/429/CEE stabilisce che lo sperma destinato agli scambi deve essere stato prelevato da animali domestici della specie suina, il cui stato sanitario sia conforme al disposto dell’allegato B della medesima direttiva. Il capitolo I dell’allegato B fissa le condizioni applicabili all’ammissione di animali nei centri riconosciuti di raccolta dello sperma. Il capitolo II di tale allegato indica gli esami di routine obbligatori da eseguire su tutti gli animali di un centro riconosciuto di raccolta dello sperma.

(3)

La direttiva 90/429/CEE prescrive inoltre che lo sperma destinato agli scambi deve essere stato raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in conformità all’allegato C della stessa direttiva. Tale allegato definisce le condizioni relative allo sperma raccolto presso centri riconosciuti di raccolta dello sperma e destinato agli scambi all’interno dell’Unione. Il punto 4 dell’allegato C della direttiva 90/429/CEE stabilisce che gli Stati membri possono rifiutare l’ammissione nel loro territorio o in una regione del loro territorio di sperma proveniente da centri di raccolta in cui sono ammessi verri vaccinati contro la malattia di Aujeszky, qualora tale territorio o regione siano stati riconosciuti indenni dalla malattia.

(4)

Infine, l’allegato D della direttiva 90/429/CEE stabilisce un modello di certificato sanitario per gli scambi di tale prodotto.

(5)

La decisione 2008/185/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia (2), definisce le garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi di suini all’interno dell’Unione. Ai fini della coerenza della legislazione dell’Unione, è opportuno armonizzare le prescrizioni in materia di polizia sanitaria applicabili ai verri donatori e al loro sperma dell’allegato B della direttiva 90/429/CEE con le disposizioni della decisione 2008/185/CE.

(6)

Al punto 4 dell’allegato C della direttiva 90/429/CEE deve inoltre essere inserita una disposizione che impone agli Stati membri di informare gli altri Stati membri e la Commissione quando si avvalgono del diritto di rifiutare sperma suino proveniente da centri di raccolta dello sperma che detengono animali della specie suina vaccinati contro la malattia di Aujeszky.

(7)

La Commissione ha chiesto all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) di valutare l’idoneità della prova all’antigene di Brucella tamponato (test del rosa bengala) che attualmente è l’unica prova attualmente autorizzata per la diagnosi della brucellosi secondo l’allegato B della direttiva 90/429/CEE, nonché di fornire un parere scientifico sull’idoneità di altre prove diagnostiche esistenti da inserire in tale allegato.

(8)

Il 5 giugno 2009 l’EFSA ha adottato il parere sulla brucellosi suina, formulato, a seguito di una richiesta della Commissione, dal gruppo di esperti scientifici sulla salute e il benessere degli animali (AHAW) (3). L’EFSA ha concluso che per testare gli animali donatori della specie suina all’ammissione ai centri di raccolta dello sperma nonché per effettuare gli esami di routine obbligatori durante la permanenza in tali centri o in uscita da essi possono essere prese in considerazione la prova di immunoassorbimento enzimatico competitivo (cELISA) e la prova di immunoassorbimento enzimatico indiretto (iELISA) per la rilevazione della presenza degli anticorpi contro l’infezione da Brucella suis. Pertanto, accanto alla prova all’antigene di Brucella tamponato (test del rosa bengala) è opportuno includere nell’allegato B della direttiva 90/429/CEE anche i test precitati.

(9)

Inoltre, è necessario rivedere il protocollo di cui al capitolo I dell’allegato B della direttiva 90/429/CEE per confermare o eliminare il sospetto della presenza di brucellosi all’ammissione degli animali nei centri di raccolta dello sperma, e specificare nel capitolo II del medesimo allegato che il ripristino della situazione sanitaria di un centro di raccolta dello sperma deve avvenire sotto la responsabilità dell’autorità competente dello Stato membro interessato.

(10)

È inoltre necessario conformare il modello di certificato sanitario per gli scambi all’interno dell’Unione di sperma di animali della specie suina che figura nell’allegato D della direttiva 90/429/CEE alle modifiche apportate agli allegati B e C. È inoltre opportuno che la presentazione grafica del certificato sanitario rispetti l’impaginazione standardizzata dei certificati veterinari di cui al regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l’adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d’ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale (4).

(11)

È pertanto necessario modificare di conseguenza gli allegati B, C e D della direttiva 90/429/CEE.

(12)

Per evitare turbative degli scambi occorre autorizzare, per un periodo transitorio e a determinate condizioni, l’uso dei certificati sanitari rilasciati in conformità dell’allegato D della direttiva 90/429/CEE prima delle modifiche introdotte dal presente regolamento.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati B, C e D della direttiva 90/429/CEE sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per un periodo transitorio che scade il 31 luglio 2012, gli Stati membri possono autorizzare gli scambi di sperma di animali domestici della specie suina accompagnati da un certificato sanitario rilasciato entro il 31 maggio 2012, conforme al modello figurante nell’allegato D della direttiva 90/429/CEE nella versione antecedente alle modifiche introdotte dal presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62.

(2)  GU L 59 del 4.3.2008, pag. 19.

(3)  EFSA Journal (2009) 1144, 1-112, (http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1144.pdf).

(4)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 44.


ALLEGATO

«

ALLEGATO B

CAPITOLO I

Condizioni per l’ammissione di animali domestici della specie suina nei centri di raccolta dello sperma

1.

Tutti gli animali domestici della specie suina (di seguito “animali”) ammessi nei centri di raccolta dello sperma, prima dell’ammissione devono:

1.1.

essere stati sottoposti ad un periodo di quarantena di almeno 30 giorni in impianti riconosciuti idonei a tal fine dalle autorità competenti, nei quali siano presenti soltanto animali aventi almeno lo stesso stato sanitario (impianti di quarantena);

1.2.

prima di entrare nell’impianto di quarantena di cui al punto 1.1:

1.2.1.

essere stati scelti da mandrie o da aziende:

a)

indenni da brucellosi conformemente al capitolo relativo alla brucellosi suina del codice zoosanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE);

b)

nelle quali nessun animale vaccinato contro l’afta epizootica sia stato presente nei 12 mesi precedenti;

c)

nelle quali non siano state constatate manifestazioni cliniche sierologiche, virologiche o patologiche della malattia d’Aujeszky nei 12 mesi precedenti;

d)

non situate in una zona di divieto delimitata secondo le disposizioni della normativa dell’Unione a seguito dell’insorgenza di una malattia infettiva o contagiosa nei suini delle specie domestiche, quali l’afta epizootica, la malattia vescicolare dei suini, la stomatite vescicolare dei suini, la peste suina classica e la peste suina africana;

1.2.2.

non essere stati presenti precedentemente in altre mandrie di stato sanitario inferiore a quello descritto al punto 1.2.1.;

1.3.

essere stati sottoposti, con risultati negativi, entro i 30 giorni precedenti al loro ingresso nell’impianto di quarantena di cui al punto 1.1, alle prove seguenti eseguite secondo le norme fissate o contemplate dalla pertinente legislazione dell’Unione:

a)

per quanto riguarda la brucellosi, una prova all’antigene di Brucella tamponato (test del rosa bengala) o un test cELISA o iELISA;

b)

per quanto riguarda la malattia di Aujeszky:

i)

nel caso di animali non vaccinati, un test ELISA per la ricerca degli anticorpi al virus intero della malattia di Aujeszky o alla sua glicoproteina B (ADV-gB) o glicoproteina D (ADV-gD) o una prova di sieroneutralizzazione;

ii)

nel caso di animali vaccinati con vaccino privato di globulina gE, un test ELISA per la ricerca degli anticorpi alla glicoproteina E del virus della malattia di Aujeszky (ADV-gE);

c)

per quanto riguarda la peste suina classica, un test ELISA per l’individuazione di anticorpi o una prova di sieroneutralizzazione.

Se vi sono animali risultati positivi ai test per la brucellosi di cui alla lettera a), gli animali che nella stessa azienda presentano risultati negativi non devono essere ammessi negli impianti di quarantena finché non sia stata confermata la qualifica di indenni da brucellosi per gli allevamenti o le aziende di origine degli animali risultati positivi.

L’autorità competente può permettere che le prove di cui al presente punto siano effettuate negli impianti di quarantena, purché i risultati siano conosciuti prima dell’inizio del periodo di quarantena di cui al punto 1.1.

Per quanto concerne la malattia di Aujeszky, le prove sierologiche effettuate ai sensi della presente direttiva devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato III della decisione 2008/185/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia (1);

1.4.

essere stati sottoposti ai seguenti test eseguiti su campioni prelevati durante gli ultimi 15 giorni del periodo di quarantena di cui al punto 1.1:

a)

per quanto riguarda la brucellosi, una prova all’antigene di Brucella tamponato (test del rosa bengala) o un test cELISA o iELISA;

b)

per quanto riguarda la malattia di Aujeszky:

i)

nel caso di animali non vaccinati, un test ELISA per la ricerca degli anticorpi al virus intero della malattia di Aujeszky o alla sua glicoproteina B (ADV-gB) o glicoproteina D (ADV-gD) o una prova di sieroneutralizzazione;

ii)

nel caso di animali vaccinati con vaccino privato di globulina gE, un test ELISA per la ricerca degli anticorpi alla glicoproteina E del virus della malattia di Aujeszky (ADV-gE).

Se il sospetto della presenza della brucellosi non è stato eliminato conformemente al punto 1.5.2, gli animali che risultano positivi nelle prove per la brucellosi di cui alla lettera a) devono essere immediatamente allontanati dagli impianti di quarantena.

Gli animali che risultano positivi nelle prove per la ricerca della malattia di Aujeszky di cui alla lettera b) devono essere immediatamente allontanati dagli impianti di quarantena.

Nel caso di quarantena in gruppo, l’autorità competente deve adottare le misure necessarie per garantire che gli animali restanti che hanno risposto negativamente alle prove di cui alle lettere a) e b) abbiano uno stato sanitario soddisfacente prima di essere ammessi al centro di raccolta conformemente al presente allegato.

1.5.

Misure adottate in caso di sospetto della presenza della brucellosi:

1.5.1.

per quanto riguarda gli animali risultati positivi alla brucellosi nella prova di cui al punto 1.4, lettera a), deve essere applicato il seguente protocollo:

a)

i sieri positivi sono sottoposti ad almeno uno dei test di cui al punto 1.4, lettera a), che non sia stato eseguito sui campioni di cui al punto 1.4;

b)

viene svolta un’indagine epidemiologica presso le aziende di origine degli animali che hanno reagito positivamente;

c)

sugli animali risultati positivi nelle prove di cui ai punti 1.4, lettera a), e 1.5.1, lettera a), viene eseguito almeno uno dei seguenti test su campioni prelevati entro i sette giorni successivi alla data del prelievo di cui al punto 1.4:

i)

prova all’antigene di Brucella tamponato (test del rosa bengala);

ii)

test di sieroagglutinazione;

iii)

prova di fissazione del complemento;

iv)

prova di immunoassorbimento enzimatico competitivo (cELISA);

v)

prova di immunoassorbimento enzimatico indiretto (iELISA).

1.5.2.

Il sospetto della presenza della brucellosi sarà eliminato:

a)

se la prova ripetuta di cui al punto 1.5.1, lettera a), ha dato esito negativo, l’indagine epidemiologica nelle aziende di origine non ha rivelato la presenza di brucellosi suina e la prova di cui al punto 1.5.1, lettera c), è stata eseguita con esito negativo; oppure

b)

se l’indagine epidemiologica nelle aziende di origine non ha rivelato la presenza di brucellosi suina e se tutti gli animali risultati positivi nel test di cui al punto 1.5.1, lettera a) o lettera c), sono stati sottoposti in ciascun caso con esito negativo a un’ispezione post mortem e a un test di individuazione dell’agente della brucellosi suina.

1.5.3.

Una volta eliminato il sospetto della presenza della brucellosi, tutti gli animali possono essere trasferiti dall’impianto di quarantena indicato al punto 1.4, secondo capoverso, al centro di raccolta dello sperma.

2.

Tutte le prove devono essere effettuate presso un laboratorio riconosciuto.

3.

Gli animali possono essere ammessi nel centro di raccolta dello sperma soltanto con l’esplicito permesso del veterinario del centro. Tutti i movimenti di entrata e di uscita degli animali dal centro di raccolta dello sperma devono essere registrati.

4.

Tutti gli animali ammessi nel centro di raccolta dello sperma devono essere esenti da sintomi clinici di malattia il giorno dell’ammissione.

5.

Fermo restando il punto 6, tutti gli animali devono provenire direttamente da un luogo di quarantena che il giorno della spedizione risponda alle seguenti condizioni:

a)

non è situato in una zona di divieto delimitata secondo le disposizioni della normativa dell’Unione a seguito dell’insorgenza di una malattia infettiva o contagiosa nei suini delle specie domestiche, quali l’afta epizootica, la malattia vescicolare dei suini, la stomatite vescicolare dei suini, la peste suina classica e la peste suina africana;

b)

negli ultimi 30 giorni precedenti la data della spedizione non sono state constatate manifestazioni cliniche, sierologiche, virologiche o patologiche della malattia d’Aujeszky.

6.

A condizione che le condizioni di cui al punto 5 risultino rispettate e che durante i 12 mesi precedenti la data del trasferimento siano stati eseguiti gli esami di routine obbligatori di cui al capitolo II, gli animali possono essere trasferiti direttamente da un centro di raccolta dello sperma a un altro di stato sanitario equivalente senza l’obbligo della quarantena o delle prove.

Tali animali non devono venire a contatto diretto o indiretto con artiodattili di stato sanitario inferiore e il mezzo di trasporto deve essere stato pulito e disinfettato prima dell’uso.

7.

Ai fini dell’applicazione del punto 6 e in caso di scambi commerciali tra gli Stati membri, gli animali devono essere accompagnati da un certificato sanitario per gli animali della specie suina destinati alla riproduzione, conforme al modello 2 dell’allegato F della direttiva 64/432/CEE, con una delle seguenti garanzie supplementari, corrispondente al loro stato, certificata dall’aggiunta alla sezione C del certificato della seguente dicitura:

“7.

gli animali provengono direttamente da

(1) oppure

[un centro di raccolta dello sperma conforme alla direttiva 90/429/CEE.]

(1) oppure

[un impianto di quarantena e soddisfano le condizioni di ammissione in un centro di raccolta dello sperma previste nell’allegato B, capitolo I, della direttiva 90/429/CEE.]

(1) oppure

[un’azienda in cui sono stati sottoposti a un protocollo di ammissione prima della quarantena e soddisfano le condizioni di ammissione alla quarantena previste nell’allegato B, capitolo I, punti 1.2, 1.3 e 2 della direttiva 90/429/CEE.]”

CAPITOLO II

Esami di routine obbligatori per gli animali di un centro di raccolta dello sperma

1.

Gli esami di routine obbligatori devono essere eseguiti secondo le seguenti modalità:

1.1.

tutti gli animali presenti in un centro di raccolta dello sperma devono essere sottoposti, con esito negativo, alle seguenti prove:

a)

per quanto riguarda la brucellosi, una prova all’antigene di Brucella tamponato (test del rosa bengala) o un test cELISA o iELISA;

b)

per quanto riguarda la malattia di Aujeszky:

i)

nel caso di animali non vaccinati, un test ELISA per la ricerca degli anticorpi al virus intero della malattia di Aujeszky o alla sua glicoproteina B (ADV-gB) o glicoproteina D (ADV-gD) o una prova di sieroneutralizzazione;

ii)

nel caso di animali vaccinati con vaccino privato di globulina gE, un test ELISA per la ricerca degli anticorpi alla glicoproteina E (ADV-gE) del virus della malattia di Aujeszky;

c)

per quanto riguarda la peste suina classica, un test ELISA per l’individuazione di anticorpi o una prova di sieroneutralizzazione.

1.2.

Le prove di cui al punto 1.1 devono essere effettuate su campioni prelevati:

a)

da tutti gli animali immediatamente prima di lasciare il centro di raccolta dello sperma o all’arrivo nell’impianto di macellazione e, in ogni caso, entro 12 mesi dalla data della loro ammissione nel centro di raccolta; oppure

b)

ogni tre mesi da almeno un quarto degli animali presenti nel centro di raccolta dello sperma; il veterinario responsabile del centro deve garantire che gli animali sottoposti a campionamento siano rappresentativi dell’intera popolazione di tale centro, in particolare per quanto riguarda le classi di età e gli impianti di stabulazione.

1.3.

Nel caso in cui le prove siano eseguite conformemente al punto 1.2, lettera b), il veterinario del centro deve garantire che tutti gli animali vengano sottoposti alle prove di cui al punto 1.1 almeno una volta nel corso della loro permanenza presso il centro di raccolta dello sperma e almeno ogni 12 mesi dalla data di ammissione se restano nel centro per più di un anno.

2.

Tutte le prove devono essere effettuate presso un laboratorio riconosciuto.

3.

Se uno degli esami di cui al punto 1.1 risulta positivo, gli animali devono essere isolati e lo sperma da essi prelevato successivamente alla data dell’ultimo test negativo non può essere immesso in commercio nell’Unione.

Lo sperma prelevato da ciascun animale del centro successivamente alla data dell’ultimo test negativo eseguito su di esso deve essere immagazzinato separatamente e non può essere immesso in commercio nell’Unione fintantoché non sia ripristinata la situazione sanitaria di tale centro sotto la responsabilità dell’autorità competente dello Stato membro interessato.

ALLEGATO C

Condizioni relative allo sperma raccolto presso un centro di raccolta dello sperma e destinato agli scambi all’interno dell’Unione

1.

Lo sperma deve provenire da animali che:

a)

non mostrano segni clinici di malattia il giorno della raccolta;

b)

non sono stati vaccinati contro l’afta epizootica;

c)

soddisfano i requisiti del capitolo I dell’allegato B;

d)

non vengono ammessi alla monta naturale;

e)

si trovano in centri di raccolta dello sperma che non sono situati in una zona di divieto delimitata secondo le disposizioni della normativa dell’Unione a seguito dell’insorgenza di una malattia infettiva o contagiosa nei suini delle specie domestiche, quali l’afta epizootica, la malattia vescicolare dei suini, la stomatite vescicolare dei suini, la peste suina classica e la peste suina africana;

f)

si trovano in centri di raccolta dello sperma nei quali nei 30 giorni precedenti la data della raccolta non sono state constatate manifestazioni cliniche, sierologiche, virologiche o patologiche della malattia d’Aujeszky.

2.

Occorre aggiungere nello sperma dopo la diluizione definitiva oppure nel diluente una combinazione di antibiotici, efficaci in particolare contro le leptospire.

In caso di congelamento, gli antibiotici vanno aggiunti prima che lo sperma venga congelato.

2.1.

La combinazione di antibiotici di cui al punto 2 deve avere un effetto almeno equivalente alle concentrazioni seguenti nello sperma diluito finale:

a)

non inferiore a 500 μg di streptomicina per ml di diluito finale;

b)

non inferiore a 500 UI di penicillina per ml di diluito finale;

c)

non inferiore a 150 μg di lincomicina per ml di diluito finale;

d)

non inferiore a 300 μg di spectinomicina per ml di diluito finale.

2.2.

Subito dopo l’aggiunta degli antibiotici lo sperma diluito deve essere tenuto a una temperatura di almeno 15 °C per non meno di 45 minuti.

3.

Lo sperma destinato agli scambi all’interno dell’Unione deve:

a)

essere immagazzinato come previsto all’allegato A, capitolo I, punto 2, lettera d) e capitolo II, punto 6, lettere a), b), e) e f) prima della spedizione;

b)

essere trasportato nello Stato membro destinatario in recipienti puliti, disinfettati o sterilizzati prima dell’impiego e sigillati prima della loro uscita dal centro di raccolta dello sperma.

4.

Gli Stati membri possono rifiutare l’ammissione nel loro territorio o in una regione del loro territorio di sperma proveniente da centri di raccolta dello sperma in cui sono ammessi animali vaccinati contro la malattia di Aujeszky, qualora tale territorio o regione siano stati riconosciuti indenni dalla malattia di Aujeszky ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 64/432/CEE.

Gli Stati membri che intendono avvalersi delle disposizioni di cui al primo capoverso ne informano la Commissione e gli altri Stati membri prima di applicarle.

ALLEGATO D

Modello di certificato sanitario per gli scambi di sperma di animali domestici della specie suina all’interno dell’Unione

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(1)  GU L 59 del 4.3.2008, pag. 19.