1.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 59/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 173/2012 DELLA COMMISSIONE

del 29 febbraio 2012

recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 per quanto riguarda la chiarificazione e la semplificazione di determinate misure specifiche di sicurezza nel settore dell'aviazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile (2), ha evidenziato la necessità di apportare modifiche di lieve entità alle modalità di esecuzione di determinate norme fondamentali comuni.

(2)

Si tratta della necessità di chiarire o semplificare determinate misure specifiche in materia di sicurezza dell'aviazione al fine di migliorare la certezza del diritto, standardizzare l'interpretazione comune della legislazione e garantire in modo ancora migliore l'applicazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile.

(3)

Le modifiche interessano l'applicazione di un numero limitato di misure relative al controllo dell'accesso, alla sorveglianza e al pattugliamento, al controllo dei passeggeri e del bagaglio da stiva, ai controlli di sicurezza su merci, posta, forniture di bordo e per l'aeroporto, formazione del personale e attrezzature di sicurezza.

(4)

Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 185/2010.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell'aviazione civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 febbraio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.

(2)  GU L 55 del 5.3.2010, pag. 1.


ALLEGATO

L'allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è modificato come segue:

1)

il testo del punto 1.1.3.4 è sostituito dal seguente:

«1.1.3.4

Qualora persone non autorizzate, o passeggeri e membri dell'equipaggio in provenienza da paesi terzi diversi da quelli elencati nell'appendice 4-B, possano aver avuto accesso a parti critiche, si procede non appena possibile ad una ispezione di sicurezza delle parti che potrebbero essere state contaminate in modo da poter ragionevolmente garantire che esse non contengano articoli proibiti.

Il dettato del paragrafo 1 si considera soddisfatto nel caso di aeromobili che vengono sottoposti a una ispezione di sicurezza.

Il paragrafo 1 non si applica quando persone di cui ai punti 1.3.2 e 4.1.1.7 hanno avuto accesso a queste parti.

Per quanto riguarda i passeggeri o i membri dell'equipaggio in provenienza da paesi terzi diversi da quelli elencati nell'appendice 4-B, il paragrafo 1 si applica esclusivamente alle parti critiche utilizzate per i bagagli da stiva e/o i passeggeri in partenza già sottoposti a controllo, che non partono sullo stesso aereo dei suddetti passeggeri o membri dell'equipaggio.»;

2)

al punto 1.2.2.2 è aggiunto il seguente testo:

«In alternativa l'accesso può essere autorizzato se l'accertamento dell'identità è avvenuto mediante verifica dei dati biometrici.»;

3)

al punto 1.2.2.4 è aggiunto il seguente testo:

«Se l'identità è accertata sulla base dei dati biometrici, la verifica deve comprovare che la persona che cerca di accedere alle aree sterili sia in possesso di una delle autorizzazioni di cui al punto 1.2.2.2 e che tale autorizzazione sia valida e non sia stata disattivata.»;

4)

è inserito il seguente punto 1.2.6.9:

«1.2.6.9

I veicoli che sono utilizzati esclusivamente nelle aree lato volo e non sono autorizzati a circolare sulle strade pubbliche possono essere esentati dall'applicazione dei punti da 1.2.6.2 a 1.2.6.8, purché riportino all'esterno in modo chiaramente visibile l'indicazione che si tratta di veicoli operativi in uso all'aeroporto.»;

5)

alla fine del punto 1.2.7.1, lettera c), è aggiunto il seguente testo:

«; e

d)

le distanze tra il terminale o punto di accesso e l'aeromobile con il quale i membri dell'equipaggio sono arrivati o partiranno.»;

6)

il punto 1.5.2 è sostituito dal seguente:

«1.5.2

La frequenza e gli strumenti per effettuare la sorveglianza e il pattugliamento si basano su una valutazione del rischio e devono essere approvati dall'autorità competente. Essi tengono conto degli elementi seguenti:

a)

le dimensioni dell'aeroporto, inclusi il numero e la natura delle operazioni;

b)

la configurazione dell'aeroporto, in particolare l'interrelazione tra le aree stabilite nell'aeroporto;

c)

le possibilità e i limiti degli strumenti per effettuare la sorveglianza e il pattugliamento.

Le parti della valutazione del rischio relative alla frequenza e alle modalità per effettuare la sorveglianza e il pattugliamento, dietro richiesta, vengono messe a disposizione per iscritto, a fini del controllo di conformità.»;

7)

il punto 4.1.3.4 è modificato come segue:

a)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

sono stati acquistati nell'area lato volo, oltre il punto di controllo delle carte di imbarco, in un punto di vendita soggetto a procedure di sicurezza approvate che fanno parte del programma di sicurezza dell'aeroporto, purché il LAG sia confezionato in uno STEB che dimostri in modo soddisfacente che l'acquisto è avvenuto nelle precedenti 24 ore nell'area lato volo dell'aeroporto in questione; oppure»;

b)

le lettere e) e f) sono sostituite dalle seguenti:

«e)

sono stati acquistati in un altro aeroporto dell'Unione, purché il LAG sia confezionato in uno STEB che dimostri in modo soddisfacente che l'acquisto è avvenuto nelle precedenti 24 ore nell'area lato volo dell'aeroporto in questione; oppure

f)

sono stati acquistati a bordo di un aeromobile di un vettore dell'Unione, purché il LAG sia confezionato in uno STEB che dimostri in modo soddisfacente che l'acquisto è avvenuto nelle precedenti 24 ore a bordo dell'aeromobile in questione.»;

8)

il testo del punto 5.3.3.2 è sostituito dal seguente:

«5.3.3.2

Il bagaglio da stiva che diventa bagaglio non accompagnato per motivi diversi da quelli menzionati al punto 5.3.2 viene rimosso dall'aeromobile e sottoposto a un nuovo controllo prima di esservi nuovamente caricato.»;

9)

il punto 6.0.2 è sostituito dal seguente:

«6.0.2

Sono considerati articoli proibiti nelle spedizioni di merci e posta i seguenti:

dispositivi incendiari ed esplosivi assemblati che non vengono trasportati con modalità conformi alle vigenti norme di sicurezza»;

10)

il punto 6.0.3 è soppresso;

11)

il testo del punto 6.3.2.6 è sostituito dal seguente:

«6.3.2.6

La documentazione deve restare a disposizione per essere ispezionata dall'autorità competente in qualsiasi momento prima che la spedizione sia caricata nell'aeromobile e, successivamente, per tutta la durata del volo o per 24 ore (a seconda di quale dei due periodi sia più lungo) e deve contenere le seguenti informazioni:

a)

il codice alfanumerico identificativo unico dell'agente regolamentato, quale assegnato dall'autorità competente;

b)

il codice identificativo unico della spedizione, ad esempio il numero della lettera di trasporto aereo (house o master);

c)

il contenuto della spedizione, fatta eccezione per le spedizioni indicate al punto 6.2.3, lettere d) ed e), della decisione C(2010) 774 def., del 13 aprile 2010, della Commissione (1);

d)

lo status di sicurezza della spedizione, attestato dalla menzione:

“SPX”, a significare che la spedizione è sicura ai fini del trasporto con aeromobile cargo o aeromobile per trasporto passeggeri o per trasporto posta oppure

“SCO”, a significare che la spedizione è sicura solo ai fini del trasporto con aeromobile cargo o aeromobile per trasporto posta, oppure

“SHR”, a significare che la spedizione è sicura ai fini del trasporto con aeromobile cargo o aeromobile per trasporto passeggeri o per trasporto posta, per quanto riguarda i requisiti ad alto rischio;

e)

la ragione per la quale è stato rilasciato lo status di sicurezza, specificando:

“KC”, a significare ricevuto da un mittente conosciuto (known consignor), oppure

“AC”, a significare ricevuto da un mittente responsabile (account consignor), oppure

gli strumenti o le modalità di controllo utilizzati, oppure

i motivi per dispensare la spedizione dal controllo,

f)

il nome della persona che ha rilasciato lo status di sicurezza o un elemento di identificazione equivalente, nonché la data e l'ora del rilascio;

g)

il codice identificativo unico ricevuto dall'autorità competente, di ogni agente regolamentato che ha riconosciuto lo status di sicurezza attribuito ad una spedizione da un altro agente regolamentato.

12)

il testo del punto 6.3.2.7 è sostituito dal seguente:

«6.3.2.7

Nel caso di spedizioni consolidate si considerano soddisfatti i requisiti di cui ai punti 6.3.2.5 e 6.3.2.6 se:

a)

l'agente regolamentato che effettua la spedizione consolidata conserva le informazioni di cui al punto 6.3.2.6, lettere da a) a g), per ogni singola partita per la durata del volo o dei voli, o per almeno 24 ore (a seconda di quale dei due periodi sia più lungo); e

b)

la documentazione che accompagna la spedizione consolidata riporta il codice identificativo alfanumerico dell'agente regolamentato che ha effettuato la spedizione consolidata, un codice identificativo unico della spedizione consolidata e il suo status di sicurezza.

I requisiti di cui alla lettera a) non si applicano nel caso di spedizioni consolidate che sono sempre oggetto di controllo o che sono esentate dai controlli a norma del punto 6.2.3, lettere d) ed e), della decisione C(2010) 774, se l'agente regolamentato assegna alla spedizione consolidata un codice identificativo unico e indica lo status di sicurezza e una ragione unica per il rilascio di tale status.»;

13)

il punto 6.6.1.1, lettera a), è sostituito dal seguente:

«a)

le spedizioni vengono confezionate o sigillate dall'agente regolamentato, dal mittente conosciuto o dal mittente responsabile in modo da assicurare che eventuali manomissioni risultino evidenti; se ciò non è possibile, devono essere adottate misure di protezione alternative che garantiscano l'integrità della spedizione; e»;

14)

alla fine del punto 6.8.2.3 è aggiunto il seguente paragrafo:

«Fino a luglio 2014, la dichiarazione di status di sicurezza ai sensi del punto 6.3.2.6 lettera d) per i cargo o la posta a destinazione dell'UE può essere rilasciata da un ACC3 o da un vettore aereo in provenienza da un paese terzo elencato nell'appendice 6-Fii; dal luglio 2014 gli agenti regolamentati di cui al punto 6.8.3 possono anch'essi rilasciare una dichiarazione di status di sicurezza in tal senso.»;

15)

il settimo trattino dell'Appendice 6-A è sostituito dal seguente:

«—

[nome della società] provvede a che tutto il personale interessato riceva una formazione conforme alle disposizioni del capitolo 11 dell'allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 e sia consapevole delle proprie responsabilità in materia di sicurezza nell'ambito del programma di sicurezza della società; e»;

16)

è soppressa la seconda frase della rubrica «Articoli proibiti» dell'Appendice 6-D;

17)

l'Appendice 6-E è sostituita dalla seguente:

«APPENDICE 6-E

DICHIARAZIONE DEL TRASPORTATORE

Conformemente al regolamento (CE) n. 300/2008 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e ai suoi provvedimenti attuativi.

In occasione del prelievo, del trasporto, dell'immagazzinamento e della consegna di merci e posta aerea alle quali sono stati applicati i controlli di sicurezza [a nome di nome dell'agente regolamentato/vettore aereo che effettua i controlli sulle merci o la posta/mittente conosciuto/mittente responsabile], confermo che verranno rispettate le seguenti procedure di sicurezza:

tutto il personale che trasporta tali merci e posta aerea avrà ricevuto la necessaria formazione generale di responsabilizzazione in materia di sicurezza, conformemente al punto 11.2.7 dell'allegato al regolamento (UE) n. 185/2010,

verrà verificata l'integrità di tutto il personale selezionato che avrà accesso alle merci e alla posta aerea. Tale verifica dovrà includere almeno un controllo dell'identità (se possibile fotografico attraverso la carta d'identità, la patente di guida o il passaporto) e un controllo del curriculum vitae e/o delle referenze presentate,

gli scompartimenti di carico nei veicoli verranno sigillati o chiusi. I veicoli coperti da telone verranno protetti ai fini della sicurezza con cavi TIR. Le zone di carico di veicoli a fondo piatto verranno tenute sotto osservazione in occasione del trasporto di merci aviotrasportate,

immediatamente prima delle operazioni di carico, lo scompartimento di carico verrà ispezionato e protetto fino al completamento delle suddette operazioni di carico,

ogni conducente dovrà avere con sé una carta di identità, un passaporto, una patente di guida o altro documento, munito di fotografia personale, che sia stato rilasciato dalle autorità nazionali o da esse riconosciuto,

i conducenti non effettueranno soste che non siano programmate tra la raccolta del carico e la sua consegna. Quando ciò sia inevitabile, il conducente controllerà la sicurezza del carico e l'integrità dei lucchetti e/o dei sigilli al suo ritorno. Se il conducente rinviene segni di interferenze, ne informerà il suo supervisore e notificherà la circostanza al momento della consegna delle merci/posta aerea al luogo di consegna,

il trasporto non sarà subappaltato a terzi, a meno che anche il terzo abbia un contratto di autotrasporto con [stesso nome dell'agente regolamentato/mittente conosciuto/mittente responsabile o dell'autorità competente che ha riconosciuto o abilitato l'autotrasportatore], e

non saranno subappaltati altri servizi (ad esempio il deposito) a terzi diversi da un agente regolamentato o un organismo che sia stato abilitato o riconosciuto e incluso nell'elenco dei prestatori di tali servizi redatto dall'autorità competente.

Assumo la piena responsabilità della presente dichiarazione.

Nome:

Mansioni:

Denominazione e sede della società:

Data:

Firma:»;

18)

è aggiunto il seguente punto 8.0.4:

«8.0.4

L'elenco degli articoli proibiti nelle provviste di bordo è lo stesso di quello riportato nell'appendice 4-C.»;

19)

il testo del punto 8.1.4.2 è sostituito dal seguente:

«8.1.4.2

Per essere designato fornitore conosciuto, il soggetto presenta la “Dichiarazione di impegni — fornitore conosciuto di provviste di bordo”, prevista nell'appendice 8-B, a ogni società a cui effettua le forniture. Tale dichiarazione deve essere firmata dal rappresentante legale.

La dichiarazione firmata è conservata come strumento di convalida dalla società alla quale il fornitore conosciuto consegna le forniture.»;

20)

il testo del punto 8.1.5 è sostituito dal seguente:

«8.1.5.   Controlli di sicurezza che un vettore aereo, un fornitore regolamentato e un fornitore conosciuto devono effettuare

8.1.5.1.

Un vettore aereo, un fornitore regolamentato e un fornitore conosciuto di forniture di bordo:

a)

nominano una persona responsabile della sicurezza nella società; e

b)

provvedono a che le persone che hanno accesso alle provviste di bordo ricevano una formazione generale di sensibilizzazione alla sicurezza, conformemente al punto 11.2.7, prima di essere autorizzate ad accedere a tali forniture; e

c)

impediscono l'accesso non autorizzato ai propri locali e alle provviste di bordo; e

d)

garantiscono con ragionevole certezza che le provviste di bordo non nascondano articoli proibiti; e

e)

applicano sigilli in grado di evidenziare eventuali manomissioni a tutti i veicoli e/o container che trasportano provviste di bordo o proteggono fisicamente questi ultimi.

La lettera e) non si applica durante il trasporto nelle aree lato volo.

8.1.5.2

Se un fornitore conosciuto si avvale di un'altra società che non è un fornitore conosciuto del vettore aereo o un fornitore regolamentato per il trasporto di forniture, il fornitore conosciuto si accerta che siano effettuati tutti i controlli di sicurezza di cui al punto 8.1.5.1.

8.1.5.3

I controlli di sicurezza che un vettore aereo e un fornitore regolamentato devono applicare sono inoltre soggetti alle disposizioni supplementari stabilite in una decisione separata della Commissione.»;

21)

il settimo trattino dell'Appendice 8-A è sostituito dal seguente:

«—

[nome della società] provvede a che tutto il personale interessato riceva una formazione conforme alle disposizioni del capitolo 11 del regolamento (UE) n. 185/2010 e sia consapevole delle proprie responsabilità in materia di sicurezza nell'ambito del programma di sicurezza della società; e»;

22)

L'APPENDICE 8-B è sostituita dalla seguente:

«APPENDICE 8-B

DICHIARAZIONE DI IMPEGNI

FORNITORE CONOSCIUTO DI PROVVISTE DI BORDO

Conformemente al regolamento (CE) n. 300/2008 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e suoi provvedimenti attuativi,

il sottoscritto dichiara quanto segue:

[nome della società]

a)

nomina una persona responsabile della sicurezza nella società; e

b)

provvede a che le persone che hanno accesso alle provviste di bordo ricevano una formazione generale di sensibilizzazione alla sicurezza, conformemente al punto 11.2.7 dell'allegato al regolamento (UE) n. 185/2010, prima di essere autorizzate ad accedere a tali forniture; e

c)

impedisce l'accesso non autorizzato ai propri locali e alle provviste di bordo; e

d)

garantisce con ragionevole certezza che le provviste di bordo non nascondano articoli proibiti; e

e)

applica sigilli in grado di evidenziare eventuali manomissioni a tutti i veicoli e/o container che trasportano provviste di bordo o proteggano fisicamente questi ultimi (questo punto non si applica al trasporto nelle aree lato volo).

Qualora si avvalga di un'altra società che non è un fornitore conosciuto del vettore aereo o un fornitore regolamentato per il trasporto di forniture, [nome della società] si accerta che siano effettuati tutti i controlli di sicurezza sopramenzionati;

al fine di garantire la conformità, [nome della società] presta la massima collaborazione in tutte le ispezioni, come prescritto, e permette l'accesso a tutti i documenti chiesti dagli ispettori,

[nome della società] informa [il vettore aereo o il fornitore regolamentato a cui effettua forniture di bordo] su eventuali gravi violazioni della sicurezza e su eventuali circostanze sospette che possano avere rilevanza per le provviste di bordo, in particolare qualsiasi tentativo di nascondere articoli proibiti nelle forniture,

[nome della società] provvede a che tutto il personale interessato riceva una formazione conforme alle disposizioni del capitolo 11 del regolamento (UE) n. 185/2010 e sia consapevole delle proprie responsabilità, e

[nome della società] informa [il vettore aereo o il fornitore regolamentato a cui consegna le provviste di bordo] qualora:

a)

cessi l'attività; oppure

b)

non ottemperi più ai requisiti della pertinente legislazione dell’Unione europea.

Assumo la piena responsabilità della presente dichiarazione.

Rappresentante Legale

Nome:

Data:

Firma: »;

23)

è aggiunto il seguente punto 9.0.4:

«9.0.4

L'elenco degli articoli proibiti nelle forniture per l'aeroporto è lo stesso di quello riportato nell'appendice 4-C.»;

24)

il punto 9.1.1.1 è sostituito dal seguente:

«9.1.1.1

Le forniture per l'aeroporto vengono sottoposte a controllo (screening) prima di essere ammesse in un'area sterile, a meno che:

a)

le forniture siano state sottoposte ai previsti controlli di sicurezza da parte di un operatore aeroportuale che le consegna al proprio aeroporto e siano state protette da interferenze illecite dal momento in cui tali controlli sono stati effettuati e fino alla consegna nell'area sterile; oppure

b)

le forniture siano state sottoposte ai previsti controlli di sicurezza da parte di un fornitore conosciuto e siano state protette da interferenze illecite dal momento in cui tali controlli sono stati effettuati fino alla consegna nell'area sterile.»;

25)

il punto 9.1.3.2 è sostituito dal seguente:

«9.1.3.2

Per essere designato come fornitore conosciuto, il soggetto presenta la “Dichiarazione di impegni — fornitore conosciuto di forniture per aeroporto” contenuta nell'appendice 9-A all'operatore aeroportuale. Tale dichiarazione deve essere firmata dal rappresentante legale.

La dichiarazione firmata è conservata dall'operatore aeroportuale come strumento di convalida.»;

26)

il punto 9.1.4 è sostituito dal seguente:

«9.1.4   Controlli di sicurezza che un fornitore conosciuto o un operatore aeroportuale devono applicare

Un fornitore conosciuto di forniture per l'aeroporto o un operatore aeroportuale che consegnano forniture per l'aeroporto in un'area sterile sono tenuti a:

a)

nominare una persona responsabile della sicurezza nella società; e

b)

provvedere a che le persone che hanno accesso alle forniture per l'aeroporto ricevano una formazione generale di sensibilizzazione alla sicurezza, conformemente al punto 11.2.7, prima di essere autorizzate ad accedere a tali forniture; e

c)

impedire l'accesso non autorizzato ai suoi locali e alle forniture per l'aeroporto; e

d)

accertare con ragionevole certezza che le forniture per l'aeroporto non nascondano articoli proibiti; e

e)

applicare sigilli in grado di evidenziare eventuali manomissioni a tutti i veicoli e/o container che trasportano forniture per l'aeroporto o proteggere fisicamente questi ultimi.

La lettera e) non si applica durante il trasporto nelle aree lato volo.

Se un fornitore conosciuto utilizza un'altra società che non è un fornitore conosciuto all'operatore aeroportuale per il trasporto di forniture all'aeroporto, il fornitore conosciuto si accerta che siano effettuati tutti i controlli di sicurezza elencati in questo punto.»;

27)

l'Appendice 9-A è sostituita dalla seguente:

«APPENDICE 9-A

DICHIARAZIONE DI IMPEGNI

FORNITORE CONOSCIUTO DI FORNITURE PER L'AEROPORTO

Conformemente al regolamento (CE) n. 300/2008 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e suoi provvedimenti attuativi,

il sottoscritto dichiara che:

[nome della società] si impegna a

a)

nominare una persona responsabile della sicurezza nella società; e

b)

provvedere a che le persone che hanno accesso alle forniture per l'aeroporto ricevano una formazione generale di sensibilizzazione alla sicurezza, conformemente al punto 11.2.7 dell'allegato al regolamento (UE) n. 185/2010, prima di essere autorizzate ad accedere a tali forniture; e

c)

impedire l'accesso non autorizzato ai suoi locali e alle forniture per l'aeroporto; e

d)

accertare con ragionevole certezza che le forniture per l'aeroporto non nascondano articoli proibiti; e

e)

applicare sigilli in grado di evidenziare eventuali manomissioni a tutti i veicoli e/o container che trasportano forniture per l'aeroporto o a proteggere fisicamente questi ultimi (questo punto non si applica al trasporto nelle aree lato volo).

Qualora si avvalga di un'altra società che non è un fornitore conosciuto all'operatore aeroportuale per il trasporto di forniture, [nome della società] si accerta che siano effettuati tutti i controlli di sicurezza sopramenzionati;

al fine di garantire la conformità, [nome della società] presta la massima collaborazione in tutte le ispezioni, come prescritto, e permette l'accesso a tutti i documenti chiesti dagli ispettori,

[nome della società] informa [l'operatore aeroportuale] di eventuali gravi violazioni della sicurezza ed eventuali circostanze sospette che possano avere rilevanza per le forniture per l'aeroporto, in particolare segnala qualsiasi tentativo di nascondere articoli proibiti nelle forniture,

[nome della società] provvede a che tutto il personale interessato riceva una formazione conforme alle disposizioni del capitolo 11 del regolamento (UE) n. 185/2010 e sia consapevole delle proprie responsabilità, e

[nome della società] informa [l'operatore aeroportuale] qualora:

a)

cessi l'attività; oppure

b)

non ottemperi più ai requisiti della pertinente legislazione dell’Unione europea.

Assumo la piena responsabilità della presente dichiarazione.

Rappresentante Legale

Nome:

Data:

Firma: »;

28)

è aggiunto il seguente punto 11.2.7:

«11.2.7   Formazione delle persone che necessitano di una formazione generale di sensibilizzazione alla sicurezza

La formazione generale di sensibilizzazione alla sicurezza deve fornire le seguenti competenze:

a)

conoscenza di atti di interferenza illecita già commessi nel passato nell'ambito dell'aviazione civile, degli atti terroristici e dei rischi attuali;

b)

consapevolezza dei principali obblighi legali;

c)

conoscenza degli obiettivi e dell'organizzazione della sicurezza aerea nel proprio ambito lavorativo, inclusi gli obblighi e le responsabilità delle persone che effettuano i controlli di sicurezza;

d)

conoscenza delle procedure di comunicazione; e

e)

capacità di reagire in modo appropriato a incidenti relativi alla sicurezza.

Chiunque partecipi a una formazione generale di sensibilizzazione alla sicurezza è tenuto a dimostrare di conoscere tutti gli aspetti elencati in questo punto prima di prendere servizio.»;

29)

il punto 11.4.2, lettera a), è sostituito dal seguente:

«a)

per competenze acquisite durante la formazione iniziale di base, specifica e di sensibilizzazione alla sicurezza, almeno una volta ogni 5 anni o, nei casi in cui le competenze non sono state esercitate per più di 6 mesi, prima del ritorno ai compiti di sicurezza; e»;

30)

il punto 12.7.2.2 è sostituito dal seguente:

«12.7.2.2.

Tutti i dispositivi per lo screening dei LAG devono soddisfare lo standard 1.

Lo standard 1 scade il 29 aprile 2016.»


(1)  Non ancora pubblicata.»;